Statuto

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELLA SICUREZZA”

Art.1 – E’ costituita l’associazione: “Associazione Nazionale  dei Tecnici  della  Sicurezza” in sigla A.N.TE.S.

L’Associazione non ha carattere politico o partitico: essa è apartitica ed apolitica. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art.2 – Essa ha sede in Nola (NA), Via Mario De Sena n.196

Art.3 – L’associazione, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori al solo fine di migliorarne le condizioni lavorative;

Per raggiungere lo scopo sociale si propone – nel rispetto della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, la valorizzazione delle competenze degli associati , garantendo il rispetto delle regole deontologiche con il conseguimento dei seguenti scopi:

  • Realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore, in particolare per i tecnici della sicurezza, quale la figura del formatore, dei responsabili e degli addetti nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso la costituzione di una rete di centri di formazione convenzionati presente su tutto il territorio nazionale (sedi territoriali), la progettazione e l’uso di una piattaforma e-learning per agevolare l’uso remoto dei corsi;  
  • la redazione e la pubblicazione di documenti attinenti  la sicurezza sul lavoro, quali materiale didattico afferente i corsi di formazione;
  • la partecipazione, se richiesta, alle attività formative da altri enti organizzate;
  • la collaborazione con le associazioni datoriali e sindacali, avente come obiettivo quello di stipulare con i Sindacati dei Lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterale e Paritetiche sul Territorio Nazionale, procedendo alla stipula di specifiche convenzioni;  
  • la collaborazione con gli Enti Locali Territoriali (Regioni, Province, Comuni), con le istituzioni internazionali, comunitarie, per lo studio ed emanare normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento;  
  • la collaborazione con Comitati Paritetici ed Ordini professionali al fine della formazione continua professionale per il rilascio di certificazioni attestanti il conseguimento di crediti formativi come disciplinato dalle norme degli specifici ordini di appartenenza;
  • la collaborazione con altre   organizzazioni ed Associazioni aventi finalità simili alle proprie;
  • il rilascio di attestati e documenti di certificazione dei percorsi formativi e culturali ovvero  svolgere attività esclusivamente nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici che saranno oggetto di opportuna rendicontazione ;
  • l’organizzazione di convegni, seminari o altre manifestazioni divulgative, collaborazione con Istituti Secondari Superiori ed Università e la partecipazioni a pari attività da altri organizzate;
  • l’esecuzione di attività di consulenza ed assistenza tecnica – legale in materia  di sicurezza sul lavoro a chiunque ne faccia richiesta all’Associazione.
  • rappresentare e tutelare gli interessi complessivi degli iscritti che si riconoscono nell’ Associazione, presso le autorità competenti, le istituzioni e gli organismi locali e nazionali .
  • ogni altra iniziativa tendente a favorire lo scambio culturale e di esperienze tra i Soci e tra l’Associazione ed il mondo esterno, progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet, allo scopo di perseguire lo scopo sociale verrà inoltre predisposto un apposito sito Internet , l’uso di account sui più diffusi social network internazionali volti a raggiungere un sempre più rilevante numero di persone interessate;
  • ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l’Associazione, polizze assicurative coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte da soci.
  • l’Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge di adottare un Codice di Condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206. L’Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni;
  • promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;
  • svolgere attività strumentali allo scopo sociale, volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali , quali commercio elettronico di prodotti editoriali e accessori per la sicurezza in materia di si sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • al fine di perseguire lo scopo sociale verrà predisposto un apposito sito web , la cui gestione sarà affidati ad esperti del settore o collaboratori volontari;
  • per tutto quanto non menzionato , con il presente statuto, l’Associazione A.N.TE.S , aderisce integralmente alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013);

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4 – il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti  con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali, erogazioni liberali,
  2. dall’utile derivante da manifestazione o partecipazione ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.5 L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati. Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo.

SOCI

Art.6 – Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno , all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art.7 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per mancata partecipazione a più di due assemblee sociali e per morosità o indegnità, la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’ Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art.8 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.9 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma previa presentazione di nota spese è consentito il rimborso spese per tutti i costi sostenuti relativi alle attività strettamente connesse all gestione dell’associazione:

“Dai documenti si dovrà evidenziare che il destinatario del bene o il beneficiario del servizio è l’associazione, per quel che riguarda le indennità chilometriche si deve fare comunque riferimento, per non essere soggette a tassazione, alle cosiddette tariffe ACI, non superandole”.

Art.10 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio  ed il voto favorevole della  maggioranza  dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni  del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’ Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.12 – Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art.13 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il trenta aprile mediante comunicazione scritta, a mezzo fax , mail o pec, diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’art. 20 C.C..

Art.14 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’ Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dello statuto e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.15 – hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art.16 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto d’intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.17Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 C.C, ovvero è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice..

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.18 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una  relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art.19– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art.20 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre Probiviri da nominarsi opzionalmente dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.    

In sostituzione dello statuto del 4/09/2009 Statuto ANTES 2013

REDATTO E SOTTOSCRITTO IN DATA 28/01/2013