Art. 141. Strutture speciali

Art. 141. Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.

Be the first to comment on "Art. 141. Strutture speciali"

Leave a comment