Circolare 8 gennaio 2001, n. 3  Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro

Circolare 8 gennaio 2001, n. 3

OGGETTO: Art. 2, comma 4 del D.Lgs. 359/99 Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro

 Ministero del Lavoro

 ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI  DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E DEL PERSONALE – DIV. VIII

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI – SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI
DI LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

e,p.c. ALL’ISPESL – D.OM

LORO SEDI

 In relazione ai numerosi quesiti ed alle richieste di chiarimento avanzate sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

    In via preliminare occorre tenere presente che nella legislazione vigente sono, da tempo, presenti disposizioni di carattere generale concernenti controlli dello stato di efficienza e conservazione, a fini di sicurezza, delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (si vedano l’art. 374, ultimo comma del D.P.R. n. 547/55 e l’art. 35, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 626/94). I soggetti destinatari di dette disposizioni sono i datori di lavoro alla cui autonoma discrezionalità organizzativa ed operativa è rimessa la loro concreta gestione.

    In aggiunta alle suddette prescrizioni generali, il legislatore ha poi previsto particolari regimi di controllo per determinate attrezzature individuate in relazione a loro specifiche caratteristiche. Si tratta, in pratica, di quelle attrezzature che, a causa dell’elevato livello dei rischi intrinseci o per le particolari modalità di installazione e di impiego, o della necessità di subire frequenti montaggi e smontaggi, presentano la tendenza ad un più rapido deterioramento delle proprie caratteristiche di sicurezza.

    Per queste specifiche attrezzature la legge indica:

  • i soggetti destinatari dell’obbligo giuridico, nella massima parte dei casi si tratta del datore di lavoro o dell’esercente l’attrezzatura,
  • la periodicità e le modalità dei controlli,
  • i soggetti titolati ad effettuarli in concreto.

    Al riguardo si veda anche la tabella in appendice – compilata per quelle di più frequente impiego – che riporta, tra l’altro, la fonte normativa.

    In questo quadro regolamentare, la prescrizione di cui all’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 359/99 (che aggiunge un comma 4 quater all’art. 35 del D.lgs. n. 626/94) rappresenta l’esplicita, formale e sistematica attuazione della corrispondente disposizione della direttiva 95/63/CE – di cui il D.lgs n. 359/99 costituisce l’atto di recepimento.

    Con tale prescrizione, in pratica, viene ribadito quanto già stabilito dalla vigente legislazione, e si dispone, da una parte, che il datore di lavoro provveda affinché le attrezzature considerate nell’allegato XIV del D.lgs. n. 626/94 siano sottoposte alle azioni di controllo ivi indicate e dall’altra si precisa che ciò deve avvenire “sulla base della normativa vigente”.

    Il riferimento all’allegato XIV individua le famiglie di attrezzature interessate alla sorveglianza, mentre l’obbligo giuridico di metterla in atto è stato mantenuto in capo al datore di lavoro, ovvero all’esercente quando sia anche datore di lavoro.

    Il rinvio alla normativa vigente ha come diretta conseguenza di lasciare immutato il regime dei controlli in questione. Dal che ulteriormente discende che, rimanendo immutate le modalità in esso previste, alle singole attrezzature di lavoro considerate nel citato allegato continua ad applicarsi quanto già previsto nella corrispondente regolamentazione, relativamente, ad es., al tipo ed alla periodicità dell’intervento o al soggetto che concretamente è titolato ad eseguirlo.

    Il decreto in argomento integra le precedenti disposizioni nel momento in cui pone ai datori di lavoro l’obbligo di provvedere alla registrazione dell’esito delle azioni di controllo di cui sopra, per tutte le attrezzature di lavoro considerate nell’Allegato XIV: è noto infatti che per alcune di esse – in genere quelle il cui controllo viene effettuato da soggetti pubblici – la redazione di documenti riguardanti l’esito dell’azione condotta è già prevista dalle corrispondenti procedure. Il decreto precisa, altresì, che detta documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell’autorità di vigilanza per un tempo predeterminato.

    Da tutto quanto precede deriva che l’art. 2 in questione non attribuisce al datore di lavoro alcuna ulteriore discrezionalità nella individuazione dei soggetti cui affidare il compito dell’esecuzione delle prescritte azioni di controllo, atteso che gli stessi sono già stati individuati dal legislatore.

    Nel precisare quanto sopra, si invitano le Organizzazioni rappresentative in indirizzo a voler dare la massima diffusione della presente ai destinatari delle prescrizioni di cui all’oggetto.

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                         (Dott.ssa M.T. Ferraro)

ALLEGATO –PROSPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E VERIFICA SU TALUNE ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PIÙ DIFFUSO IMPIEGO

attrezzatura Intervento/periodicità soggetto obbligato personale incaricato fonte normativa

 

Art.
Scale aeree ad inclinazione variabile verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25
ponti mobili sviluppabili su carro verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25
ponti sospesi muniti di argano verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25
idroestrattori centrifughi

(con diametro esterno del paniere > 50 cm)

verifica periodica almeno annuale datore di lavoro

 

ASL DPR 547/55 131
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione verifica  trimestrale datore di lavoro personale specializzato DPR 547/55 179
gru e apparecchi di sollevamento di portata >200 kg verifica annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 194
organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati verifica mensile datore di lavoro non specificato DPR 547/55 220
macchine e attrezzature per la lavorazione di  esplosivi revisioni e pulizie  periodiche, secondo disposizioni aziendali datore di lavoro non specificato DPR 302/56 11
elementi di ponteggio revisione prima del reimpiego datore di lavoro non specificato DPR 164/56 7
ponteggi metallici fissi revisione periodica ed occasionale datore di lavoro responsabile di cantiere DPR 164/56 37
argani dei ponti sospesi verifica biennale datore di lavoro ASL DPR 164/56 50
funi dei ponti sospesi verifica trimestrale datore di lavoro personale specializzato D.M. 12.9.59 11
armature degli scavi sorveglianza particolare

controllo giornaliero

datore di lavoro non specificato DPR 320/56 17
freni dei locomotori controllo continuo datore di lavoro non specificato DPR 320/56 25
micce – velocità di combustione controllo periodico datore di lavoro non specificato DPR 320/56 46
materiali recuperati da costruzioni sceniche revisione datore di lavoro personale pratico DPR 322/56 8
opere sceniche revisione accurata datore di lavoro personale pratico DPR 322/56 9
riflettori e batterie di accumulatori  mobili verifica sistematica datore di lavoro personale esperto DPR 322/56 16
teleferiche private collaudo di primo impianto

visita tecnica periodica almeno quinquennale

esercente/datore di lavoro professionista iscritto in albo Min. Trasporti  

D. I. 6.5.72

 

9

elevatori trasferibili verifica periodica

trimestrale/ annuale

costruttore – utilizzatore – datore di lavoro  personale abilitato D.M. 2.4.81

Allegato A

33
ponteggi sospesi motorizzati verifica periodica biennale utilizzatore – datore di lavoro Direzione prov.le lavoro D.M. 4.3.82 2
funi dei ponteggi sospesi motorizzati verifica trimestrale utilizzatore – datore di lavoro personale specializzato D.M. 4.3.82 3
 

 

 

 

ascensori e montacarichi in servizio privato

 

collaudo di primo impianto
(fino al 30.6.2001, per impianti non marcati CE)

verifica periodica

 

 

verifica straordinaria

 

 
manutenzione

 

proprietario

 

proprietario

 

 

proprietario

 

proprietario

 

quelli di cui all’art. 19.3 DPR 162/99

 quelli di cui all’art. 13.1 DPR 162/99

 

     quelli di cui all’art 13.1 DPR   162/99

 

manutentore

DPR 162/99

 

    DPR   162/99

 

   DPR 162/99

 

DPR 162/99

 19

 

 

13

 

 

14

 

 15

 

 

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