D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e
sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a  quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo
scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socioeconomiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno  2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A.
3. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A.
Art. 2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per
concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l’anno 2020 e per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente,
sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura,
accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei,  per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi
antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza COVID-19.
4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al
citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all’allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di  presentazione da parte della Regione al Ministero dell’economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.
Art. 5 Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. – Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura
e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 34, comma 3,
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all’Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio,
assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 6 Requisizioni in uso o in proprietà
1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento
della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di
cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di
cui all’articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in
proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e
medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti
per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare
la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie
o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare
il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti
affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di
apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se,
entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu
requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la
requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che
l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine.
3. I beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella
sostanza sono requisibili solo in proprietà.
4. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti,
l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del
proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante
offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.
Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che
i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere
conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni
della domanda o dell’offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è
pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o
frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.
5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione
un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione
di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine
dell’emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui
al primo periodo del comma 2.
6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli
di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra
l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo,
ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è
corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine
indicato per l’uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata
dell’uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili
per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza di
cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della
protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la
requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili
aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza
domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il
domicilio della persona interessata.
8. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito ai sensi del
comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente
decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro
a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a
riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non
formale e quindi corrisposta non appena accettata. L’indennità di
requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della
stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, alla stregua del valore
corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di
caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o
frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di
detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio
2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata
la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di
requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine
inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente
liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi
intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine
dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento
della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella
spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30
giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è
indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31
luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente
prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.
9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può
essere sospesa l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al
presente articolo, come previsto dall’articolo 458 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede
ai sensi dell’articolo18, comma 4.
Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda,
di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma
eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per
ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente
commissione d’avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1,
lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa
abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio
militare;
d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle
Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite
tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa
“www.difesa.it” e si concludono entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d’impiego e
presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il
trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio
permanente.
5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle
Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui
all’articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per
l’anno 2020 e a euro 5.662.000 per l’anno 2021 si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
Art. 8 Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la
chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture
di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dell’incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento
scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle
emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l’impossibilità di
utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a
tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei
unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per
la biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per
titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di
un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono
titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione di
personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della
difesa.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di
euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si
provvede:
– per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze
armate di cui all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
– per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per
la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,
dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l`Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di
spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacità operative di cui all’articolo 619 del decreto legislativo 15
marzo 2010 n. 66.
Art. 9 Potenziamento delle strutture della Sanità militare
1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all’epidemia da COVID-19, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di
34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione
dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e
sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di
704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per
l’anno 2020 di provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 10 Potenziamento risorse umane dell’INAIL
1. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad
acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con
le medesime modalità di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge,
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse
destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per
l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 11 Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività
assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità
1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19, ivi
compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali
di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità
è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Per le finalità di cui al primo periodo l’Istituto è altresì autorizzato
ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50
unità di personale così suddivise:
a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo,
livello II;
c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello
III;
d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 12 Misure straordinarie per la permanenza in servizio del
personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al
reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti
dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono
trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale
del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza.
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di
Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti
dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
Art. 13 Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga
agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive
modificazioni, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul
territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero
regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati
presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del
Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
Art. 14 Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
1. La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto –
legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese
che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e
dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di
ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al
precedente periodo sospendono l’attività nel caso di sintomatologia
respiratoria o esito positivo per Covid -19
Art. 15 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in
commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al
comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono
avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità
una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e
dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla
vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata
autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì
trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla
validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto
superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto
indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale
di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità,
attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano
che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le
aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL
ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione
individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la
rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti
4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti
risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa
immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di
immissione in commercio.
Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettività
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che
nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati
a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati
dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma
1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma
3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli
individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati
all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Art. 17 Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali
e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID
1.Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali
e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di
coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è
affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi
sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.
2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano
esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei
medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono
preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)
dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico
dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il comitato
etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi
medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche
sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA.
4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i
protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per
la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le
richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS
dell’AIFA, quest’ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito
istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e
limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in
data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di
acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l’AIFA, sentito il
Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per
le modalità di adesione agli studi.
6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
Art. 18 Rifinanziamento fondi
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal
presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,
è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020,
all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice
univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli
accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni
caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24
maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito
Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 da
approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti
Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico
del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019, per l’anno 2020
il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente,
il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse
le risorse di cui all’articolo 6, comma 10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti
dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono
dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’
articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto
decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando
l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere
svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere
presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno
ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei
limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma
3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente
all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per
il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento
su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al
comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono
trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti
ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma
1, con le medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono
risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di
cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a
1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende
in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende
che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e
per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di
integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi
lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale
copertura dell’orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è
subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa
integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai
sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti
dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure
di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria
all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle
relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui
al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le
parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla
sospensione”.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che
hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda
di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un
periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce
l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno
ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno
concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti
previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono
riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro
del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo
settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non
trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di
lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso
anche in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta
la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di
cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo,
per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti,
è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è
richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite
massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23
febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima
data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono
ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto
delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere
all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la
cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome,
unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari
all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province
autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome
interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non
potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1,
destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite
ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,
costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il
trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la
disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n.
148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge
2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori
Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore
privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi,
per emergenza COVID -19
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire,
ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per
il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui
agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al
presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con
diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno
diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto
al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una
indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di
1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini
della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima
indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla
legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di
quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di
cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in
riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non
vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia
genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il
periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in
alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi
lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel
limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni
effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato
mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile
2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori
autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da
parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e
2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base
delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma
10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite
complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5
febbraio 1992, n. 104
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione
figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario
compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del
comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per
emergenza COVID -19
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della
sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore
pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa
indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e
l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o
entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di
fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la
quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei
tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,
previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui
al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000
euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato
per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta
domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità
tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto
indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui
intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di
indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base
delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del
limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle
domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite
complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26
del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti
pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono
equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva
dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento
e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal
servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato
di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla
quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere
h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima
dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del
provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità
pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di
lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti
previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti
a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro
per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono
in considerazione ulteriori domande
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il
certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità
telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte
dell’operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23
febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali
dell’Ago
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di
marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 30 Indennità lavoratori del settore agricolo
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione,
che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività
di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari
a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126..
Art. 31 Incumulabilità tra indennità
1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse
cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di
cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 32 Proroga del termine di presentazione delle domande di
disoccupazione agricola nell’anno 2020
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure
equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334,
ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la
presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui
all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è
prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza
2019, al giorno 1° giugno 2020.
Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione
NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6,
comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile
2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della
prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la
presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui
all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i
termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e
3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del
medesimo decreto legislativo.
Art. 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei
termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali
e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e
per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
Art. 35 Disposizioni in materia di terzo settore
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “entro ventiquattro
mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle
seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore”
sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le
quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri
bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga
alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Art. 36 Disposizioni in materia di patronati
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008,
n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio
in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del
citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una
volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della
formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008
n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e,
tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale
presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio
all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo
nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione
dell’attività con modalità a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c)
del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro
il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati
riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e
quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.
Art. 37 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
per i lavoratori domestici
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi
del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza
applicazione di sanzioni e interessi
2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020
al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,
con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo
Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari
di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari
di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell’articolo 126.
Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile
1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.
104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni
lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81
Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la
situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di
diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure
adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo
2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di
cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi
termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini
comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni
salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui
all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di
avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per
l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150.
Art. 41 Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici
dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali
e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e
ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà
bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni
attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei
Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari
dei rispettivi Fondi.
Art. 42 Disposizioni INAIL
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei
termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate
dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e
per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione.
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del
titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti
dall’articolo 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo
indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato
di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le
prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in
occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o
di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente
astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla
gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione
dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli
articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La
presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei
presidi sanitari
1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi
produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria
coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire
ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a
valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020
dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 11,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici
e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza
sanitaria, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e
conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere
dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione
organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo
indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari
al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il
restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri,
pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021,
9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l’anno 2020,
euro 2.538.000 per l’anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere
dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore
dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato
“Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il
riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una
indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di
cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al
comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 45 Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari
al ripristino del servizio elettrico
1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per
l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo
personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei
casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di
aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione
per l’aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure
di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID19.
Art. 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei
licenziamenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio
1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del
23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 47 Strutture per le persone con disabilità e misure compensative
di sostegno anche domiciliare
1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far
rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri
semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali,
a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-
occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità,
l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino
alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L’Azienda sanitaria locale può,
d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di
cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle
persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la
tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso,
per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei
centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero,
non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto
e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte
di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può
costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia
preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la
persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei
Centri di cui al comma 1.
Art. 48 Prestazioni individuali domiciliari
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui
all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio
2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con
disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri
provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il
conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni
forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali
servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione,
concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a
distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi
ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali
servizi si possono svolgere secondo priorità individuate
dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti
gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a
tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in
deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie
per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi
sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo,
le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base
di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in
altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al
comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota
parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le
modalità attuate precedentemente alla sospensione e
subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi.
Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla
precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio,
ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già
previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa
modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della
seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo
mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle
strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto,
fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente
disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei
trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in
deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei
provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilità.
Titolo III
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI
1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano
le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel
rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura
è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di
finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa
di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di
copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da
altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e
per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000
euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte
di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il
10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento
oggetto di rinegoziazione;
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo
o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono
assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale
massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in
garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari
hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del
pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in
connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su
operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia
del Fondo è estesa in conseguenza;
g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è
determinata esclusivamente sulla base del modulo economicofinanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle
condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per
l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni
caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come
“sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina
bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi
dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6
marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico –
alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e
di importo superiore a Euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a
imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per
almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la
quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di
intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80%
in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18
mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da
banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli
altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata
dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari
l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni
e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della
costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito
per determinati settori economici o filiere d’impresa;
m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo.
2. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.
3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond,
sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di
risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole
operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione
disponibile del Fondo.
4. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III
del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa,
beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento
dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla
base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di
credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da
banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari
come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.
5. All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze
adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali
del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere
elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla
disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato
rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente
articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate
ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per
specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del
Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla
disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e
dei potenziali impatti sull’economia.
7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano
anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e
della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati
all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020.
9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle
imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato
e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli
altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il
medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e
i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in
conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse
necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere
individuate dal decreto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del presente
decreto legge.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 50 Modifiche alla disciplina FIR
1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le
seguenti: «All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40
per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio»;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le
seguenti: « All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano
di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40
per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio»;
2. All’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18
aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “18 giugno 2020”.
Art. 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia
dei confidi di cui all’art. 112 del TUB
1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui
all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono deducibili dai contributi previsti al comma 22
dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di
cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
Art. 52 Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE)
2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità
II)
1. All’articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. A decorrere dall’esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 36-octies, comma 1, l’aumento di cui al comma 8 è applicato
quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo
spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”
Art. 53 Misure per il credito all’esportazione
1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel
settore turistico interessato in settori interessati dall’impatto
dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di
cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo
massimo di 2,6 miliardi di euro.
2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il
Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014,
tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle
risorse disponibili.
Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd.
“Fondo Gasparrini”
1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2,
commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi
e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del
proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre
2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria
attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità
competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal
seguente:
“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il
Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende
avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito
residuo durante il periodo di sospensione.”.
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di
attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e
dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma
475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il
2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento
di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese
L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal
seguente:
Art. 44-bis
1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a
norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per
imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non
ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data
della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito
d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle
perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente
comma possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle
società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo
stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai
componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito
d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito
d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A
decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
relative alle attività per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attività per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di
importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo
quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono
essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella
dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito
di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti
d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente,
dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119. L’opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la
chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei
crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell’applicazione del
citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività
per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte
anticipate trasformabili in crediti d’imposta ai sensi del presente articolo
nonché i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle predette
attività per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato
accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando
il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in
cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni
di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto.
Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie
imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento
dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate
dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5,
possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni
debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti
dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico
bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se
superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,
non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre
2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30
settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi
elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020
alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle
rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è
sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o
dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è
facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in
conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della
dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di
liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui
esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente
decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le
microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione
dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di
sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla
garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione
speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data
del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di
pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri
finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera
b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e
degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che
siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese
ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di
soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono
realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti
soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse
condizioni del contratto originario nonché con riferimento a
finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che
entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle
modalità operative.
7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura
sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i
pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei
maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al
comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene
accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 %
dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a
se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle
misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione a: (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui
al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle
somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai
sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di
prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In
tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI
la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri
finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una
stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al
comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti
di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing
sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la
legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede
a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione
speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale
stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere,
entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la
liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della
garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla
corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della
garanzia.
11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità
all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi
all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi
e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti
autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto
qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del
fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati
con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e
che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma
100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata
in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo
dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda,
orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile
e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità
e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la
relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali
operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque
complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma
100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse
ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro
per l’anno 2020. E’ autorizzata allo scopo l’istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a
società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 19 comma 5
del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le
commissioni che CDP paga per l’accesso alla garanzia, può essere
incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle
amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i
contributi di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 58 Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può
essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della
quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno
2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un
periodo corrispondente.
Art.59 Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di
beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19
1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando l’operatività di sostegno
all’esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a
condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore
di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione
dell’emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni
possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino
adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed
operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al
finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o
strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono
definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti
specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle
imprese
Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono
prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1,
lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche,
nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da
ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse,
ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli
di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve
naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna
per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi
didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri
per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi
compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto
terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte
negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che
esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse
generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed
i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei
versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese
di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31
maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di
cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo
comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del
periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già versato.
Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti
fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute
alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni
riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata
2020.
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020
e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui
agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di
sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di
cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme
le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro
il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori
a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i
compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati
alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano
un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non
sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e
provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate
dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno
precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio,
per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito,
pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella
propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in
via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo
erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 64 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro,
quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto,
per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50
per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro
per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni
di euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno
2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito
pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si
applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di
cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono
effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi
1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 28 novembre 2019.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori
1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle
attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì,
sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta
alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, di cui
all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.
Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-
bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-
ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini
relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente,
presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti
dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro
regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese
successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di
sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di
consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i
soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel
territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica
ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività,
non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle
risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c,
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di
attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria,
compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti,
oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai
sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e
dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga
alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati
all’agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi previsti
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui
all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. E’ differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio
2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di
cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le
comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della
riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono
presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31
dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Art. 69 Proroga versamenti nel settore dei giochi
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone
concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29
maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le
successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro
il 18 dicembre 2020.
2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e
successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui
all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di
sospensione dell’attività.
3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono
prorogati di 6 mesi.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 70 Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e
le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono
incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti
dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste
forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o
più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e
dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
Titolo V
Ulteriori disposizioni
Capo I
Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla
diffusione del Civ-19
Art. 72 Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato
“Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del
sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri
settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione
delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per
l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli
investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati
esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e
modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui
all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza
minore (de minimis).
2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli
effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al
comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui
all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano,
fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati
con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per
l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite
mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto
delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui
all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente
del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base
territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale,
possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti
regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee
dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli
statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private
anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 74 Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera
prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze
armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 59.938.776,00 per l’anno 2020, di cui euro
34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze
di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di
porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro
23.681.122 per l’anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per
l’acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per
la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2020, la
spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i
richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature
e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico,
per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale
operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale
nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze
informatiche per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno, anche
nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento
dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90
giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell’articolo 22,
comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva
di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di
personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie,
pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000
per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La
spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all’art. 6, comma
12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di assicurare la
sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture –
U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei
maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica
sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020,
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal
personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3,
comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la
piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti
vacanti in organico, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso
di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale
28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ˆ Serie Speciale
– “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento
alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via
straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo
dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo
che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di
sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro
dell’interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso
di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono
adeguate al corso di cui al presente articolo. L’esito favorevole della
valutazione comporta il superamento del periodo di prova e
l’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in
ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio
conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella
valutazione finale. La disposizione di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del
requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le
strutture centrali dell’amministrazione dell’interno per il passaggio alla
qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente
disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata
la spesa di euro 837.652 per l’anno 2020 e di euro 2.512.957 per l’anno
2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito
carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla
diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di
più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere
per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 6.219.625,00 per l’anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro
straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi
all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di
cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli
ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela
della popolazione detenuta.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro
105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126 e quanto
a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.
Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione
del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18
della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali
ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come
definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché
le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020,
ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul
modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di
connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario
tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up
innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta
nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui
all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre
2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, L. 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la
trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le
procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione
di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa
verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle
procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il
contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai
termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei
sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile,
l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62,
64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 76 Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID19
1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31
dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di
specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e
gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente
di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi
conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30
dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell’atto di
conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma
399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 77 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative
pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole
paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali,
nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale
sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel
2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione,
ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della pesca
1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le
parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza
COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un
Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la
copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari
destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la
copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni
su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto
temporaneo dell’attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione
del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
“de minimis” nel settore agricolo.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per
l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui
all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo
1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi
dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a
causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19, alle imprese titolari
di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla
data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di
servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni
subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di
consentire la prosecuzione dell’attività. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente
disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea.
3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A.
entrambe in amministrazione straordinaria dall’epidemia da COVID-19,
è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente
controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze ovvero
controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche
indiretta.
4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o
più Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non
regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che
rappresentano l’atto costitutivo della nuova società, sono definiti
l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati
gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia,
nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il
funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società
di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario
o conseguente nelle more dell’espletamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali delle due società in amministrazione
straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi
aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto
necessario per l’attuazione della presente norma. Ai fini del presente
comma, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale
della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di
capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche
e integrazioni.
6. Ai fini dell’eventuale trasferimento del personale ricompreso nel
perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione
straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova
applicazione l’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.
7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito
un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli
importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi
previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da
distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 80 Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a
quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per
l’anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione
referendaria nell’anno 2020
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il
termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo
legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre
2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Art. 82 Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e
del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto
segue.
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n.
259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa
atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l’operatività e continuità dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per
potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche
soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della
capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando
priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti
“prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi
regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano
interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario
al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto
delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro
regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di
giustizia civile, penale, tributaria e militare
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a
data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si
intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per
la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti
giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione
degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a
ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita
l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel
primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma
2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle
dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai
minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da
rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali
della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia
di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione
di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti
provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario,
dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue
condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge
23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge
22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida
dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e
373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la
cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con
decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento
del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non
impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti
nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo
304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione
di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i
proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda,
altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi
dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei
quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la
necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392
del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai
sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso
della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività
giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le
misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria,
per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del
Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli
avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla
trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno
dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici
diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale
presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il
Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari,
garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi
attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di
apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto
dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura
al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione,
anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando
che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché
l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma
3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o
di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura
civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza
deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza
il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero,
se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di
collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con
cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di
parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto
nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al
comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza
di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento
del giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che
precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attività precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui
agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,
comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai
sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno
2020.
10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si
tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la
disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e
documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1
del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria
di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli
atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con
sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma
tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o
in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente
articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti
indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del
difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d’ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di
notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e
le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14,
senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a
decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma
degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39,
comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del
2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria,
la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso
tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi
premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di
cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del
30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il
rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo
della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì
successivo del mese di ottobre.
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per
lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti
procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono
conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi
procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e
alla magistratura militare.
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n.
11.
Art. 84 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di
giustizia amministrativa
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino
al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma.
Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del
codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei
procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa,
fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data
successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo
lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o
dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice
del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata
a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è
tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma
5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di
cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti
monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati
dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga
all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione
collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di
detto articolo 56, comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile
2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale
sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta
tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine
perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo
stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei
procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di
accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione
collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e
nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo
amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase
cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro
il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione
collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile
2020.
3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30
giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle
relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,
adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale
della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari
giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare
assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra
le persone.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle
seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che
debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in
ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la
sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica,
curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione
delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal
presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e
camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali
la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al
comma 3 con decreto non impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le
controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in
udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla
base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del
giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo,
omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino
a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,
su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia
avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in
termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del
comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente
provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.
In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del
processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al
rito ordinario.
6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi
di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il
personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di
legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza
delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle
parti stesse.
8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e
della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene
conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo
le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche
a mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è
sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.
11. E’ abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Articolo 85 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di
giustizia contabile
1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto
compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente
articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino
al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali,
sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il
Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,
adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti
per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche
incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti
ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle
seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo
comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di
apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli
uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica,
curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme
di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni
di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa
la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono
la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto,
con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva
partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni
mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale,
consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva
al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali,
inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i
termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30
giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini
connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso
ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le
controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice
contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli
atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e
documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente
sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta
salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria
entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le
disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I,
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni.
6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna
sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di
atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante,
fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale
del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi
uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di
dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in
adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del
presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 30 giugno 2020.
8. E’ abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Art. 86 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti
penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio
1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le
condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso
delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione
epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa
di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi
urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli
impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di
prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera
u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo
2020.
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di
consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui
all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in
deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia
europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei
lavori.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede:
quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell’articolo
126.
Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione
dal servizio e di procedure concorsuali
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente
qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18,
comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma
semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo
di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di
mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le
autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano
il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico
impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure
per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la
possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si
possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai
commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni
di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del
livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti
esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a
rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili
di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato
secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni
competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e
previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione
dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile
nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di
tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per
il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di
assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente
della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo
sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di
assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli
effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità
sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
la parola “provvedono” è sostituita dalle seguenti “possono
provvedere”.
Art. 88 Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti
di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia
verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23
febbraio 2020 n. 6.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l,
lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e
a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di
acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli
altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al
venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro
trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo,
provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di
acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di
efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio
8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi
dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e
dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in
conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del
cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80
milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi
in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei
settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto
altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle
misure di contenimento del COVID-19.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018
del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità
del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163.
Art.90 Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis,
dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies
della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti
ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di
riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con
rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui
all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso
al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
Art. 91 Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione
del prezzo in materia di contratti pubblici
1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è
inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di
cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione
dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di
consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
presente codice,”.
Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di
pubblico di persone
1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi
afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni
effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto
fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della
tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema
Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché
dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per
indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla
disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6
milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede ai sensi dell’articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi
afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei
canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore
del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei
canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non
oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione
di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna
Autorità di Sistema Portuale.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra
la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile
2020 ed effettuati secondo le modalità previste
dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza
applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata
fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il
31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui
agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 93 Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti
ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che
svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i
veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il
posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari
certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal
fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata
nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta
per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma,
viene determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e sono
disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e
di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
Art. 94 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore
areo)
1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-
ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di
200 milioni di euro per l’anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo
di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico
nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda operante nel
settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente
riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 95 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva,
le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento
dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art.96 Indennità collaboratori sportivi
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute
S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche
in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere
alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute
s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della
preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione
di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto
legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.
186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i
criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di
monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 97 Aumento anticipazioni FSC
1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle
Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni
finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto
2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto
2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle
risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati,
nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato,
ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento
di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
Art. 98 Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della
stampa
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito
con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-
bis, è inserito il seguente:
“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi
contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del
comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea
richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si
applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per
quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1,
del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il
30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso
articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le
seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il
credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa
che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei
comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con
un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi
spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di
collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio
delle copie di giornali”.
Art. 99 Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più
conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo
delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza
epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si
applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020,
l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e
degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via
esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai
sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza
previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non
superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle
liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica
amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata,
per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato
presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al
termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata
rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica
amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su
altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte
e dell’impiego delle suddette liberalità.
Art. 100 Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
è istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una
dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell’università e della ricerca. Con uno o più decreti del
Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto
e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le
università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli
oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di
ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono
prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al
perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo
sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero
dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla
Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio
italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi
del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020
e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di
ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito,
comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di
interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 101 Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.
E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo
svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche
disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi
l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica
dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le
indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini
dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli
scatti biennali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della
medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui
all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15
dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale
successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della
valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini
della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e
delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative
ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le
indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini
dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge
30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide
ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di
verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della
frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, formate, per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale
2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori
riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in
deroga all’articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio
2020. E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di
scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei
lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata
2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le
Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052
del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8
agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’articolo 16, comma 3,
lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre
2020. In deroga all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di
durata biennale per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale
2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale
e coreutica.
Art. 102 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medicochirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9
maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento
didattico della Classe LM/41Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con
decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11, commi
1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono
l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli
ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia.
Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma
la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico
previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso
resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo
le modalità di cui al comma 2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto
all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018,
si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il
conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2
del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 19
ottobre 2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione –
anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio
di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la
valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono
abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data
continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, relative
all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di
certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico
2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle
lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può
essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio
pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni
di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il
riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive
modificazioni di una qualifica professionale per l’esercizio di una
professione sanitaria di cui all’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n.
4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa
può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può
svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero
della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 30 settembre 2016. E’ abrogato l’articolo 29 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9
Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i
termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione
nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il
15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini
stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decretilegge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n.
11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di
stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per
prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,
indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché
di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque
denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3,
del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data
del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad
uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
Art. 104 Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di
identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.
Art. 105 Ulteriori misure per il settore agricolo
1. All’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le
parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado».
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.
Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e
2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni,
le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue
assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma,
e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario
o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma,
del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione
del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo
statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì
prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si
svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite
anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-
novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art.
135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni
diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società
cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-
bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni
statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno
stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime
società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che
l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per
il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee
convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva,
fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da
COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 107 Differimento di termini amministrativo-contabili
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei
bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30
aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle
società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici
vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad
approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il
termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi
all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito
al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i
termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte
della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio
2020.
3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio
dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini
di cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 sono così modificati per l’anno 2020:
– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b),
punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo
n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno
2020;
– il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario
regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di
programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma
1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all’articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla
diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei
seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta
giorni;
b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in
centotrentacinque giorni;
c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta
giorni;
d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in
centocinquanta giorni.
Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione
della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in
materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii
raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,
nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla
consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento
della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta
della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano
o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente
dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta
dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata
anche la suddetta modalità di recapito.
2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante
incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire
il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente
normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del
tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma
2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il
pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente
può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte
dell’emergenza COVID-19
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera
dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le
priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono
utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo
della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente
all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera
dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il
rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali,
limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse
all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui
all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Art. 110 Rinvio questionari Sose
1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la
restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del
questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U,
è fissato in centottanta giorni.
Art. 111 Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero
dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote
capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello
di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita
variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa,
per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori
economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le
disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, legge
11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono
essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni
maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di
liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 4,3 milioni
di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 112 Sospensione quota capitale mutui enti locali
1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali,
trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il
finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di
liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di
differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel
2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori
sono stati colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 276,5
milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui
rifiuti
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno
precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,
industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di
cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014,
n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno
2014, n. 120.
Art. 114 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città
metropolitane e Comuni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito
presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni
di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato
per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città
metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città
ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 70 milioni
di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 115 Straordinario polizia locale
1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei
comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente
impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e
limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del
trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto
dell’equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo
con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire
all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse
del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di
contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l’anno 2020, pari a 10 milioni
di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 116 Termini riorganizzazione Ministeri
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa
vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1
marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data
individuata dalle rispettive disposizioni normative.
Art. 117 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020».
Art. 118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del
Garante per la protezione dei dati personali
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro
i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».
Art. 119 Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico
mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al
periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Il contributo
economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o
privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi
o indennità comunque denominati erogati a norma del presente
decreto.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto
del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari
di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo
di 9,72 milioni di euro per l’anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito
delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel
Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività
giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del
Ministero della giustizia.
Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare
quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le
persone con disabilità;
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali
per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
necessaria connettività di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine,
può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di
cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui
all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni
scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di
cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare
anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione
informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di
didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate
a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga
ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1
sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della
distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti
di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni
scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del
numero di studenti.
6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni
scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e,
comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui
al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio
e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei
revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse
finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso
stabilite.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l’anno
2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro
per l’anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
Art. 121 Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti
supplenti brevi e saltuari
1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari
di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di
sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque
alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di
supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa
e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni
scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale
amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria
dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel
limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di
potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni
scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Art. 122 Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID -19
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria
all’emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento
utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a
contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in
relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando
e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il
reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando
i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione
individuale. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti
attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4
del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza
delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva
e subintensiva, Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo
del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 6 del presente
decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili,
anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede
alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento
utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari
per il contrasto e il contenimento dell’emergenza anche ai sensi
dell’articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione
di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la
produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d’azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le
modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati
all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego
secondo quanto previsto dall’art. 99. Le attività di protezione civile sono
assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal
Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il
Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative
competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può
adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1,
i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.
Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione
vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le misure
adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle
finalità perseguite.
3. Al Commissario compete altresì l’organizzazione e lo svolgimento
delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte
all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed
europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio
dell’attuazione delle misure, provvede altresì alla gestione coordinata
del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), di cui
al regolamento (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all’emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento
dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività
complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria,
con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura
pubblica. L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi
pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il
Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo
tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio
nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico
scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l’esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì,
di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui
definito.
7. Sull’attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni di cui al comma
1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente
necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere
dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio” e tutti tali atti sono altresì
sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di
rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e
amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha
dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non
appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale
per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali
di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l’acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per
le attività di cui al presente articolo fa fronte nel limite delle risorse
assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul
Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità
speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato
all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o
anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle
risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
Art. 123 Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge
26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su
istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a
diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo
che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli
articoli 572 e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare,
ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che
sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima
legge;
d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le
infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20
e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi
dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle
sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione
delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone
l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi
ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena
da eseguire non è a superiore a sei mesi è applicata la procedura di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi
disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve
prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da
espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della
Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il
termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e
periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici
e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere
utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal
presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie
rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione del
provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da
eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai
detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
6. Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la
direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione prevista
dall’art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è
in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia
superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior
pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il
condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle
procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento
dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia
penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui
all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione
della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio
sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di
domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, provvederà,
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta
esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma
educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di
sorveglianza per l’approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di
semilibertà
1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio
1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo
di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al
condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata
sino al 30 giugno 2020.
Art. 125 Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli
comuni
1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa
di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata
con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è
prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione
dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario
intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del
danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie
delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di
commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei
rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite
appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di
garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le
stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono,
altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di
finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on
line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita
contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti
erogazioni effettuate.
Art. 126 Disposizioni finanziarie
1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione
della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti
degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l’emissione
di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno
2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del
limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato
stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di
approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti
con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.
2. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.
3. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
parole “58.000 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “83.000
milioni di euro”.
4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad
interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è
incrementata di 2.000 milioni per l’anno 2020.
5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento
dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle
emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione
alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in
termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021.
6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 del presente articolo
in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli
articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni
di euro per l’anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l’anno 2022, a
396,270 milioni di euro per l’anno 2023, a 418,660 milioni di euro per
l’anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l’anno 2025, a 465,580
milioni di euro per l’anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l’anno
2027, a 512,580 milioni di euro per l’anno 2028, a 527,140 milioni di
euro per l’anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l’anno 2030 e a
492,700 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2031, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l’anno
2021, a 451,605 milioni di euro per l’anno 2022, a 471,945 milioni di
euro per l’anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l’anno 2024, a
521,305 milioni di euro per l’anno 2025, a 539,655 milioni di euro per
l’anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l’anno 2027, a 578,555
milioni di euro per l’anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l’anno
2029, a 609,465 milioni di euro per l’anno 2030 e a 560,775 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede:
a) quanto a 221,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 268,58 milioni
di euro per l’anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 72,25
milioni di euro per l’anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l’anno 2025,
a 67,69 milioni di euro per l’anno 2026, a 66,52 milioni di euro per
l’anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l’anno 2028, a 65,26 milioni di
euro per l’anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l’anno 2030, che
aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266
milioni di euro per l’anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l’anno
2022 e a 216,023 milioni di euro per l’anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;
b) quanto a 185,30 milioni di euro per l’anno 2021, a 115 milioni di
euro per l’anno 2022, a 188 milioni di euro per l’anno 2023, a 351,10
milioni di euro per l’anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l’anno 2025,
a 401,10 milioni di euro per l’anno 2026, a 421,90 milioni di euro per
l’anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l’anno 2028, a 464,30 milioni
di euro per l’anno 2029, a 516 milioni di euro per l’anno 2030 e a 494
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del
presente articolo;
c) quanto a 116 milioni di euro per l’anno 2021, a 65 milioni di euro
per l’anno 2022, a 69 milioni di euro per l’anno 2023, a 74 milioni di
euro per l’anno 2024, a 63 milioni di euro per l’anno 2025, a 72 milioni
di euro per l’anno 2026, a 70 milioni di euro per l’anno 2027, a 65
milioni di euro per l’anno 2028, a 67 milioni di euro per l’anno 2029 e
69 annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008 n. 189.
7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente
decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al
fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad
apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le
occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette
risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica.
8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 7, residuassero risorse
non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti
responsabili delle misure di cui al comma precedente entro il 20
dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
9. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di
cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio
dello Stato all’Istituto medesimo.
10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei
2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la
situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante
nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi
incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le
capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito
sociale.
11. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma
1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario,
può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020.
Art. 127 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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