FORMAZIONE DEGLI ADDETTI/RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – non Datori di Lavoro- (D.Lgs. 81/08 art. 32)

rspp

Il D.Lgs.81/08, prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (OVVERO IL MODULO A DI BASE E I MODULI B RELATIVI ALLO SPECIFICO SETTORE ATECO DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA);
  • per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, al corso MODULO C.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP e di Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione – ASPP-, così come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a cui l’art. 32 demanda, sono quindi strutturati in tre moduli (A, B e C):

  • il MODULO A è il corso di base per lo svolgimento di entrambe le funzioni ed ha durata pari a 28 ore;
  • i MODULI B di specializzazione sono i corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La loro durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento. Come il modulo A, anche i modulo B è comune alle due figure;
  • il MODULO C, di specializzazione per la sola figura di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è pari a 24 ore.
ATECO A B C A+B+C DESCRIZIONE
1 28 36 24 88 AGRICOLTURA
2 28 36 24 88 PESCA
3 28 60 24 112 COSTRUZIONI ED ESTRAZIONI MINERALI
4 28 48 24 100 CARTA, MOBILI, METALLI, INDUSTRIE ALIMENTARI
5 28 68 24 120 PLASTICA, RAFFINERIE
6 28 24 24 76 LAVANDERIE, TRASPORTI, MAGAZZINAGGI, CARROZZERIE, COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, PARRUCCHIERI, PANIFICATORI, PASTICCERI
7 28 60 24 112 SANITA’ E SERVIZI SOCIALI
8 28 24 24 76 ISTRUZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
9 28 12 24 64 ALBERGHI, RISTORANTI, ASSICURAZIONI, IMMOBILIARI, INFORMATICA, UFFICI

 Tabella 1 – Prospetto generale corsi

Si sottolinea che la frequenza ai corsi B e C è possibile solo previa superamento del corso A, mentre tra corso B e C non ci sono vincoli di propedeuticità.

Infine è prevista per RSPP e ASPP la partecipazione, con cadenza quinquennale, al corso di aggiornamento di durata pari a 40 o 60 ore (a seconda del settore ATECO di appartenenza) per RSPP e di durata pari a 28 ore per ASPP:

  • gli RSPP dei macrosettori Ateco 3-4-5-7 devono frequentare un totale di 60 ore di aggiornamento (ogni anno si consiglia di frequentare 12 ore di formazione);
  • gli RSPP dei macrosettori Ateco 1-2-6-8-9 devono frequentare un totale di 40 ore di aggiornamento (ogni anno si consiglia di frequentare 8 ore di formazione);
  • gli ASPP di tutti i macrosettori Ateco devono frequentare un totale di 28 ore di aggiornamento (da suddividere nell’arco del quinquennio);
  • gli RSPP che ricoprono il ruolo in più aziende appartenenti sia ai macrosettori Ateco 3-4-5-7 sia ai macrosettori 1-2-6-8-9 devono frequentare un totale di 100 ore di aggiornamento (ogni anno si consiglia di frequentare 20 ore di formazione). 

     

     

     

CORSI DI AGGIORNAMENTO

I RSPP e ASPP devono frequentare idonei corsi di aggiornamento quinquennale;  la decorrenza del quinquennio parte dalla data di conclusione del Modulo B comune e, per gli esonerati, dal conseguimento della laurea o dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08  (15/05/2008) e costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Il monte ore totale dei corsi di aggiornamento quinquennali per RSPP di tutti i macrosettori (Accordo Conferenza Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016) è di 40 ore.

Gli ASPP di tutti i macrosettori devono frequentare 20 ore complessive di aggiornamento nell’arco di 5 anni.

Il monte ore complessivo di aggiornamento è preferibile che sia distribuito nel quinquennio.

Qualora i RSPP non siano in regola con i requisiti formativi, viene di fatto violato l’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda. In base all’art. 17 comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente consistono nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55, comma 1 lett. b D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell’obbligo di istituzione del Servizio con sanzione a carico del datore di lavoro e dirigente.

I corsi servono perciò ad aggiornare la formazione obbligatoria prevista per i RSPP e ASPP, al fine di mantenere valida la nomina.

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