D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151 (Art. 20 Modificazioni al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151  – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; 
Visto l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 
Visto l’articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
Visto l’articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all’integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche’ di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche’ in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche’ la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonche’ l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; 
Visto l’articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015; 
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Emana il
seguente decreto legislativo:

Titolo I
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti e revisione del regime delle sanzioni

Omissis …

Capo III
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

Art. 20 Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) all’articolo 3
1) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: 
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»; 
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,»; 
b) all’articolo 5
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e’ istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro della salute ed e’ composto da:
   a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; 
   b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
   c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno; 
   d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
   e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
   f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.»; 
   2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;
   3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.». 
c) all’articolo 6:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: 
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e’ composta da: 
   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
   b) un rappresentante del Ministero della salute; 
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
   d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
   e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
 f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; 
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
   h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale; 
   i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale; 
   l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell’ANMIL.». 
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, e’ aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»; 
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
5) al comma 8: 
5.1 alla lettera f), e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime.»; 
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»; 
5.3 alla lettera m), e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.»; 
5.4 alla lettera m-quater) e’ aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». 
d) all’articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,»; 
e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; 
f) all’articolo 29, il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»; 
g) all’articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) il comma 1-bis e’ abrogato; 
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche’ di prevenzione incendi e di evacuazione»;
h) all’articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
i) all’articolo 55 dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»; 
l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»; 
m) dopo l’articolo 73 e’ inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). – 1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e’, altresi’, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente. 
3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi’ come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»; 
n) all’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «80, comma 1»; 
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
 3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»; 
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e’ considerata una unica violazione ed e’ punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e’ considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed e’ punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all’articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’allegato XIV e’ aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»;
p) all’articolo 190, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento.».

Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all’articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.»; 
   b) all’articolo 53: 
      1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo periodo e’ soppresso; 
      2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»; 
      3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto periodo e’ soppresso; 
      4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e’ sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»; 
      5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: «Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’ obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. 
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. 
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e’ effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
   c) all’articolo 54: 
1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per piu’ di tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»; 
2) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: «Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
   d) all’articolo 56: 
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»; 
2) al secondo comma, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Nel piu’ breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:»; 
3) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «La direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.»; 
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
   e) all’articolo 238: 
      1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e’ compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l’Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»; 
      2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»; 
      3) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma e’ effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
      4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
   f) all’articolo 251, dopo il primo comma, e’ inserito il seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.». 
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. 5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Omissis ….

Titolo II 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Omissis …

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 43 
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Alfano, Ministro dell’interno 
Orlando, Ministro della giustizia 
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze 
Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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