Sentenza di Cassazione 45862/2017 del 5 ottobre 2017. Condanna di un coordinatore per non aver verificato la congruenza del POS al PSC.

Si continuano ad emanare sentenze di condanna a carico dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, in virtù della fondamentale motivazione secondo la quale il coordinatore deve sempre verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro previste nel POS siano coerenti con il PSC, ovvero che il POS sia conforme alle indicazioni previste dal PSC.

La Corte di Cassazione di Trento con  sentenza 45862/2017 del 5 ottobre 2017, pronunciandosi sul ricorso proposto da un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di un cantiere finalizzato ad un intervento di ristrutturazione di un centro residenziale, ha rigettato il ricorso proposto dal CSP/CSE ing. F.P., per le seguenti principali motivazioni.
1. per aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all’evoluzione dei lavori, sia per aver omesso di verificare l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamento.

2. La sentenza impugnata non ha escluso la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione, ritenendo che ricadesse nella sua sfera di controllo la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto.
Se, dunque, la medesima pronuncia ha accertato che il POS redatto dall’impresa A., alle cui dipendenze era assunto il lavoratore infortunato, non prevedeva alcuna misura di prevenzione con riguardo ai lavori di rasatura e di pittura da eseguire in copertura, né contemplava specifiche misure di protezione contro il rischio di caduta nel lucernario, tale punto della decisione non risulta attinto da specifica censura né evidenzia responsabilità del coordinatore per la sicurezza sovrapposte a quelle del datore di lavoro, ritenuto colpevole per aver concretamente fornito al lavoratore una tavola da posizionare sul lucernario, del tutto inadeguata come piano di lavoro.
Va ribadito che, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di «alta vigilanza», consistenti:
a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701). In particolare – si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.37597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano
non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni.

Ancorchè non possa ascriversi a tale figura professionale l’obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti, Rv. 26904601; Sez.4, n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest’ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro. La Corte territoriale, nel sottolineare come i lavori in copertura fossero stati già indicati nel piano di sicurezza e coordinamento dallo stesso CSP F.P., ha con motivazione esente da vizi indicato un valido presupposto argomentativo per escludere che l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio costituisse estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all’area di rischio sottoposta all’alta vigilanza del coordinatore per l’esecuzione. 

E quest’ultimo il motivo principale per il quale, non si può ritenere ingiusta la sentenza in esame, in quanto dalla descrizione dei fatti emerge la responsabilità del CSP/CSE dell’inadempienza dell’obbligo previsto dall’art. 92 c.1 lett. b) e precisamente per non aver egli verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo…. e per non aver verificato che l’impresa esecutrice chiamata nell’esecuzione dei lavori, avesse adeguato il piano operativo di sicurezza alle indicazioni del PSC;

Dall’analisi di questa sentenza , si evince che il giudice  individuato la responsabilità al CSP/CSE , figura ritenuta titolare di una esatta posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari dell’obbligo antinfortunistico, per aver il coordinatore in fase di progettazione analizzato una fase di lavoro non prevista dal POS dell’impresa esecutrice, entrando nel merito dell’organizzazione propria del datore di lavoro.

Sentenza C.C. n. 45862-2017

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