DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori. (GU n. 41 del 19-2-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1,
l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo :
ART. 1
(Campo d’applicazione)
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di
componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono
provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento
della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni,
di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su
tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate
nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE
in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all’allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in
modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si
applica a tale macchina e per tali pericoli.

ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: “macchina” uno dei prodotti elencati all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina » propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c) «componente di sicurezza»: componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le
imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte
integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di
potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al
primo supporto fisso di quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono
considerati come un singolo prodotto;
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di
garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasimacchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o
gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi- macchina
oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con
il presente decreto ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per
uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona
fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto
del presente decreto legislativo;
l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto
mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità
connesse con il presente decreto legislativo;
m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una
macchina oggetto del presente decreto legislativo;
n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o
l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla
Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d’informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e
non avente carattere vincolante.

ART. 3
(Immissione sul mercato e messa in servizio)
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le
pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle
persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute
in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti
disposizioni del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una
macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati
nell’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la
stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell’articolo 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia
stata espletata la procedura di cui all’articolo 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 9, dispone o può usufruire dei
mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute di cui all’allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie
relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura ‘CE’, questa marcatura indica
ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui
uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ‘CE’ indica la conformità soltanto alle direttive
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere
indicati, conformemente a come riportato nell’allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE
di conformità.
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o
di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile
indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l’impossibilità di
disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali
macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la
protezione delle persone.

ART. 4
(Presunzione di conformità e norme armonizzate)
1. Le macchine provviste della marcatura ‘CE’ e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui
elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del
presente decreto legislativo.
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute coperti da tale norma armonizzata.
3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie
per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo
delle norme armonizzate in materia di macchine.

ART. 5
(Procedura di contestazione di una norma armonizzata)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di
parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell’allegato I, presenta un atto di
contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.

ART. 6
(Sorveglianza del mercato)
1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di
sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso
i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità
alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell’Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni
ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasimacchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura ‘CE’, accompagnata dalla dichiarazione
CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili
rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei
beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, previa
verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l’immissione sul
mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa
avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal
mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo
mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina,
accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l’immissione
sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero
dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all’esito delle consultazioni di cui all’articolo 7,
comma 2, avvia la procedura di cui all’articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la
segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati
anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito
nell’ambito di attività della Conferenza permanente per 1 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le
autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.

ART. 7
(Clausola di salvaguardia)
1. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati
membri delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e
precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a);
b) ad un’errata applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 4, comma 2;
c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all’articolo 4, comma 2.
2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, i provvedimenti di cui
all’articolo 6, comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
3. Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato
provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal
mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato
resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4.

ART. 8
(Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose)
1. Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine con caratteristiche tecniche che
presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non
soddisfare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell’Allegato I a seguito della
procedura di cui all’articolo 5. Sono, altresì, considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine
che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno
Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla
Commissione europea.
2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/42/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di
macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo
economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere alla Commissione europea di esaminare la necessità
di adottare le misure di cui al comma 2.

ART. 9
(Valutazione della conformità delle macchine)
1. Ai fini dell’attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il
fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2,
3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura
di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di
cui all’articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di
tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui
all’allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla
fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo
parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non
coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per
la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, nonché controllo interno sulla
fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

ART. 10
(Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine)
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato, si accertano
che:
a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all’allegato VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi- macchina fino
all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

ART. 11
(Organismi notificati)
1. Le attività di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
all’allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X, sono effettuate da organismi
autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero da organismi autorizzati e notificati alla
Commissione europea dagli altri Stati membri.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui all’allegato XI, come precisati con il
decreto ministeriale di cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione
previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea a titolo della direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti.
3. La pronuncia sull’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione è
adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego è
notificato al richiedente.
4. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione.
5. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria
ed ai successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di cui al comma 3 dell’articolo 19 ed ai
successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le
tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono
aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
6. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo per la parte di
competenza relativa all’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6, secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell’attività di certificazione, vigila sull’attività degli organismi
autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto legislativo. L’organismo autorizzato
fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al Ministero dello sviluppo economico ed
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all’allegato XI siano
soddisfatti.
8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati
membri gli organismi autorizzati, nonché le procedure specifiche per la valutazione delle conformità e le
categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione
che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico
notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
9. Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l’autorizzazione rilasciata all’organismo
qualora constati che:
a) l’organismo non soddisfa più i criteri di cui all’allegato XI; oppure
b) l’organismo è responsabile della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l’attività.
10. Il Ministero dello sviluppo economico sospende l’autorizzazione all’organismo, per un periodo di durata
non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformità nelle quali è in corso l’organismo sono
eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitino di una verifica per garantire che l’organismo sia
in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.
11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e recanti mezzi e termini di ricorso, sono
immediatamente comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati
membri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non
sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l’attestato di esame CE del tipo o
l’approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo
conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira l’attestato o l’approvazione rilasciato o lo
sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato
mediante l’attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante.
13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di
garanzia qualità totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono
contenere l’indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente agli
interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello
sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali
sospensioni, revoche o limitazioni.

ART. 12
(Marcatura «CE»)
1. La marcatura di conformità: “CE” è costituita dalle iniziali: “CE”, conformemente al modello fornito
nell’allegato III.
2. La marcatura ‘CE’ viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente
all’allegato III.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il
significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE’.
4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la
leggibilità ed il significato della marcatura ‘CE’.

ART. 13
(Non conformità della marcatura)
1. Costituisce marcatura non conforme:
a) l’apposizione della marcatura ‘CE’ ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di
applicazione di cui all’articolo 1;
b) l’assenza della marcatura ‘CE’, conforme all’articolo 12, commi 1 e 2, ovvero l’assenza della dichiarazione
CE di conformità per una macchina;
c) l’apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura ‘CE’ vietata ai sensi dell’articolo
12, commi 3 e 4.
2. Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero
dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure
idonee a rendere il prodotto conforme.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non
idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 6, e dell’articolo 7,
comma 1.

ART. 14
(Obbligo di riservatezza)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione
dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale,
tutte le parti e le persone coinvolte nell’applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti
aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro
divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi
notificati riguardanti l’informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.

ART. 15
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero
mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato
chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non
conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che
contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta
dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del
presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che,
seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui
all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che
possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero
ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto
legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le
macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo
della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al
massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli
per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è
determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in
particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non
può superare l’importo massimo di 150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per
l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro
dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero
dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7
luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.

ART. 16
(Ascensori e montacarichi)
1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva
95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 17
(Deroga)
1. Fino al 29 giugno 2011 è consentita l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili
a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle
disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.

ART. 18
(Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua
applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

ART. 19
(Norme finali e transitorie)
1. L’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V è aggiornato con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell’elenco di tali componenti da parte dalla Commissione
europea in base all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.
2. Gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla
direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono
chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica, nel rispetto di
quanto contenuto nell’articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza
della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di
conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3.
3. È data facoltà al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attività
di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata, per lo stesso
periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5,
dell’articolo 11.
4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I
soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010

NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro per le politiche europee
SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico
SACCONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
ALFANO, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ALFANO

 

ALLEGATO I
(previsto dall’art. 3, comma 3, lettera a))
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine
PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei
rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina
deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il
suo mandatario:
– stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente
prevedibile,
– individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
– stima i rischi, tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che
si verifichi,
– valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all’obiettivo del
presente decreto legislativo,
– elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell’ordine indicato nel
punto 1.1.2, lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se
esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni
previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di
integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai
punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili.
Tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal
caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed è applicabile a tutti i tipi
di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile
esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti principi generali, si
tiene conto dei requisiti esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in
funzione dei risultati della valutazione dei rischi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) “pericolo”, una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) “zona pericolosa”, qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una
persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c) “persona esposta”, qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) “operatore”, la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di
spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) “rischio”, combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che
possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) “riparo”, elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera
materiale;
g) “dispositivo di protezione”, dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad
un riparo;
h) “uso previsto”, l’uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l’uso;
i) “uso scorretto ragionevolmente prevedibile”, l’uso della macchina in un modo diverso da quello indicato
nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
1.1.2. Principi d’integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad
essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se
effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l’esistenza prevedibile della
macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e
rottamazione.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti
principi, nell’ordine indicato:
– eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella
costruzione della macchina),
– adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
– informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate,
indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di
protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all’atto della redazione delle istruzioni il
fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l’uso previsto della macchina, ma
anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se
ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulle
controindicazioni nell’uso della macchina che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all’operatore
dall’uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per
poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua
utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
prevenire rischi dovuti al riempimento, all’utilizzazione, al recupero e all’evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
La macchina deve essere fornita di un’illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove, malgrado
un’illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare
rischi.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone d’ombra che possano causare
disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti
all’illuminazione.
Gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente devono essere muniti di opportuni
dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:
– poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,
– essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti.
Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti
intempestivi né pericoli dovuti all’instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a
movimentazione secondo le istruzioni.
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo
spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
– munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento, oppure
– progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure
– di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente. Se la macchina o uno dei
suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:
– facilmente spostabile, oppure
– munito di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri,
potenzialmente pericolosi.
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni
psichiche e fisiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell’ergonomia:
– tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell’operatore,
– offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell’operatore,
– evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
– evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
– adattare l’interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell’operatore.
1.1.7. Posti di lavoro
Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di
scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e
la sicurezza dell’operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i
mezzi adeguati ad assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo
prevedibile.
Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o
attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L’uscita deve consentire un rapido abbandono della
macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un’uscita di sicurezza in una direzione diversa dall’uscita
normale.
1.1.8. Sedili
Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato alla macchina deve
essere prevista l’installazione di sedili.
Se l’operatore è destinato a lavorare seduto e il posto è parte integrante della macchina, il sedile deve
essere fornito unitamente a quest’ultima.
Il sedile dell’operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile. Inoltre il sedile e la sua
distanza dai dispositivi di comando devono potersi adattare all’operatore.
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito in modo da ridurre al
livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all’operatore. Il sedile deve essere
ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell’operatore non
esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2. SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l’insorgere di situazioni
pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
– resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
– un’avaria nell’hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
– errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
– errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose. Particolare
attenzione richiede quanto segue:
– la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
– i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
– non deve essere impedito l’arresto della macchina, se l’ordine di arresto è già stato dato,
– nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
– l’arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
– i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
– le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all’interezza di un
insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali
di comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
– chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
– disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
– progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l’azione del
comando,
– situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all’occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un
arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,
– sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
– progettati o protetti in modo che l’azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in
seguito ad un’azione deliberata,
– fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi di
arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la
sua azione non è univoca, l’azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all’occorrenza,
confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con
l’azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.
La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando
l’operatore deve poter leggere i suddetti indicatori.
Da ogni posto di comando l’operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone nelle
zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l’avviamento
sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell’avviamento della macchina deve essere emesso
un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la
zona pericolosa o impedire l’avviamento della macchina.
Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di
comando situati in una o più zone o posti prestabiliti.
Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in modo che l’impiego di
uno di essi renda impossibile l’uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di
emergenza.
Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di
comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori.
1.2.3. Avviamento
L’avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un’azione volontaria su un dispositivo di
comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
– per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall’origine,
– per l’effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia, purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di
funzionamento può essere effettuata tramite un’azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di
comando previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento automatico, l’avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un
arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno,
se ciò non produce situazioni pericolose.
Quando la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell’avviamento e gli operatori possono pertanto
mettersi mutuamente in pericolo, devono essere installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi.
Se per ragioni di sicurezza l’avviamento e/o l’arresto devono essere effettuati in una sequenza specifica,
opportuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell’ordine corretto.
1.2.4. Arresto
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni
di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione
dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia
portata in condizioni di sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.
Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l’alimentazione dei
relativi azionatori.
1.2.4.2. Arresto operativo
Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l’alimentazione degli
azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
1.2.4.3. Arresto di emergenza
La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare
situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell’imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest’obbligo:
– le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il
tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il
rischio richiede,
– le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. Il dispositivo deve:
– comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
– provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi
supplementari,
– quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine
deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve
essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest’ultimo generi un ordine di arresto; lo
sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la
macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità
di funzionamento.
I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione e non
sostituirsi ad esse.
1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine devono
essere progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di
emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature collegate,
qualora il loro mantenimento in funzione possa costituire un pericolo.
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o
di funzionamento, salvo l’arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che
necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un
selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna
posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di
comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l’utilizzo di talune funzioni della
macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il
dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve
simultaneamente:
– escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
– autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano
di un’azione continuata,
– autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli
derivanti dal succedersi delle sequenze,
– impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un’azione volontaria o involontaria sui
sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di
comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire
una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali
agisce.
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia
L’interruzione, il ripristino dopo un’interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell’alimentazione di energia
della macchina non deve creare situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
– la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
– i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
– non deve essere impedito l’arresto della macchina, se l’ordine di arresto è già stato dato,
– nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
– l’arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
– i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto.
1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la
caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre
azioni che interessano la macchina.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità,
devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono
essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di
utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di
fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per
motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di
sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione
devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti
evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le
sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di
rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le
seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
– al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
– al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di
alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di
angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra
ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun
elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un rischio per le
persone esposte.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere
progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in
modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che
possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi
mobili di lavoro.
Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove
opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la
macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un’indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione
specifici e la modalità di impiego.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in
funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione
I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono
essere:
– ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
– ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest’ultima soluzione.
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi
mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
– ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
– ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
– dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
– una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi
interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l’intervento
dell’operatore, detti elementi devono essere muniti di:
– ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l’accesso alle parti degli elementi non utilizzate
per la lavorazione, e
– ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l’accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario
accedere.
1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi
causa che non sia l’azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non
costituire un pericolo.
1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
– devono essere di costruzione robusta,
– devono essere fissati solidamente
– non devono provocare pericoli supplementari,
– non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
– devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
– non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro, e
– devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i
lavori di manutenzione, limitando però l’accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e,
se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle
emissioni provocate dalla macchina.
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
II fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro
apertura o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili interbloccati devono:
– per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
– essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario. I ripari mobili
interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:
– impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari non siano chiusi, e
– dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni
pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo,
oltre che ad un dispositivo di interblocco che:
– impedisca l’avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e
bloccato, e
– tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose
della macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro
elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto delle funzioni pericolose della macchina.
1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l’accesso
I ripari regolabili che limitano l’accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:
– potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire, e
– potersi regolare facilmente senza l’uso di un attrezzo.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che:
– la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può raggiungerli,
– le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
– la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto degli elementi
mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in
modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi
concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in
relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal presente decreto
legislativo.
1.5.2. Elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche
elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Energie diverse dall’energia elettrica
Se la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica, essa deve essere progettata,
costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da tali fonti di energia.
1.5.4. Errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all’origine di rischi,
devono essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni
figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sui loro carter,
qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali rischi.
Se l’origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sugli elementi da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere impossibili i raccordi errati.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7. Esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie.
1.5.8. Rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all’emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il livello dell’emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.9. Vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Il livello dell’emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il
corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora
sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura
deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
1.5.11. Radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato
dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Radiazioni laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
– i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi
radiazione involontaria,
– i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né
le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
– i dispositivi ottici per l’osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono
essere tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione,
contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze
pericolose prodotte.
Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e
sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o
trattate con un altro metodo altrettanto efficace.
Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi
di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina
La macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona
resti chiusa all’interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere
progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all’utilizzatore che gli
consentano di mantenere la stabilità.
1.5.16. Fulmine
Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l’uso devono essere equipaggiate
in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
1.6. MANUTENZIONE
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di
regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla
macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese
disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto
1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di
connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere
facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L’accesso a questi elementi deve consentire di
svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’accesso in condizioni di sicurezza a
tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della
macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di
alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere
bloccati, qualora la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi devono inoltre
poter essere bloccati nel caso in cui l’operatore non possa verificare l’effettivo costante isolamento da tutte
le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è
sufficiente la separazione della spina, a patto che l’operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha
accesso, che la spina resti disinserita.
L’eventuale energia residua o immagazzinata dopo l’isolamento della macchina deve poter essere dissipata
senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di
energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l’illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli
operatori.
1.6.4. Intervento dell’operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità
d’intervento degli operatori. L’intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà
poter essere effettuato facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che
ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso
dicasi per l’eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall’esterno. Se è impossibile
evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la
pulitura in condizioni di sicurezza.
1.7. INFORMAZIONI
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli
o pittogrammi facilmente comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere
espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al
trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere
corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente
comprensibile. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell’operatore.
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina
devono essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2. Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina
che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di
avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi senza ambiguità e
facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all’operatore di verificare la
costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali
di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie
avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
– ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
– designazione della macchina,
– marcatura “CE” (cfr. allegato III),
– designazione della serie o del tipo,
– eventualmente, numero di serie,
– anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l’utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l’apposita
marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni
indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzazione con mezzi di sollevamento,
la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali
dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle
istruzioni originali”; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale
specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua
comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.7.4.1. Principi generali di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo
mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”.
b) Qualora non esistano “Istruzioni originali” nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina,
il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la
traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura “Traduzione delle
istruzioni originali”.
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener
conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d) In caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la
presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della
perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto
1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità
CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione
della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base
all’esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di
fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione
degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di
protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione
complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le
attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l’utilizzo, il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e
stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente
trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizzatore
nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di
protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all’emissione di rumore aereo:
– il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale
livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
– il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130
dB rispetto a 20 μPa),
– il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica
dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa
della macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato
A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell’emissione ponderati A in appositi punti intorno alla
macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice
di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell’emissione
acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di
funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati
A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla
piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello
di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni
corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare
se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni
emesse per l’operatore e le persone esposte.
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione
con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le pubblicazioni
illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono
contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE
CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a
mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, nonché le macchine per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono soddisfare tutti i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici
devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di
contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici
devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo
tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono
essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli
elementi monouso devono:
– essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va
rispettato per i collegamenti fra le superfici,
– essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
– poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente
smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia,
di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l’esterno della macchina (se
possibile in una posizione “pulizia”);
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l’ingresso di sostanze o di esseri vivi, in
particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute,
inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.
All’occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il
rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici
o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la
risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o
sconsigliato accedere.
2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO
2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
– a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di
presa e di mantenimento correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire la stabilità della
macchina nelle condizioni di funzionamento previste,
– tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un dispositivo di comando indipendente, se le
impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite di dispositivi di comando
manuali per l’avviamento e/o l’arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare i mezzi
di presa per azionarli,
– essere esenti dai rischi dovuti all’avviamento intempestivo e/o al mantenimento in funzione dopo che
l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile, occorre
prendere disposizioni compensative,
– consentire, all’occorrenza, l’osservazione visiva delle zone pericolose e dell’azione dell’utensile sul materiale
lavorato.
Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l’avvio e
l’arresto delle macchine siano facili e agevoli.
2.2.1.1. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine portatili
tenute e condotte a mano:
– il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi i 2,5 m/s2
. Se tale valore
non supera 2,5 m/s2
, occorre segnalarlo,
– l’incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il
codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi
utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata.
2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto
2.2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili per il fissaggio o le altre macchine ad impatto devono essere progettate e costruite in
modo da:
– effettuare la trasmissione dell’energia al pezzo propulso tramite un componente intermedio che non si
separa dal dispositivo,
– impedire l’impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non è posizionata correttamente con
una pressione adeguata sul materiale di base,
– impedire l’azionamento involontario; se del caso, per azionare l’impatto deve essere necessaria una
sequenza appropriata di azioni sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando,
– impedire l’azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di urto,
– poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in condizioni di sicurezza.
Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più ripari paraschegge ed i ripari
appropriati devono essere forniti dal fabbricante della macchina.
2.2.2.2. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti:
– gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere impiegati con la macchina,
– gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare con la macchina,
– se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
Le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono rispettare i
seguenti requisiti:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere
posizionato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di
lavoro, quest’ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo
spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione di pezzi lavorati
o loro parti, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione o,
qualora ciò non sia possibile, in modo che la proiezione non produca danni per l’operatore e/o le persone
esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l’utensile in tempo sufficientemente
breve in caso di rischio di contatto con l’utensile in fase di rallentamento;
d) quando l’utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere
progettata e costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi di infortuni alle persone.
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI
PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1.1. Definizioni
a) “Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità”:
– macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o
semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o
– macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che può essere munita di mezzi che consentano di
spostarla più facilmente da un luogo all’altro.
b) “Conducente”: operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può
essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando.
3.2. POSTI DI LAVORO
3.2.1. Posto di guida
La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i
suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte.
In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai pericoli dovuti ad insufficiente visibilità diretta.
La macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e costruita in modo che ai posti di
guida non si presentino per il conducente rischi dovuti al contatto involontario con le ruote o con i cingoli.
Se le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne sono accresciuti, il posto di guida del conducente
trasportato deve essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. La cabina deve
comportare un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2. Sedili
Se c’è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra
elementi della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le
macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, i sedili devono essere progettati
o muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili, senza opporsi ai
movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura.
Detti sistemi di ritenuta non devono essere montati se accrescono i rischi.
3.2.3. Posti per altre persone
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che, oltre al conducente, siano saltuariamente o regolarmente
trasportate sulla macchina o vi lavorino altre persone, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro
trasporto o lavoro avvenga senza rischi.
Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche ai posti delle persone diverse dal conducente.
3.3. SISTEMI DI COMANDO
Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l’uso non autorizzato dei comandi.
Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unità di comando deve indicare chiaramente quali siano le
macchine che essa è destinata a comandare.
Il sistema di telecomando deve essere progettato e costruito in modo da influenzare soltanto:
– la macchina in questione,
– le funzioni in questione.
Le macchine dotate di telecomando devono essere progettate e costruite in modo da rispondere unicamente
ai segnali delle unità di comando previste.
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al
funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in
condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in
particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il
conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un
conducente in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie
antisdrucciolo ed essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di
comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non
appena l’operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da
ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote
sterzanti.
II comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da permettere di sbloccare
il differenziale quando la macchina è in movimento.
Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento avvertimento sonori e/o visivi, si applica
unicamente in caso di retromarcia.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere
possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina è attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma normale
(ad esempio stabilizzatore, freccia), è necessario che il conducente disponga di mezzi che gli consentano di
verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente
uno spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che, per consentire uno spostamento
sicuro, devono occupare una posizione definita, se necessario bloccata.
Quando ciò non genera altri rischi, lo spostamento della macchina deve essere subordinato alla posizione
sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento involontario della macchina non deve essere possibile all’atto dell’avviamento del motore.
3.3.3. Funzione di spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi
devono rispettare i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che
garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di caratteristiche del
suolo e di pendenza previste.
Il rallentamento e l’arresto della macchina semovente devono poter essere ottenuti dal conducente
attraverso un dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in
mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo d’emergenza con un dispositivo di comando
interamente indipendente e facilmente accessibile deve consentire il rallentamento e l’arresto.
Se la sicurezza lo esige, l’immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un dispositivo di
sosta. Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a
condizione che sia ad azione puramente meccanica.
Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente e
immediatamente l’arresto e a prevenire il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti:
– quando il conducente ne ha perso il controllo,
– quando viene ricevuto un segnale di arresto,
– quando viene individuata un’avaria in un elemento del sistema di controllo legato alla sicurezza,
– quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termine specificato. Il punto 1.2.4 non si
applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile solo se
quest’ultimo esercita un’azione continua sul dispositivo di comando corrispondente. In particolare, nessuno
spostamento deve essere possibile all’atto d’avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al
minimo i rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi:
– di schiacciamento,
– di lesioni provocate da utensili rotanti.
La velocità di spostamento della macchina deve essere compatibile con l’andatura del conducente.
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante, quest’ultimo non deve potere essere
azionato quando il comando di retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti dal
movimento dell’utensile. In quest’ultimo caso la velocità in retromarcia deve essere sufficientemente ridotta,
in modo da non presentare rischi per il conducente.
3.3.5. Guasto del circuito di comando
In caso di guasto dell’alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter essere guidata per il tempo
necessario ad arrestarla.
3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.1. Movimenti incontrollati
La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo
che al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la
stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che impediscono l’accesso alle parti mobili del
compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di interblocco, a condizione che la loro
apertura sia possibile soltanto con l’impiego di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un
comando situato sul posto di guida, se quest’ultimo si trova in una cabina completamente chiusa con una
serratura per impedire l’accesso non autorizzato.
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il
rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione
appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.
Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle
persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono
rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da
tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una
struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle
persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5. Mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che gli operatori li
utilizzino istintivamente e non ricorrano ai dispositivi di comando per facilitare l’accesso.
3.4.6. Dispositivi di traino
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere munita di dispositivi di
rimorchio o di traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo
sganciamento possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento
accidentale durante l’utilizzazione.
Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto con una
superficie d’appoggio adattata al carico e al terreno.
3.4.7. Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e la macchina azionata
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica che collegano una macchina semovente (o un trattore) al
primo supporto fisso di una macchina azionata devono essere progettati e costruiti in modo che tutte le parti
in movimento durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla quale è collegato il dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica deve essere protetta da un riparo fisso collegato alla macchina
semovente (o trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Deve essere possibile aprire questo riparo per accedere al dispositivo amovibile di trasmissione. Una volta
collocata, deve esservi abbastanza spazio per impedire all’albero motore di danneggiare il riparo quando la
macchina (o il trattore) è in movimento.
Sul lato della macchina azionata, l’albero comandato deve essere chiuso in un carter di protezione fissato
sulla macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la trasmissione cardanica
soltanto sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare sul
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica il senso del montaggio.
Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un dispositivo amovibile di trasmissione
meccanica che la colleghi ad una macchina semovente (o a un trattore), deve possedere un sistema di
aggancio del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica tale che, quando la macchina è staccata, il
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica e il suo riparo non vengano danneggiati dal contatto con il
suolo o con un elemento della macchina.
Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con
il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l’albero di trasmissione fino alle
estremità delle ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei
giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica,
essi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi possano servire da
predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI
3.5.1. Batteria d’accumulatori
L’alloggiamento della batteria deve essere progettato e costruito in modo da impedire la proiezione
dell’elettrolita sull’operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l’accumulo di
vapori vicino ai posti occupati dagli operatori.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un
dispositivo facilmente accessibile previsto a tal fine.
3.5.2. Incendio
A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
– permettere l’installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
– essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose
Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione principale della macchina è la
polverizzazione di prodotti. Tuttavia l’operatore deve essere protetto dal rischio di esposizione a tali emissioni
pericolose.
3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
Le macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni per l’uso, la regolazione e la
manutenzione, ovunque necessario, per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone. Tali
mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili.
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato
devono essere dotate della seguente attrezzatura:
– un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone,
– un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste; quest’ultima
condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di
alimentazione elettrica,
– all’occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il rimorchio e la macchina per
l’azionamento dei segnali.
Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a rischi di
urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di
mezzi per proteggere le persone contro tali rischi. Lo stesso vale per le macchine la cui utilizzazione implica
la ripetizione sistematica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha
visibilità posteriore diretta.
Il disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in
sede di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere
muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente
all’operatore.
Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente pericoloso, devono essere previste
indicazioni sulle macchine stesse che avvertano di non avvicinarsi alle macchine durante il lavoro; tali
iscrizioni devono essere leggibili a distanza sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano
nei pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
– la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),
– la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg), e se del caso:
– lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in newton (N),
– lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).
3.6.3. Istruzioni
3.6.3.1. Vibrazioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema
mano-braccio o a tutto il corpo:
– il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio, quando superi 2,5 m/s2
. Se tale livello è
inferiore o pari a 2,5 m/s2
, deve essere indicato,
– il valore quadratico medio massimo dell’accelerazione ponderata cui è esposto tutto il corpo, quando superi
0,5 m/s2
. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2
, deve essere indicato,
– l’incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il
codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e il codice di
misurazione utilizzato per effettuarla.
3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell’attrezzatura impiegata e le istruzioni delle
attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio e
l’impiego in sicurezza della macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi
montate.
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I
PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali,punto 4).
4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1. Definizioni
a) “Operazione di sollevamento”: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone
che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello.
b) “Carico guidato”: carico di cui l’intero spostamento avviene lungo guide rigide o flessibili, la cui posizione
nello spazio è determinata da punti fissi.
c) “Coefficiente di utilizzazione”: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo
mandatario, fino al quale un componente è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di
esercizio marcato sul componente.
d) “Coefficiente di prova”: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o
dinamiche della macchina di sollevamento o di un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di
esercizio marcato sulla macchina di sollevamento o sull’accessorio di sollevamento.
e) “Prova statica”: verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento o un accessorio di
sollevamento e nell’applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio
moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico,
nell’eseguire di nuovo un’ispezione della macchina o dell’accessorio di sollevamento per controllare che non
si sia verificato alcun danno.
f) “Prova dinamica”: verifica che consiste nel far funzionare la macchina di sollevamento in tutte le possibili
configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato,
tenendo conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde verificarne il buon
funzionamento.
g) “Supporto del carico”: parte della macchina sulla quale o nella quale le persone e/o le cose sono sorrette
per essere sollevate.
4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia
mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in
caso di guasti prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni.
A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.
4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento
La macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di scorrimento in modo da
evitare i deragliamenti.
Se, nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di deragliamento o di guasto di un organo
di guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, di
componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui
sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di
installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli
effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto
anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare
guasti dovuti alla fatica e all’usura tenuto conto dell’uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per
quanto riguarda la corrosione, l’abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e
l’invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i
sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni
manifeste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è
scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i
seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove
dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il
coefficiente di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo
coefficiente è, in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste.
Qualora il circuito di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere
effettuate nelle condizioni più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le dimensioni delle funi o delle
catene di cui possono essere muniti.
I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le catene di cui sono
muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l’alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono comportare alcuna
impiombatura a parte quelle alle loro estremità. Le impiombature sono tuttavia tollerate negli impianti
destinati per progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione.
II coefficiente di utilizzazione dell’insieme fune e terminale è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di fune
utilizzato direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di fune.
4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti
Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni
di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista
alle condizioni di funzionamento specificate per l’applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve essere scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono
comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del tipo a maglie corte. Il
coefficiente di utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di
sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
c) il coefficiente d’utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di
fabbricazione, dalle dimensioni e dall’utilizzazione. Questo coefficiente deve essere scelto in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati
siano di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato all’uso previsto. In caso
contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente. Le funi o
cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli
dell’estremità dell’imbracatura o della chiusura di un’imbracatura senza estremità;
d) il coefficiente d’utilizzazione di tutti i componenti metallici di un’imbracatura o utilizzati con un’imbracatura
è scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo conto del coefficiente di
utilizzazione del trefolo più debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di
imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle
lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la
macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l’ampiezza dei
movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L’attività di questi dispositivi deve essere preceduta
eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti,
dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che
consentano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare
pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di
energia o quando cessa l’azione dell’operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di
esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei
carichi.
4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da assicurare la più ampia visuale
possibile delle traiettorie degli elementi in movimento, per evitare la possibilità di urtare persone, materiali o
altre macchine che possono funzionare simultaneamente e quindi presentare un pericolo.
Le macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire lesioni alle
persone dovute ai movimenti del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi.
4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico
Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida
verso e ai piani. Anche i sistemi a forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico
Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
garantire che il supporto del carico resti immobile durante l’accesso, in particolare al momento del carico o
dello scarico.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello tra il supporto del carico
e il piano servito non crei rischi di inciampo.
4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento
Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7, secondo comma, il percorso del supporto del
carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale.
Se, durante l’ispezione o la manutenzione c’è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del
supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio
libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del
carico.
4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se c’è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina deve essere progettata e costruita in
modo da prevenire tale rischio.
4.1.2.8.5. Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in
movimento o altre parti mobili.
Se c’è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest’ultimo non è presente
ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del
percorso del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo di interblocco controllato dalla
posizione del supporto del carico che impedisce:
– movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati,
– l’apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente.
4.1.3. Idoneità all’impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all’atto dell’immissione sul mercato o della prima messa in
servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli
prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere
utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in
condizioni di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di
sollevamento pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure
appropriate devono essere prese sul luogo dell’utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese
tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell’utilizzazione.
4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
4.2.1. Comando dei movimenti
Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il comando della macchina o delle
sue attrezzature. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico
o della macchina, si possono sostituire detti comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti
con arresti automatici a posizioni preselezionate senza dover mantenere l’azionamento da parte
dell’operatore.
4.2.2. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o il cui momento di
rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e
impediscano i movimenti pericolosi in caso:
– di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento del momento
massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
– di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3. Impianti guidati da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che
consente di controllare in permanenza la tensione.
4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA
4.3.1. Catene, funi e cinghie
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una
marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del
suo mandatario e l’identificazione della relativa attestazione.
L’attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
b) descrizione della catena o della fune comprendente:
– dimensioni nominali,
– costruzione,
– materiale di fabbricazione, e
– qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c) metodo di prova impiegato;
d) carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una
forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
– identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo,
– carico massimo di utilizzazione.
Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al
primo comma devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente
all’accessorio.
Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto
dell’usura né di compromettere la resistenza dell’accessorio.
4.3.3. Macchine di sollevamento
Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile sulla macchina. Questa
marcatura deve essere leggibile, indelebile e chiara.
Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di lavoro sarà
munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi di utilizzazione
consentiti per ogni singola configurazione.
Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto del carico accessibile alle
persone, devono recare un’avvertenza chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta
avvertenza deve essere visibile da ciascun posto da cui è possibile l’accesso.
4.4. ISTRUZIONI
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente
indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione [in particolare per gli accessori di sollevamento quali ventose magnetiche o a vuoto
che non soddisfano pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)];
c) istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato.
4.4.2. Macchine di sollevamento
Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni
seguenti:
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
– il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei
carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
– le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide,
– eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a quest’ultima;
c) raccomandazioni per l’uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da
parte dell’operatore;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate
dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le
istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE
DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un adeguato
orientamento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e
dopo la decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2. CIRCOLAZIONE
Le armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza intralci.
5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO
I dispositivi di comando dell’acceleratore e dei freni che consentono di spostare le macchine che scorrono su
rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere a pedale.
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da
permettere che, durante l’operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un’armatura fissa. I
dispositivi di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite di un dispositivo di
consenso che agisca sul circuito di comando dello spostamento della macchina di modo che si arresti, se il
conducente non è più in grado di comandarlo.
5.5. INCENDIO
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad alto rischio di
infiammabilità.
Il sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei deve essere
progettato e costruito in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori sotterranei devono
essere dotate esclusivamente di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda
qualsiasi scintilla di origine elettrica.
5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO
I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere evacuati verso l’alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE
CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono soddisfare tutti i pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4).
6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1. Resistenza meccanica
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo
spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al
carico massimo di utilizzazione.
I coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.1.2.5 non sono sufficienti per le
macchine destinate al sollevamento di persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Le
macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di
sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un
adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico.
Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono richieste
almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio.
6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un’energia diversa dalla forza umana
I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico massimo di utilizzazione e dal momento
di rovesciamento, a meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di
rovesciamento.
6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO
Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve
essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando
dei movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del supporto del carico.
Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso
movimento salvo sui dispositivi di arresto di emergenza.
I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta, tranne quando lo
stesso supporto del carico è completamente chiuso.
6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O SOPRA DI ESSO
6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico
Le macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate, costruite e attrezzate in modo tale
che le accelerazioni o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le persone.
6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico
Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di caduta per i suoi occupanti,
anche durante i movimenti della macchina e del supporto del carico.
Se il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere prese disposizioni per
garantirne la stabilità e impedire movimenti pericolosi.
Se le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti, i supporti del carico devono essere muniti di
ancoraggi appropriati in numero adeguato al numero di persone consentito nel supporto del carico. I punti di
ancoraggio devono essere sufficientemente resistenti per l’uso di attrezzature per la protezione individuale
contro le cadute dall’alto.
Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono essere progettati e costruiti in modo da
impedire l’apertura involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura
inopinata.
6.3.3. Rischio dovuto alla caduta di oggetto sul supporto del carico
Se c’è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con conseguente pericolo per le persone, il
supporto del carico deve essere munito di una copertura di protezione.
6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI
6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso
Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra
le persone e/o le cose, che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con elementi fissi o mobili. Se
necessario, per soddisfare questo requisito, il supporto del carico stesso deve essere completamente chiuso
e con porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del
carico, se le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i
piani, qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico.
La macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire
movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono essere in grado
di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima
prevedibile.
L’azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di
carico.
6.4.2. Comandi ai piani
I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti del supporto del
carico quando:
– i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati,
– il supporto del carico non si trova a un piano.
6.4.3. Accesso al supporto del carico
I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da garantire il
trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma
prevedibile di cose e persone da sollevare.
6.5. MARCATURE
Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per garantire la sicurezza, inclusi:
– il numero di persone consentito nel supporto del carico,
– il carico di utilizzazione massimo.

ALLEGATO II
(previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera e), dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 10, comma
1, lettera c))
Dichiarazioni
1. CONTENUTO
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni
[cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in
caratteri maiuscoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato,
escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall’utente finale.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella
Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero
di serie, denominazione commerciale;
4. un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni
pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un’indicazione analoga con la quale si dichiara la
conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5. all’occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato
l’esame CE del tipo di cui all’allegato IX e il numero dell’attestato dell’esame CE del tipo;
6. all’occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all’allegato X;
7. all’occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all’articolo 4 che sono state applicate;
8. all’occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del
suo mandatario.
B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni
[cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in
caratteri maiuscoli.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo
mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve
essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo,
numero di serie, denominazione commerciale;
4. un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE
sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità
dell’allegato VII B e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad
altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali,
informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia
impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina
finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della
direttiva 2006/42/CE;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del
suo mandatario.
2. CUSTODIA
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l’originale della dichiarazione CE di conformità
per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione della macchina.
Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l’originale della dichiarazione di
incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.

ALLEGATO III
(previsto dall’articolo 12, commi 1 e 2)
Marcatura “CE”
La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del
simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura “CE” devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che
non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima.
La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo
mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 9 la marcatura “CE” deve essere
seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

ALLEGATO IV
(previsto dall’articolo 9, commi 2, 3 e 4)
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 9, commi 3
e 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche
fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con
avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento
alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato
dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico
manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del
legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche
fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento
alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie
con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, “toupies” ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie
con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui
elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore
a 3 metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle
macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

ALLEGATO V
(previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c))

Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c)
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle
macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell’allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando
dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte
nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell’allegato I.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l’emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all’altro e
inclusi nel seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell’unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
– a caratteristica non lineare, o
– con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi
paracadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

ALLEGATO VI
(previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera b))

Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine
Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da
rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la
sicurezza e la salute.
Le istruzioni per l’assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata
dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.

ALLEGATO VII
(previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), e dall’articolo 10, comma 1, lettera a))
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l’elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo
tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. Esso deve
riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il
funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della
Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un’eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti
applicate le disposizioni particolari previste dall’allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
– da una descrizione generale della macchina,
– da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative
descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
– dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,
certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute,
– dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso,
l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
– dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute coperti da tali norme,
– da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un
organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
– da un esemplare delle istruzioni della macchina,
– se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di
assemblaggio,
– se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella
macchina,
– da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la
conformità delle macchine alle disposizioni del presente decreto legislativo.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull’intera
macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata
e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i
risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati
membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità
prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre
materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi
compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni
specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro
conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle
autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della
macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell’allegato descrive la procedura per l’elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.
La documentazione deve dimostrare quali requisiti della direttiva 2006/42/CE siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella
misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della
Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
– da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
– dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,
certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute applicati,
– dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso,
l’indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un
organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la
conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasimacchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata
e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le
relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere
dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell’ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in
serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente
trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione
tecnica deve poter essere riunita e presentata all’autorità competente dalla persona nominata nella
dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente
motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della
conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed
attestati.

ALLEGATO VIII
(previsto dall’articolo 9, comma 2 e comma 3, lettera a))

Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i
pertinenti requisiti della direttiva 2006/42/CE.
2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo
tecnico di cui all’allegato VII, parte A.
3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la
conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, e ai requisiti della
direttiva 2006/42/CE.

ALLEGATO IX
(previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a))
Esame CE del tipo
L’esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un
modello rappresentativo di una macchina di cui all’allegato IV (di seguito “tipo”) soddisfa i requisiti della
direttiva 2006/42/CE.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII,
parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d’esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
– il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
– una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo
notificato,
– il fascicolo tecnico.
Inoltre il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un campione del tipo. L’organismo
notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3. L’organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e
individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui
all’articolo 4, comma 2, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle
suddette norme;
3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni
adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
2006/42/CE, qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 4, comma 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano
state applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 4, comma 2, l’applicazione sia effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al
fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari.
4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE, l’organismo notificato rilascia al
richiedente un attestato di esame CE del tipo. L’attestato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante e del
suo mandatario, i dati necessari all’identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell’esame e le condizioni
di validità dell’attestato.
Il fabbricante e l’organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell’attestato una copia del
medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE, l’organismo notificato rifiuta il rilascio
al richiedente dell’attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne
informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l’ha notificato. Va prevista una
procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all’attestato di esame
CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L’organismo notificato esamina tali modifiche e
deve o confermare la validità dell’attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le
modifiche sono tali da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute o alle condizioni di utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia
degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono
ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e)
comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in ogni altra lingua
comunitaria ufficiale che esso può accettare.
9. Validità dell’attestato di esame CE del tipo
9.1. L’organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l’attestato di esame CE del tipo
rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse
un’implicazione sulla validità dell’attestato. L’organismo notificato revoca gli attestati non più validi.
9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta
macchina sia conforme al corrispondente stato dell’arte.
9.3. Il fabbricante chiede all’organismo notificato di riesaminare la validità dell’attestato di esame CE del tipo
ogni cinque anni.
Se considera che l’attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell’arte, l’organismo notificato ne proroga
la validità per altri cinque anni.
Il fabbricante e l’organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i
documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’attestato in questione.
9.4. Qualora la validità dell’attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di
immettere sul mercato la macchina in questione.

ALLEGATO X
(previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera b))
Garanzia qualità totale
Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all’allegato IV, fabbricata
applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo
notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l’applicazione.
1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale
e il collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2. Sistema qualità
2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
– il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
– i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine,
– il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna categoria di macchina di cui
all’allegato IV che intende fabbricare,
– la documentazione relativa al sistema qualità,
– una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro
organismo notificato.
2.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva 200/42/CE.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al
sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la
qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
– degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità
della progettazione e di qualità delle macchine,
– delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate e, qualora non vengano
applicate pienamente le norme di cui all’articolo 4, comma 2, degli strumenti che permetteranno di garantire
che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
2006/42/CE,
– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione
che verranno applicati nella progettazione della macchina oggetto della direttiva 2006/42/CE,
– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo di qualità e nella garanzia della qualità,
– dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l’indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli,
– della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i
rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto,
– dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della macchina,
nonché dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.
2.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2.
Gli elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono presunti conformi ai
requisiti corrispondenti di cui al punto 2.2.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia della
macchina. La procedura di valutazione deve comprendere un’ispezione negli impianti del fabbricante. Nel
quadro della valutazione il gruppo di esperti procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui al punto 2.1,
secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformità ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza
e di tutela della salute.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e
la motivazione circostanziata della decisione. Va prevista una procedura di ricorso.
2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in
modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità in merito
a qualsiasi progetto di adeguamento del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a
soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame
e la motivazione circostanziata della decisione.
3. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
3.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità
approvato.
3.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
– la documentazione relativa al sistema qualità,
– la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla progettazione del sistema qualità,
quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
– la documentazione prevista nella sezione “Fabbricazione” del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc.
3.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante
mantenga e utilizzi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La
frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni.
3.4. L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di
tali visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite
gestito dall’organismo notificato. Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in
particolare gli elementi seguenti:
– i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
– la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
– all’occorrenza, le condizioni speciali collegate all’approvazione del sistema,
– modifiche significative nell’organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o le tecniche.
Nel corso di tali visite l’organismo notificato, se necessario, può svolgere o far svolgere prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita
e, se sono state svolte prove, un rapporto sulla prova stessa.
4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall’ultima
data di fabbricazione:
– la documentazione di cui al punto 2.1,
– le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 2.4, terzo e quarto comma, nonché ai
punti 3.3 e 3.4.

ALLEGATO XI
(previsto dall’articolo 11, comma 2)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
1. L’organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono
essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore delle macchine che controllano, né il
mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari
nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante e l’organismo.
2. L’organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incentivo,
soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L’organismo deve disporre, per ogni categoria di macchine per la quale è notificato, del personale avente
le conoscenze tecniche e l’esperienza sufficiente e adeguata per poter effettuare la valutazione della
conformità. L’organismo deve possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le operazioni
tecniche ed amministrative connesse all’esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del
materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato del controllo deve possedere:
– una buona formazione tecnica e professionale,
– una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed una pratica
sufficiente di tali prove,
– le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per stabilire la validità
dei risultati delle prove.
5. L’indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun
addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L’organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione “responsabilità civile”, a meno che detta
responsabilità civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli
non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell’organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della direttiva 2006/42/CE o di qualsiasi disposizione di
esecuzione di diritto interno.
8. Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento. Essi partecipano inoltre direttamente
alla normalizzazione europea, o vi sono rappresentati, o assicurano di conoscere la situazione delle norme
pertinenti.
9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le misure che ritiene necessarie per assicurare che, in
caso di cessazione delle attività di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati ad un altro
organismo o siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero.
______________________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La direttiva 2006/42/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
– La direttiva 95/16/CE pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.
– L’art. 1, l’allegato B, e gli articoli 2,3 e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:
«Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie) –
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad
adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione
delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel
settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate
prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema
ferroviario della Comunità;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa
alla specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai
soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e
della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente
marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e
che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE,
90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive
2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
– 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all’art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle
discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti
di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative
sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi
già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e
l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all’ art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte
dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1.».
«Art. 4. (Modifica all’art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli). –
1. All’art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ”2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono
attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469”».
– L’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:
«Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). –
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle
conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione
europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli
possono avvenire anche mediante l’esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall’attività di cui al comma 2,
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei controlli successivi
sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed
i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per
le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei
costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli
stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell’amministrazione centrale o
periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione
dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli
dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in
materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l’apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
– L’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). –
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli
affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province
d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
Note all’art. 1:
– La direttiva 2003/37/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2003, n. L 171.
– La legge 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1974, n. 24.
– La direttiva 70/156/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124.
Nota all’art. 2:
– La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Nota all’art. 4:
– La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Nota all’art. 5:
– Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note all’art. 2.
Nota all’art. 8:
– Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 11:
– Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
– Per la legge 6 febbraio 1996, n. 52 e l’art. 47, si veda note alle premesse.
– L’art. 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recitano:
«615. A decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata
del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare
le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti
del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.
L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate
versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi
precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».
Note all’art. 14:
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
Note all’art. 15:
– L’art. 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:
«Art. 11. (Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). –
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie
facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».
– L’art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, così recita:
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). –
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all’art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)-b) (omissis);
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti
di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative
sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;».
Note all’art. 16:
– Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
– Per la direttiva 95/16/CE, si veda nelle note alle premesse.
– L’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– Per decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si veda nelle note alle premesse.
– L’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:
«Art. 13. (Adeguamenti tecnici). –
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite
nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia,
che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie.
In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Note all’art. 18:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209, S.O., abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine.».
Note all’art. 19:
– Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
– La direttiva 89/393/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209, S.O.
– La direttiva 98/37/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. 23 luglio 1998, n. L 207.
– Il decreto del Presidente della Repubblica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209, S.O.

Be the first to comment on "DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori."

Leave a comment