Infortunio sul lavoro: responsabile anche il collega preposto di fatto. Cassazione Sentenza n. 19435/2017

Infortunio sul lavoro: responsabile anche il collega di lavoro “caposquadra di fatto”
Chi concorre a determinare un infortunio sul lavoro, per la Cassazione,  ne risponde solidalmente a prescindere dalla specifica veste professionale e non importa se abbia o meno uno specifico incarico o veste professionale nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato.

Ciò che conta è che abbia in qualche modo, con azioni, omissioni o inadempimenti, partecipato direttamente o indirettamente alla serie causale dannosa.
Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza, sez. lavoro, n. 19435/2017 .

Il caso
Un ragazzo, giovane apprendista, muore folgorato.
Il drammatico evento si verifica mentre sta effettuando un allacciamento di un impianto telefonico, appoggiandosi al palo della luce con una scala in alluminio.

Vicino a lui si trova un operaio esperto: non è il caposquadra e neppure il preposto alla sicurezza, eppure secondo la Corte risponde in concorso del danno mortale a carico dell’apprendista.

Risponde per un residuo concorso di colpa in quanto egli, trovandosi nei pressi di una potente linea elettrica e visto l’avvicinarsi della pioggia, non mette in atto alcuna manovra di cautela o prudenza per evitare danni al ragazzo neppure diciottenne, senza dire dell’utilizzo di una scala metallica.

Il caposquadra di fatto

Il succo della decisione sta nella circostanza che il collega della vittima dell’infortunio ha agito come una sorta di caposquadra e ne ha assunto di fatto le funzioni.

In pratica l’operaio è, in quella situazione specifica, un caposquadra di fatto: questo equivale a dire che anche se non è giuridicamente collocabile all’interno dello schema del caposquadra, egli ha in concreto svolto quella funzione, ragion per cui è chiamato a rispondere in concorso di colpa del danno inferto al giovane apprendista.

Come anticipato, si tratta di un residuo concorso di colpa, che non esclude la colpa prevalente e accertata di altre figure.

In pratica
La funzione di guida, sorveglianza e formazione di un giovane apprendista esigono che anche chi coopera con il ragazzo nel lavoro, pur senza possedere una determinata qualifica tecnica, è chiamato a tenere una condotta di spiccata prudenza rispetto a qualsiasi atteggiamento sulla postazione di lavoro tenuto dal giovane.

Un consiglio
In ambito lavorativo adottare ogni comportamento utile a prevenire i sinistri gravi: tutti i componenti del team si devono adoperare, ciascuno in relazione alla propria attitudine e all’attività tecnica svolta in concreto, per tutelare la vita umana.

Soprattutto quando si tratta di un ragazzo.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il giudice del lavoro di Pistoia con sentenza in data 8 ottobre – 14 dicembre 2009 accolse la domanda di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di GJURAI ELIS in relazione al decesso di costui per infortunio sul lavoro avvenuto il 17 dicembre 2002, mentre come apprendista alle dipendenze della subappaltatrice ITET s.a.s. di MICHELETTI Cinzia stava eseguendo un allacciamento di impianto telefonico con l’operaio LEMBO Raffaele.
La domanda, dichiarata improponibile nei confronti della S.p.a. PADOVANI, veniva rigettata nei riguardi di ENEL S.p.a., mentre veniva accolta nei confronti di ITET s.a.s. di MICHELETTI Cinzia, di quest’ultima in proprio, di MICHELETTI Maurizio, di LEMBO Raffaele e di TELECOM Italia S.p.a., condannati quindi tra loro in solido al pagamento della somma di euro 325.000,00 ciascuno a favore di GJURAI Filp e di CUNI File, nonché della somma di 200.000,00 ciascuna a favore di GJURAI Albane e Eljone, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite.
La sentenza veniva separatamente impugnata da LEMBO Raffaele, nonché dai familiari del deceduto e da TELECOM ITALIA. Gli appellati ITET s.a.s., MICHELETTI Cinzia e Maurizio restavano contumaci, mentre ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. si costituiva in giudizio per resistere agli interposti gravami.
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia n. 361/2009, con sentenza n. 778 in data 9-22 giugno 2011, riuniti i distinti procedimenti, rideterminava gli importi liquidati a titolo di risarcimento danni in ragione delle somme all’uopo precisate per ciascun attore (in valuta da ottobre 2009: euro 279.000,00 ciascuno a G3URAJ Filip e CUNI File, euro 129.000,00 ciascuno a GJURAJ Eljone e Albane), oltre interessi legali dal 17-12-2002 al sei agosto 2010, da calcolarsi sul capitale devalutato al 17-12-2002 e quindi annualmente rivalutato. Estendeva, inoltre, la condanna solidale emessa in primo grado nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. e visto l’art. 2055 c.c. determinava le singole colpe nelle seguenti misure: 30% a carico di TELECOM ITALIA, 30% a carico di ENEL Distribuzione, 15% a carico di ITES s.a.s. e di MICHELETTI Cinzia in proprio (alla quale peraltro per il fatto reato in questione era stata applicata pena detentiva ex art. 444 c.p.p. con sentenza del Tribunale di Pistoia in data tre novembre 2005); 15% a carico di MICHELETTI Maurizio
e 10% a carico di LEMBO Raffaele, rigettando nel resto le impugnazioni.
Condannava, poi, ENEL Distruzione S.p.a. a rimborsare a TELECOM ITALIA la metà delle spese per il doppio grado del giudizio, dichiarando compensata la residua quota, liquidando l’intero in 10.000,00 euro, oltre accessori. Dichiara, infine, compensate (per intero) le spese di secondo grado tra le altre parti.
Per quanto interessa ancora in questa sede, la Corte fiorentina riteneva di non poter escludere il concorso di colpa, pur residuale, a carico di LEMBO Raffaele, il quale di fatto nell’occasione fungeva da caposquadra, in quanto all’epoca egli era operaio qualificato con esperienza maturata fin dal 1970 nel settore della installazione e manutenzione di linee telefoniche anche in grandi imprese.
Non c’era dubbio che al LEMBO fosse affidata la guida, la sorveglianza e la formazione di GJURAI Elis, il quale era stato assunto come apprendista ed era ancora minorenne nel dicembre dell’anno 2002. Né il LEMBO poteva sottrarsi alla sua responsabilità facendo valere il fatto di essere stato assunto con un contratto a termine da poche settimane, trattandosi di aspetto giuridico irrilevante nella serie causale in esame. Nondimeno, il collegio teneva conto delle verosimili allegazioni di LEMBO Raffaele, circa il fatto che essendo stato da poco assunto nessuno gli aveva fornito adeguate informazioni (aspetto implicitamente condiviso anche dalla sentenza penale nei confronti
di Cinzia Micheletti, sia pure nelle forme dell’articolo 444 c.p.p.). In definitiva, il collegio non poteva negare che nella situazione data la lunga esperienza e la prudenza del LEMBO restavano l’ultimo possibile importante baluardo a tutela della vita di Elis GJURAI quando si misero all’opera la mattina del 17 dicembre 2002. La percentuale di colpa a carico del predetto veniva fissata in ragione del 10% residuo, considerato che la posizione del caposquadra LEMBO si inseriva in una paradigmatica tragica sequenza di altrui e prevalenti negligenze e precarietà, nella quale facevano spicco l’appalto, il fallimento dell’appaltatrice, il subappalto ed il contratto a termine e l’apprendista
adibito infine al compito più rischioso.
D’altro canto, la Corte distrettuale rigettava l’appello dei familiari superstiti nella parte in cui lamentavano che il Tribunale non aveva posto a carico del LEMBO uno specifico obbligo risarcitorio per essersi allontanato dal luogo dell’incidente. Infatti, le prove acquisite dimostravano che il LEMBO Raffaele chiamò i soccorsi e che soltanto dopo che erano presenti altre persone sul posto e dopo che era stato allertato il 118 egli si allontanò sconvolto per avvertire i responsabili della ITET, ma per poi presentarsi spontaneamente ai Carabinieri intorno alle 13. Di conseguenza, nessun rimprovero poteva essergli mosso ai fini risarcitori prospettati dagli appellanti.
Avverso l’anzidetta pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione LEMBO Raffaele con atto di cui è stata chiesta la notifica fin dai 13 gennaio 2012, con un unico motivo variamente articolato (violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2055 del codice civile, nonché dei principi e delle norme che attengono alla sicurezza dei lavoratori e tutelano le condizioni di lavoro, specificamente del decreto legislativo 626/1994, artt. 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22 e 23, nonché del d.P.R. 27-04-1955, artt. 4, 8 e 10, ed ancora del d.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 18; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 comma primo, numeri 3 e 5, c.p.c.), cui ha resistito Telecom Italia S.p.A. mediante controricorso, del quale è stata chiesta la notifica il 15 marzo 2012.
Le altre parti sono rimaste intimate.

Sentenza n. 19435-2017 del 03.08.2017 della Corte di Cassazione Infortuni, responsabilità del preposto di fatto

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