Legge 10 gennaio 1935, n. 112 Istituzione del libretto del lavoro.

Legge 10 gennaio 1935, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale, 5 marzo, n. 54). Istituzione del libretto del lavoro.

Art. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere
forniti di un libretto personale di lavoro. Sono eccettuati:

1º la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2º il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell’andamento dell’azienda;

3º la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l’obbligo di un particolare libretto;

4º i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5º il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

6º il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Art. 2.

I libretti saranno conformi al modello che sarà approvato con decreto del ministro per le corporazioni e saranno forniti dal ministero delle corporazioni ai podestà, che li rilascieranno ai lavoratori dimoranti nel comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal ministero delle corporazioni.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sarà rilasciato dalla autorità marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai podestà dalla presente legge, e sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto emesso di concerto tra i ministri per le corporazioni e per le comunicazioni.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dai circoli dell’ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

Art. 3.

Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1º le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l’età dei figli, se il titolare è stato all’estero, la data della sua iscrizione al partito nazionale fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex-combattente, invalido di guerra o invalido per la causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2º il grado di istruzione;

3º il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4º il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell’azienda, la qualifica  professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l’ammontare della retribuzione, l’associazione
professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione dal servizio;

5º gli infortuni nel lavoro e la durata dell’assenza dal servizio a causa dell’infortunio;

6º le malattie e la durata dell’assenza dal servizio per le dette malattie;

7º il numero della tessera d’assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

8º ogni altra indicazione prescritta dal ministro per le corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il podestà, nell’apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascriverà anche le altre indicazioni previste dai numeri 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente
autorità e accerterà che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso: le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

Art. 5.

E’ vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

Art. 6.

Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta
eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All’atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione dal servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

Art. 7.

Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di
lavoro.

L’associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all’associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, o della associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato, all’ispettorato corporativo, il quale potrà disporre la rettifica o la sospensione dell’indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

Art. 8.

E’ vietato agli uffici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo è prescritto.

All’atto dell’inscrizione negli elenchi dell’ufficio di collocamento, giusta l’art. 1 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 il lavoratore deve esibire il libretto, l’ufficio vi apporrà il suo timbro e lo restituirà al lavoratore.

Art. 9.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato duplicato dal podestà, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto, di cui ai numeri 4, 5 e 6 del precedente art. 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All’uopo il podestà, al quale sia richiesto il duplicato, si varrà delle notizie, fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall’ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

In caso di rilascio di libretto per smarrimento o deterioramento dell’originale, l’ispettorato corporativo può ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

Nel caso in cui il libretto duplicato sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte,
potrà essere rilasciato dal podestà un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 3, anche il numero del precedente libretto.

I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l’azienda e da questo comune a quello che emise il libretto.

Art. 10.

Salvo il disposto dell’art. 14, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati
dall’art. 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l’obbligo
di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art.
3.

L’obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell’art. 3 decorre dalla scadenza del settimo mese dall’entrata in vigore della presente legge.

Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il ministro per le corporazioni può
autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facoltà può dal ministro delle corporazioni essere anche delegata all’ispettorato corporativo competente per territorio.

Art. 11.

Salvo il disposto dell’art. 14 e fermo restando il disposto dell’art. 19 del codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall’entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa contemplati, l’art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’art. 16 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.

Art. 12.

L’assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l’ammenda da lire 20 a lire 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 10.000 e senza
pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire 100 a lire 10.000 per ogni
lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell’art.
11 è punito con l’ammenda da lire 50 a lire 10.000.

Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale
addetto ai lavori domestici.

Art. 13.

Alle spese occorrenti per la fornitura ai comuni di libretti da rilasciarsi gratuitamente, ai sensi del secondo
comma dell’art. 2, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il ministero delle corporazioni
con apposito stanziamento sul fondo speciale delle corporazioni.

Art. 14.

Nei primi tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge il ministro per le corporazioni può
limitarne l’applicazione a determinate categorie professionali.

Art. 15.

Il governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro per le corporazioni, le norme integrative
eventualmente occorrenti per l’attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto un’ammenda fino al massimo
di lire 2000.

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