Legge 16-12-1980, n. 858 Interpretazione autentica e modificazione dell’articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

Legge 16-12-1980, n. 858 Interpretazione autentica e modificazione dell’articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e
di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Art. 2

Il primo comma dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito con il seguente:
“E’ lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973,
n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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