Art. 19. Obblighi del preposto

Art. 19. Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere  e  vigilare  sull’osservanza  da  parte  dei singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonché   delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione individuale messi  a  loro  disposizione  e,  in  caso  di rilevazione  di  comportamenti  non  conformi  alle  disposizioni   e istruzioni impartite dal datore di lavoro e  dai  dirigenti  ai  fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie  indicazioni  di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di  persistenza  dell’inosservanza,  interrompere  l’attività’  del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi  e  delle attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente l’attività e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

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