Circolare 27 giugno 1996, n. 89 sul significato della locuzione “aziende industriali con più di 200 addetti” ed adempimento degli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso

CIRCOLARE Ministero del Lavoro – Circolare 27 giugno 1996, n. 89
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, contenenti modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n, 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Direttive per l’applicazione.

Agli Ispettori Regionali e Provinciali del lavoro
Alle Regioni – Assessorati alla Sanità
Alle OO.SS dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell’industria
Al Ministero dell’Interno
Al Dipartimento della Funzione Pubblica e affari regionali
Al Ministero della Difesa
Al Ministero dei Trasporti

PREMESSA
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto in oggetto in relazione alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/1996 vengono diramate con la presente circolare le più urgenti indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

1. Significato della locuzione “aziende industriali con più di 200 addetti” esclusivamente ai fini della decorrenza degli obblighi stabilita dall’art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996.
L’art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996 ha stabilito che gli obblighi di cui all’art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1 gennaio 1997 per tutte le aziende in generale, e dal 1 luglio 1996 per le sole aziende elencate nell’art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f).
In particolare, per le aziende di cui alle lettere e) ed f) il parametro della tipologia dell’azienda è stato integrato con quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza numerica degli addetti. Per cui, diventano rilevanti ai fini dell’abbreviazione dei termini di decorrenza, le “aziende industriali” nel caso in cui occupino più di 200 addetti (lettera e), e le “industrie estrattive” nel caso in cui occupino più di 50 addetti (lettera f).
Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti, sono necessari due chiarimenti.
Il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli addetti, quando siano presenti nell’ambito dell’azienda, una o più unità produttive, quali quelle definite dall’art. 2, lettera i).
In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non all’azienda nel suo complesso.
Di modo che, se un’azienda industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le unità produttive (e quindi per tutta l’azienda) è quella del 1 gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei termini.
Il secondo chiarimento è relativo al significato da attribuire alla locuzione “aziende industriali”. Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all’interno della categoria “aziende industriali”, si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l’azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere.
Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell’attività in concreto svolta con l’aggettivo “industriali” si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria “aziende industriali” e per esse trova applicazione la decorrenza del 1 gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti.

2. Decorrenza dei termini per l’adempimento degli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996.
Gli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996 stabiliscono vari obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso. A tali obblighi il datore di lavoro deve adempiere anche tenendo conto della specificità dei rischi legati alle attività espletate, agli ambienti di lavoro e alle modalità organizzative ed esecutive dei lavori. Per tale motivo, sotto il profilo concettuale e metodologico, l’adempimento di tali obblighi deve essere strettamente collegato alla valutazione dei rischi in generale, di cui all’art. 4, comma 1, e, pertanto, anche la decorrenza dei termini per l’adempimento di tali obblighi deve essere quella stabilita per la valutazione dei rischi, ossia il 1 luglio 196 e il 1° gennaio 1997.

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