Art. 108. Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell’allegato XVIII
Art. 108. Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell’allegato XVIII
Devi essere connesso per inviare un commento.
Be the first to comment on "Art. 108. Viabilità nei cantieri"