D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767

D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 (1).
Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1952, n. 66.

1. Licenza di impianto. 
[Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua proprietà un ascensore o montacarichi, previsti dall’art. 1 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , deve chiederne licenza al prefetto.
La domanda di licenza di impianto deve essere presentata in carta legale con copia conforme in carta libera e corredata dei seguenti documenti:
1. – a) disegno in scala di almeno 1/50 per l’insieme dell’impianto e 1/20 per i particolari da cui risulti il complesso dell’impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti:
locale delle macchine e delle carrucole di rinvio, se vi sono, altezza degli stessi, con le relative sistemazioni;
pianta della cabina, del contrappeso e dei relativi vani di corsa;
sezione verticale della cabina e del vano di corsa con particolare riguardo all’altezza della cabina e delle rispettive porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa, agli estremi del vano ed eventuale applicazione di ammortizzatori;
difese del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni;
distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina, se vi sono, o fra cancelli del vano e cabina, quando non esistano i cancelli delle cabine; distanza delle relative soglie; altezza del paramento verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa;
b) relazione descrittiva dalla quale risultino:
la casa costruttrice dell’impianto, categoria, numero di fabbricazione, tipo, portata, velocità, corsa e numero delle fermate dell’ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro eccesso di velocità; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a più velocità, a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell’apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme;
c) dimensionamento delle guide, tenuto conto dell’intervento degli apparecchi paracadute in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina;
calcoli della struttura di sostegno degli argani o delle carrucole di rinvio, poste alla sommità del vano di corsa, delle catene, delle funi e dei relativi attacchi e della stabilità delle funi allo scorrimento.
2. – Ricevuta dell’Ufficio del registro attestante l’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l’impianto, nei casi contemplati dell’art. 7 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 .
La copia della domanda viene trasmessa con gli atti allegati all’organo tecnico cui è demandato il collaudo dell’impianto. A seguito del parere tecnico favorevole, il Prefetto rilascia al richiedente la licenza per l’impianto, che deve essere riportata sul libretto di matricola, di cui al seguente articolo] (2).
(2) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

2. Libretto di matricola.
[Ogni ascensore o montacarichi deve essere munito di un libretto di matricola conforme al modello allegato (A).
Per i montacarichi di categoria C e D installati prima dell’entrata in vigore della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , per i quali non è prevista licenza d’impianto, i dati da riportare nel libretto di matricola debbono essere forniti dal proprietario dell’impianto mediante presentazione di una descrizione tecnica dalla quale risultino le principali caratteristiche dell’impianto, la categoria, la portata e la velocità dello stesso] (3).
(3) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

3. Licenza di esercizio.
[Per ottenere la licenza di esercizio il proprietario del fabbricato deve presentarne domanda al Prefetto, in carta legale, corredata dai seguenti documenti:
a) libretto di matricola;
b) ricevuta dell’Ufficio del registro attestante l’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l’esercizio a norma dell’art. 7 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , e ricevuta dell’effettuato versamento della quota
spettante all’organo tecnico per l’esecuzione del collaudo.
La licenza di esercizio viene rilasciata dal prefetto a seguito del parere favorevole dell’organo che ha provveduto al collaudo.
Il verbale di collaudo e la licenza di esercizio sono contenuti nel libretto di matricola.
La licenza di esercizio viene rilasciata dal Proprietario od a persona da lui designata ed il cui nominativo, con la relativa accettazione, deve risultare nella domanda ed essere riportata nel libretto di matricola. La licenza è distinta con un numero progressivo, che viene annotato in apposito registro, da conservarsi e tenersi aggiornato dalla Prefettura] (4).
(4) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

4. Rinnovo della licenza di esercizio.
[Per il rinnovo della licenza di esercizio prevista dall’art. 2 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 occorre inviare al Prefetto almeno un mese prima della scadenza:
a) domanda in carta legale;
b) libretto di matricola dal quale risulti l’esito favorevole della ispezione periodica effettuata ai fini del rinnovo della licenza;
c) ricevuta dell’Ufficio del registro attestante l’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l’esercizio, quando richiesta, e ricevuta dell’effettuato pagamento della quota spettante all’organo tecnico per la
verifica del rinnovo licenza.
La licenza di rinnovo di esercizio viene rilasciata dal Prefetto sul libretto di matricola.
Qualora si intenda rinunziare al rinnovo della licenza di esercizio dell’ascensore o montacarichi se ne dovrà dare avviso al Prefetto nello stesso termine di un mese prima della scadenza] (5).
(5) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

5. Targhe.
[La targa di immatricolazione di cui all’art. 4 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , deve portare le seguenti indicazioni:
a) organo competente per le verifiche tecniche;
b) categoria;
c) numero di fabbricazione, ove esista;
d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della
Provincia;
e) portata complessiva in kg.
Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone deve essere anche indicato il numero delle persone ammesse, calcolato in base al peso di chilogrammi 75 per persona.
La targa da applicare alle funi di cui all’art. 19 del D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600 , deve essere metallica e stabilmente fissata ad ogni singola fune e tale che le indicazioni previste dallo stesso articolo siano leggibili.
Nell’interno della cabina degli ascensori devono essere esposti solamente la targa ed i cartelli specificatamente indicati nella legge, nel presente regolamento e nelle norme tecniche approvate con D.Lgt. 31 agosto 1945, n.
600 . È consentita la eventuale applicazione di avvertenze riflettenti l’uso dell’ascensore che non contrastino con le norme di legge] (6).
(6) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

6. Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione.
Il Prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall’art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , sentito l’Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze
pubbliche e private. La Commissione di cui all’art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , è nominata dal Prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell’Ispettorato del lavoro, uno dell’Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell’Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.
Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al Prefetto che nell’esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame.
L’esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione.
A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi (7).
(7) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione.
L’aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all’esame teoricopratico deve presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.
8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione.
L’aspirante sarà sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.
L’esame orale deve accertare la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o
meccaniche nell’esercizio delle proprie mansioni.
La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento
dell’impianto elettrico. L’aspirante dovrà inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell’impianto.
9. Certificato di abilitazione.
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal Prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione d’esame.
Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell’ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell’impianto sia
munito del certificato di cui sopra.
10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza.
In caso di inosservanza delle disposizioni della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , del D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600 , e di quelle di cui agli articoli precedenti, il Prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della
vigilanza sull’esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell’apparecchio e l’adozione delle relative cautele.
Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell’ascensore o montacarichi e all’intestatario della licenza di esercizio.
11. Norma transitoria.
[Coloro che hanno superato le prove di idoneità dinanzi a Commissioni di Stato, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono dispensati dal sostenere ulteriori esami e possono ottenere il certificato di cui al
precedente art. 9] (8).
(8) Abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

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