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Legge 17 marzo 1898 n. 80 Prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 17 marzo 1898 n. 80

UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Limiti e applicazione della presente legge

Art. 1

La presente legge si applica agli operai addetti
1° all’esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per la produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;
2° alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;
3° agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

Art. 2

È considerato come operaio agli effetti della presente legge:
1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;
2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro di altri, purché la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese;
3° l’apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

TITOLO II.
Regolamenti preventivi

Art. 3

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate nell’art. 1° debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.
Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell’art. 434 del codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d’infortunio.

Art. 4

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie o costruzioni, di cui all’art. 1°, e sentito il parere dei consigli tecnici governativi formulerà i regolamenti enunciati nell’articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.
Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti speciali, per singoli stabilimenti; o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5

Il ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà all’osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni, di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.
Per le ispezioni intese ad accertare l’osservanza dei regolamenti preventivi, il ministero, oltre dei funzionari dipendenti dello Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.
Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall’indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a conoscenza per ragione dell’ufficio, sotto pena di multa di lire 500 a 1,000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall’articolo 298 del codice penale.
È vietato agli ispettori o delegati di intraprendere per conto proprio, o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III.
Assicurazione

Art. 6

Debbono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all’art. 1°.
Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori dagli opifici.
L’obbligo dell’assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da società di imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.
Per le imprese, industrie e costruzioni, nelle quali il lavoro non è continuativo, l’obbligo di assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7

L’assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell’esercente dell’impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta, in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.
Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti, e segue per concessione o appalto, l’obbligo dell’assicurazione è a carico dell’appaltatore o concessionario.

Art. 8

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell’impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l’ispettore delegato lo denunzierà all’autorità giudiziaria competente.
Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da lire 30 a lire 1,000, salvo l’obbligo dell’assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:
1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l’indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3,000;
2° Nel caso d’inabilità permanente o parziale, l’indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;
3° Nel caso d’inabilità temporanea assoluta, l’indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell’inabilità, cominciando dal sesto giorno;
4° Nel caso di inabilità temporanea parziale, l’indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità, cominciando dal sesto giorno;
5° Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta, secondo le norme del codice civile, agli eredi testamentari o legittimi.
In mancanza di eredi, l’indennità sarà versata al fondo speciale, stabilito coll’art. 26.
L’indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell’avvenuto infortunio, e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essa dopo i tre mesi l’interesse nella misura normale.
Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.
In ogni infortunio, il capo o esercente dell’impresa, industria o costruzione, è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Art. 10

I criteri per determinare i casi d’inabilità permanente e quelli d’inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all’art. 27 della presente legge.
Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1, 2 e 5 dell’art. 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2,000.
Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall’operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Art. 11

Nel termine di due anni dal giorno dell’infortunio, l’operaio e gli istituti assicuratori avranno la facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell’operaio siano intervenute modificazioni derivanti dallo infortunio.
Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità e si tratti di inabilità temporanea, giudica il collegio dei probi-viri, che pronunzia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.
In mancanza del collegio dei probi-viri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l’infortunio.
Di tutte le controversie, il valore delle quali ecceda le lire 200, giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l’infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.
Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.
A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell’art. 44 della legge 15 giugno 1893, num. 295.
Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:
Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in più, lire due.
In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l’istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l’eventuale azione di regresso contro chi di diritto.
Le indennità pagate a titolo di provvisionale sono computate sulla liquidazione definitiva.

Art. 12

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell’art. 9 è nullo.

Art. 13

In caso di inabilità permanente assoluta, la indennità, liquidata a norma dell’art. 9, n. 1, sarà di regola, convertita in rendita vitalizia presso la cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità degli operai, e, finché questa non sia istituita, presso una delle società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.
La società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall’infortunio.
In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l’operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell’indennità contemplata nel precedente articolo.

Art. 14

Il credito dell’indennità o della rendita non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell’art. 1958 del codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 15

L’azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell’avvenuto infortunio.

Art. 16

L’assicurazione deve farsi presso la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3a), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d’appaltatore o concessionario. Le altre persone possono stipularla anche presso società o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17

Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione presso la cassa nazionale o presso società o compagnie private:
1° Lo Stato per gli operai de’ suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d’infortuni.
2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell’art. 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell’art. 9, e depositino presso la cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l’importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la cassa privata.
Qualora le casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l’obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.
3° Gl’industriali consociati in sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
I sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattrocentomila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.
All’atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gl’industriali consociati devono versare anticipatamente nella cassa del sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla cassa nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.
Nel caso che la somma così anticipata superi l’importo totale delle indennità liquidate nell’anno e definitivamente accertate, l’eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.
Negli anni successivi ed all’inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell’anno precedente.
Gl’industriali riuniti in sindacato rispondono in solido per l’esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l’esazione delle imposte dirette.
Le norme per l’aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle casse private e dei sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all’art. 27.
Le disposizioni dell’art. 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle casse ed ai sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 18

Le società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall’obbligo di assicurare gli operai presso gl’istituti indicati nell’art. 16, qualora modifichino gli statuti delle rispettive casse pensioni e di soccorso di cui agli art. 31 e 35 dei relativi capitolati di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone inscritte alle predette casse.
La compagnia reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall’obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive casse di soccorso e previdenza.
Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministero dei lavori pubblici.
Le società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestare cauzione, così per le casse esistenti come per le altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.
Disposizioni generali

Art. 19

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all’assicurazione degli operai a termine dell’art. 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al ministero di agricoltura, industria e commercio.
Entro un mese dalla data dalla denunzia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l’istituto di cui all’art. 16, o deve esser data prova che fu provveduto a’ termini degli art. 17 e 18.
I capi o esercenti d’imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 20

Il capo o esercente dell’impresa, industria o costruzione, deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto d’assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia direttamente o per mezzo del sindaco, che dovrà trasmetterla direttamente al prefetto.
Il prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al ministero di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti d’assicurazione, che gli furono denunziati nel mese scorso.
Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il prefetto ne darà subito notizia al ministero di agricoltura, industria e commercio.
Le norme per la denunzia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all’articolo 27.
Le omissioni della denunzia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 21

Coloro che non adempiono all’obbligo delle assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino ala massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d’infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall’istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella cassa che viene stabilita dall’art. 26 di questa legge.

Art. 22

Non ostante l’assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo ad esercente dell’impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.
Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l’infortunio è derivato costituisce reato d’azione pubblica.
Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perché l’azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl’interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei primi tre comma di questo articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.
Quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 23

Gli istituti assicuratori, i sindacati e le casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d’indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l’infortunio sia avvenuto per le cause previste dall’articolo precedente.
La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l’istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.
Competerà la stessa azione di regresso contro l’operaio offeso quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando per morte dell’imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l’azione è rimasta per le dette cause estinta.
L’azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 24

Salvo i casi previsti dall’art. 22, i capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni di cui agli art. 1 e 6 dopo stipulata l’assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli art. 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 25

I capi o gli esercenti d’imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell’art. 1, devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all’autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.

Art. 26

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella cassa dei depositi e prestiti.
Queste somme e le altre versate a mente dell’art. 9 , n. 5, e l’ammontare corrispondente all’indennità nel caso previsto dall’art. 21 saranno dal ministero d’agricoltura, industria e commercio adibite ai seguenti scopi e nell’ordine di precedenza con cui vengono indicati:
1° Per sovvenire agli operai che non avessero potuto conseguire l’indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell’art. 21;
2° Per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le società che assumono l’obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;
3° Per creare premi a favore degl’inventori di nuovi congegni protettori;
4° Per sussidiare le associazioni ed istituti che provvedono all’assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 27

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il consiglio della presidenza e il consiglio di Stato.

Art. 28

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1898

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli

F. Cocco-Ortu

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