Art. 264-bis. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

Art. 264-bis. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
(Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro.

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