LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norme generali

La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e  prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro,  con  retribuzione  in  denaro  o  in natura. S’intendono per addetti  ai  servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che  prestano  a  qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della  vita  familiare  sia  che si tratti di personale con qualifica specifica,  sia  che  si  tratti  di  personale  adibito  a  mansioni generiche.

Art. 2.
Collocamento e avviamento al lavoro

L’assunzione  del  personale  domestico  avviene  direttamente, con l’obbligo  per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal  compimento  del  periodo  di  prova,  l’avvenuta  assunzione  al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le  associazioni  di categoria, a carattere nazionale e i patronati di  assistenza,  debitamente  autorizzati  dal Ministero del lavoro e della   previdenza  sociale,  possono  occuparsi  dell’avviamento  al lavoro,  dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell’avvenuto collocamento.
E’  vietata  l’attività’  di  mediatorato  comunque svolta anche se autorizzata  anteriormente  alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.
Assunzione
Ai  fini  dell’assunzione  il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:
1)  libretto  di  lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
2)  tessere  e  libretto  delle  assicurazioni  sociali di cui al regolamento  approvato  con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;
3) carta d’identità o documento equipollente;
4)  tessera  sanitaria  ai  sensi  della legge 22 giugno 1939, n. 1239.
                               
Art. 4.
Lavoratori minorenni

Il  datore  di  lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà  farsi  rilasciare,  da  chi  esercita la patria potestà, una dichiarazione  scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del  lavoratore,  in cui si consente al minorenne di convivere presso la  famiglia  dal  datore  di  lavoro.  Tale dichiarazione impegna il datore  di  lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
In  caso  di licenziamento il datore di lavoro e’ obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

                               
Art. 5.
Periodo di prova

I  lavoratori, di cui all’art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie    (precettori,    istitutori,   governanti,   bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe  funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.
I  prestatori  d’opera  manuale  specializzata  o generica (cuochi, giardinieri,   balie,  guardarobiere,  bambinaie  comuni,  cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri,  lavandaie)  ed,  altri  lavoratori aventi simili mansioni sono  soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
Durante  il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
Il  lavoratore,  che  ha  superato  il  periodo di prova senza aver ricevuto  disdetta, s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità’.
                               
Art. 6.
Diritti e doveri
Il lavoratore e’ tenuto a:
prestare  la  propria  opera  con  la dovuta diligenza secondo le necessità,  e  gli  interessi  della  famiglia  per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro((…)).
Il datore di lavoro e’ tenuto a:
corrispondere  puntualmente  al  lavoratore la remunerazione alle condizioni  stabilite  e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e  dell’alloggio,  un  ambiente  che  non  sia nocivo alla integrità fisica  e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
tutelarne  la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; ((…))
lasciare  al  lavoratore  il  tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
                               
Art. 7.
Riposo settimanale

Il  lavoratore  ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera,  di  regola  coincidente  con  la  domenica,  o  di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.
                               
Art. 8.
Orario di lavoro e riposi
 Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.
 In  caso  di  necessarie  prestazioni  notturne  spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.
                               
Art. 9.
Giorni festivi

Sono   considerate  festive,  oltre  alle  domeniche,  le  giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
Nelle  giornate  festive  infrasettimanali  spetta al lavoratore un permesso  di  mezza giornata senza, alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Art. 10.
Ferie

Ai  lavoratori,  dopo  un  anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.
La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:
a)  per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, primo comma, a  quindici  giorni  consecutivi  fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore;.
b)  per i prestatori d’opera manuale di cui all’articolo 5, comma secondo,  a  quindici  giorni  consecutivi  fino  a  cinque  anni  di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.
Al  lavoratore  che usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta per il  periodo  di  ferie  –  ove non usufruisca durante tale periodo di dette  corresponsioni  –  un  compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all’art. 12.
In  caso di licenziamento – comunque avvenuto – o di dimissioni, al lavoratore  che  non  abbia  maturato  lo  intero  diritto alle ferie annuali  di  cui  ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti  ne  risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.
                              
Art. 11.
Commissione centrale

Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e’ istituita  la  Commissione  centrale  per  la  disciplina  del lavoro domestico.
La  Commissione  e’  presieduta  dal  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e’ composta:
da un rappresentante del Ministro per l’interno;
da  sei  rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da   sei   persone   aventi   personale  domestico  alle  proprie dipendenze,  scelte,  in  rappresentanza  dei  datori  di lavoro, dal Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;
da  un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi,   riconosciuti  con  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio  dello  Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
                              
Art. 12.
Commissioni provinciali

  In  ogni  Provincia,  con  decreto  del  prefetto  e’  istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
  La Commissione e’ presieduta dal direttore dell’Ufficio provinciale del  lavoro  e  della massima occupazione o da un suo delegato, ed e’ composta:
    da  quattro  rappresentanti  dei  lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
    da  quattro  persone  aventi  personale  domestico  alle  proprie dipendenze,  designate  in  ogni  Provincia  dai  sindaci dei quattro principali Comuni;
    da  un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi,   riconosciuti  con  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio  dello  Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;
    da un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro;
    da  un  rappresentante  della  Camera  di commercio, industria ed agricoltura.
                              
Art. 13.
Compiti della Commissione centrale

  La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
    a)  esprimere  pareri  e  formulare  proposte per tutto quanto si riferisce  alla  disciplina  del lavoro domestico ed al coordinamento dell’attività’ delle Commissioni provinciali;
    b)  esprimere  parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni  adottate  dalle  Commissioni  provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all’art. 12;
    c)  formulare  proposte  per  ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.
  Sulle  materie  per  le  quali  la  Commissione  ha  competenza  ad esprimere  parere,  il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.
  La  Commissione  e’  convocata  dal  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità’ o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.
                              
Art. 14.
Compiti delle Commissioni provinciali

  Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
    a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare   le   tariffe   convenzionali   relative   al  vitto  ed all’alloggio;
    b)  stabilire  norme  regolamentari  relative al lavoro domestico nelle Province.
  La  Commissione  provinciale  si  riunisce  su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
  Le  deliberazioni  adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
  Contro  il  decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la  mancata  emissione  del  decreto stesso, e’ ammesso ricorso entro trenta  giorni  al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.
                              
Art. 15.
Congedo matrimoniale

  In  caso  di  matrimonio  e’  concesso  ai  lavoratori  di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi.
  Per  tale  congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, e’ corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo  di  quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate   dalle  Commissioni  provinciali  ai  sensi  del  precedente articolo.
                              
Art. 16.
Preavviso

  Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il   caso  di  risoluzione  immediata  per  giusta  causa,  nei seguenti     termini:
a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, comma primo, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull’impiego privato;
    b)  per  i  prestatori  d’opera  manuale di cui all’art. 5, comma secondo,  in  quindici  giorni  di  preavviso,  qualora  non  abbiano raggiunto   i  cinque  anni  di  anzianità;  in  trenta  giorni  per anzianità pari o superiore ai cinque anni.
  Nel  caso  di mancato preavviso nei termini suddetti, e’ dovuta una indennità  pari  alla  retribuzione  corrispondente  al  periodo  di preavviso spettante.
  Inoltre  al  lavoratore  che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell’alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo,   secondo   le   tariffe   convenzionali  fissate  dalle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. 14.
  Il  lavoratore  ha  diritto,  durante il periodo di preavviso, alla libertà  necessaria,  non  inferiore  complessivamente  ad  otto ore settimanali, per la ricerca di un’altra occupazione.
                              
Art. 17.
Indennità di anzianità
 In  caso  di  licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento  in  tronco,  spetta  al  lavoratore  un’indennità’  di anzianità nella seguente misura:
    a)  per  il personale impiegatizio di cui all’art. 5 comma primo, l’indennità’   predetta   e’  commisurata  ad  una  mensilità  della retribuzione  in  denaro  per  ogni  anno  di  anzianità, sulla base dell’ultimo stipendio;(2)
    b)  per  i  prestatori  d’opera  manuali di cui all’art. 5, comma secondo,  l’indennità’  predetta  e’ commisurata a quindici giorni di retribuzione  in  denaro,  per  ogni  anno  di  anzianità sulla base dell’ultimo stipendio.(1) (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in   G.U.   1a   s.s.   del   10/05/1972   n.   122)  ha  dichiarato l’illegittimità’  costituzionale  dell’art.  17,  comma  primo, della legge  2  aprile  1958,  n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico),  nella  parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro  all’indennità’  di  anzianità  in  caso  di  cessazione  del rapporto per licenziamento in tronco.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 72 (in   G.U.   1a   s.s.   del   13/06/1973   n.   151)  ha  dichiarato l’illegittimità’  costituzionale  dell’art.  17, lettere a e b, della legge  2  aprile  1958,  n.  339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico”   nella  parte  in  cui  l’indennità’  di  anzianità,  da corrispondere  in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d’opera manuali, viene commisurata alla sola  retribuzione  in denaro e non anche all’equivalente del vitto e dell’alloggio   quando  queste  prestazioni  siano  convenzionalmente dovute.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (in G.U.  1a  s.s.  del  03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l’illegittimità’ costituzionale  dell’art.  17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339  (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude
il  diritto  del  prestatore  di lavoro alla indennità di anzianità quando  il  rapporto  di  lavoro  sia  venuto  a  cessare prima della scadenza dell’anno.
                              
Art. 18.
Indennità in caso di morte del lavoratore

In  caso  di  morte del prestatore di lavoro, l’indennità’ indicata nell’articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 20 grado.
  In   mancanza  delle  persone  indicate  nel  comma  precedente  le indennità   sono  attribuite  secondo  le  norme  della  successione legittima.
                              
Art. 19.
13ª mensilità

Per  la  corresponsione  della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.
                              
Art. 20.
Disposizioni transitorie

  L’indennità’ di anzianità di cui all’art. 17 e all’art. 18, dovuta nel  caso di licenziamento, dimissione o morte, e’ commisurata per le anzianità   maturate   anteriormente  all’entrata  in  vigore  della presente legge, nel modo seguente:
    a)  per  il  lavoratore  di cui all’art. 5, comma primo, per ogni anno  di  anzianità  mezza  mensilità  dell’ultima  Retribuzione in denaro;
    b)  per  i  lavoratori di cui all’art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianità otto giornate dell’ultima retribuzione in denaro.
                              
Art. 21.
Disposizioni finali

  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto dalla presente legge restano  in  vigore  le  disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sarà incerta nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI – GUI – GONELLA

Visto,            il
Guardasigilli: GONELLA

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