Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2019, n. 11692 – Caduta dal ponteggio durante l’intonacatura degli aggetti di gronda. Responsabilità del CSE

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 14/12/2018

 

Fatto

 

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 9 febbraio 2018, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Pisa con la quale B.F. era stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 590 cod.pen., perché, in riferimento ai lavori eseguiti presso il cantiere sito in Crespina, in località Cenaia comparto 7, in cooperazione con V.T. (giudicato separatamente), legale rappresentante della Costruzioni Generali, subappaltatrice dei lavori di posa in opera delle murature perimetrali e divisioni interne alla ditta MG Costruzioni S.a.s. di B.M., in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per colpa – consistita in particolare nella violazione dell’art. 92, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008 per aver omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori, con particolare riferimento ai rischi connessi all’attività di intonacatura degli aggetti di gronda, e per aver omesso di prevedere e predisporre idonee postazioni di lavoro – aveva cagionato a B.M. lesioni personali gravi derivate dalla caduta del predetto da un ponteggio, sul quale si trovava per svolgere attività di intonacatura dell’aggetto di gronda, caduta a sua volta dovuta all’inidoneità della postazione assai angusta ed in parte occupata dalla sporgenza della gronda, nonché dall’inidoneo posizionamento dei parapetti. Il B.F. era stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con liquidazione demandata alla competente sede.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in data 6 aprile 2009 si verificava un infortunio sul lavoro all’interno del cantiere edile sito in Crespina, località Cenaia, in danno del lavoratore B.M., socio accomandatario della MG Costruzioni S.a.s., cui la ditta Costruzioni Generali di V.T. aveva subappaltato la realizzazione dell’attività edilizia relativa ad un complesso residenziale di dieci appartamenti. Mentre il B.M. si trovava su un’impalcatura ad un’altezza di circa 5-6 metri da terra, intento a lavorare sull’aggetto della gronda presente nel sottotetto, nell’atto di intonacare, andando all’indietro con la schiena, era caduto dall’impalcatura, poiché la protezione della stessa non era stabile e non era in grado di reggere il suo peso.
2.1. Gli operanti della ASL, dopo essere riusciti ad individuare in quale cantiere si fosse effettivamente verificato il sinistro, atteso che il V.T. aveva intimato agli altri lavoratori di rendere fuorvianti dichiarazioni allo scopo di depistare le indagini, accertavano che i ponteggi erano stati montati in maniera da non permettere lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza, in particolare perché, per lavorare sull’aggetto di gronda, sarebbe stato necessario utilizzare un doppio ponte, oppure allontanare una parte di ponteggio al fine di recuperare spazio sufficiente. Nel PSC, peraltro, era previsto che per tutti i lavori da svolgere sopra i tre metri si dovesse operare con macchine.
2.2. Risultava pertanto provata la responsabilità del B.F., per il ruolo ricoperto, dal momento che il comportamento omesso, oggetto di contestazione, era dallo stesso assolutamente esigibile, tanto più che egli si trovava spesso in cantiere, anche il giorno dell’infortunio, e che il pericolo da fronteggiare era facilmente prevedibile, essendo in effetti stato previsto nel POS.
3. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi strettamente connessi tra loro, con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità. Osserva che il giudice d’appello aveva ascritto all’imputato un obbligo di vigilanza non proprio del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione, bensì di altri soggetti, primo fra tutti il preposto; che nessun ampio e generico dovere di vigilanza gravava sul B.F., dal momento che alcuna menzione dello stesso è dato riscontrare nel testo dell’alt. 92, d.lgs. n. 81/2008 contestato, in quanto la presenza dell’imputato quale coordinatore sul cantiere non poteva essere assidua e continuativa come quella del preposto, dovendosi egli limitare a verificare che le attività interferenziali contrattualmente disciplinate si svolgessero in conformità con quanto previsto nei piani di sicurezza.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
2. Si premette che alla pronuncia di rigetto il Collegio può pervenire dando atto che il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso. Infatti, come si rileva dagli atti, il processo di primo grado ha subito sospensioni del decorso della prescrizione dal 18 settembre 2012 al 14 maggio 2013; dal 14 gennaio 2014 al 7 ottobre 2014, ed ancora in appello dal 25 maggio 2017 al 9 febbraio 2018, tutti dovuti all’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamate dagli organismi di categoria, con conseguente slittamento del termine necessario a prescrivere al 21 aprile 2019.
3. Tanto puntualizzato, occorre effettuare una rapida ricostruzione della peculiare posizione di garanzia gravante sul coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, figura operativa oggi prevista dall’art. 92, d.lgs. n. 81/2008, ed in passato dall’art. 5, d.lgs. n. 494/1996. In materia di infortuni sul lavoro, egli, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni (Sez. 4, n. 31296del 18/04/2013, Dho, Rv. 256427; Sez. 4, n. 18651 del 20/03/2013, Mongelli, Rv. 255106). La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che egli svolge pertanto una funzione di c.d. “alta vigilanza”, ossia una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, P.C. in proc. Revello, Rv. 270991; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie ed altro, Rv. 247536). Tale funzione di vigilanza ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà ed altri, Rv. 265661).
Fondamentale, per comprendere la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione è il concetto di rischio interferenziale, connesso con la condizione essenziale in presenza della quale la legge impone la nomina di detto coordinatore, ossia la compresenza, nei luoghi di lavoro, di più imprese. La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti ed altro, Rv. 269046). Il coordinatore, pertanto, è chiamato a vigilare solo sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche ad esercitare un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735). Di talché la posizione di garanzia ricoperta da costui si limita agli eventi che siano conseguenza della violazione di tale dovere di alta vigilanza.
Il coordinatore, pertanto, ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di alta vigilanza, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, in motivazione, Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti ed altri, Rv. 269046; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi ed altri, Rv. 257167). L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure. Può dirsi che il coordinatore per l’esecuzione identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani attraverso la necessaria mediazione dei datori esecutori.
Ad ulteriore chiarimento di questi principi, va rimarcato che oggi il d.lgs. 81/2008 ha ancora più nettamente connesso l’opera del coordinatore per l’esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell’opera, dell’area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni – tenuto conto del rischio da interferenze – alle necessità della sicurezza dei lavoratori. Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione (così, in motivazione, Sez. 4, n. 3288 del 27/02/016, Bellotti ed altri, Rv. 269046).
4. Ciò chiarito in linea di diritto, si osserva che – come correttamente riferito dalla Corte territoriale e, ancora prima, dal Tribunale pisano – l’evento lesivo a giudizio si verificò proprio in conseguenza della violazione, da parte del B.F., dei propri specifici obblighi di alta vigilanza e di adeguamento dei piani per la sicurezza.
Dall’istruttoria dibattimentale, di cui le sentenze di merito danno puntuale riscontro, è infatti emerso che il prevenuto, in violazione dei doveri previsti dal citato art. 92, non aveva, nella sua qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, provveduto ad adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) all’evoluzione dei lavori, in particolare con riferimento all’attività di intonacatura degli aggetti di gronda insistenti sui ponteggi, per i quali non aveva infatti previsto un sistema – quale il doppio ponte od altro equivalente – tale da garantire lo spazio sufficiente per svolgere l’attività in quota.
Né può ritenersi che la condotta del lavoratore fosse imprevedibile da parte del B.F., in quanto il B.M. doveva lavorare in quota per provvedere all’intonacatura dell’aggetto di gronda posto a circa cinque metri di altezza, lavorazione per la quale l’utilizzo del ponteggio predisposto dal V.T. era palesemente incongruo, stante la elevata probabilità le cadute dall’alto.
Ad ogni modo, come opportunamente evidenziato dai giudici di merito, il rischio di cadute non doveva dirsi solamente prevedibile, ma altresì previsto, in quanto il Piano operativo di sicurezza (POS) stabiliva chiaramente che, per le operazioni da compiersi oltre i tre metri di altezza, si doveva operare con macchine e non manualmente.
Di qui la colpa del prevenuto, accertata in sede di merito, per avere omesso di modificare il PSC in conformità sia a quanto previsto espressamente nel POS sia a quanto concretamente prevedibile in base alle lavorazioni quotidianamente svolte in cantiere ed osservate dal B.F., spesso presente sul luogo di lavoro, anche il giorno dell’infortunio: in ciò consiste la violazione dello specifico dovere di alta vigilanza e di adeguamento ed armonizzazione dei piani di sicurezza contestata all’imputato, mostrandosi del tutto inconferenti le censure avanzate dal ricorrente, volte in buona sostanza a sgravare il coordinatore per l’esecuzione dei doveri che, ex lege, gli competono specificamente.
5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2018

 

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