Decreto ministeriale 03 novembre 2017, n. 195. alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 03 novembre 2017, n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell’alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno.

4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.

5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.

10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.

11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

12. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante.

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 5

Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. E’ di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

Art. 6

Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:

a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;

b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

 4. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

5. La commissione effettua l’attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.

7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

by ANTeS www.normativasicurezzalavoro.it

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