Art. 296. Verifiche

Art. 296. Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

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