CIRCOLARE N. 4/2007  Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.

CIRCOLARE N. 4/2007 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI

All. n. Prot. N. 15/VI/4043

Roma, 28 Febbraio 2007
Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
Alla D.G. per l’Attività Ispettiva
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Alle Organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative
dei lavoratori
LORO SEDI
Oggetto: Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in uncantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito riportato.
Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese cheeseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che − pur presenti in cantiere − non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).
Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).
L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali − come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale − è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.
f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni

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