Art. 603 Codice Penale Plagio

Articolo 603. Plagio.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).

(1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.

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