D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 51, nonche’ gli allegati A e B;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e della sanita’;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all’articolo 2.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche’ della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e’ superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
1) e’ stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione; oppure
2) in mancanza di un contratto di costruzione, e’ stata effettuata la posa della chiglia, ovvero e’ stata effettuata una costruzione identificabile con una nave particolare, ovvero e’ iniziato il montaggio, con l’impiego di almeno 50 tonnellate o l’1% della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest’ultimo valore e’ inferiore;
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e’ superiore o uguale a diciotto metri e che non e’ una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un’attivita’ professionale a bordo di una nave, nonche’ i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all’ormeggio e dei piloti portuali;
f) armatore: il proprietario registrato di una nave. Se la nave e’ stata noleggiata a scafo nudo o e’ gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;
g) comandante: la persona cui e’ affidato il comando della nave.

Art. 3.
Obblighi dell’armatore

1. L’armatore, fatta salva la responsabilita’ del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonche’ delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. In particolare, l’armatore:
a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l’eliminazione dei difetti riscontrati;
b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantita’ sufficiente per i lavoratori;
d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all’allegato III;
e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all’allegato IV;
f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all’autorita’ marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;
h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.

Art. 4.
Requisiti di sicurezza e di salute

1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all’allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all’allegato II entro il 23 novembre 2002.

Art. 5.
Informazione dei lavoratori

1. Le informazioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.

Art. 6.
Formazione dei lavoratori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l’armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all’impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformita’ al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l’assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all’impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche’ ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita’, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 7.
Formazione del comandante della nave da pesca

1. L’armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilita’ della nave ed il mantenimento della stabilita’ stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all’atto delle operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

Art. 8.
Vigilanza

1. La vigilanza sull’applicazione del presente decreto e’ svolta ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

Art. 9.
S a n z i o n i

1. L’armatore e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.

2. L’armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera h), e 6;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera b), e 5.

3. L’armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 2, lettera g).

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta-Ufficiale Repubblica italiana.

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