Circolare 13 giugno 1996 n. 10 concernente la definizione di “datore di lavoro” nelle pubbliche amministrazioni

Circolare 13 giugno 1996 n. 10
Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(emanata da : Presidenza del Consiglio )
Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, allo scopo di definire in maniera compiuta il quadro concernente la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici.
In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, in relazione alle difficoltà incontrate in sede applicativa in ordine all’identificazione della figura del “datore di lavoro”, il decreto legislativo n. 242/96 ha provveduto ad introdurre una definizione di “datore di lavoro” che tiene conto delle specificità afferenti alle pubbliche amministrazioni chiamate a dare attuazione agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 242/96, infatti, sostituendo l’art. 2 del decreto legislativo n. 626/94 ha stabilito che, nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo, 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, per “datore di lavoro” si deve intendere il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, in assenza di una figura dirigenziale, il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
Allo scopo di garantire, anche nelle pubbliche amministrazioni, una piena applicazione della normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come avviene per il settore privato, l’art. 30 del decreto legislativo n. 242/96 ha stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93, devono procedere all’individuazione dei soggetti “datori di lavoro”, ai sensi della normativa in questione.
Si richiama pertanto l’attenzione di tutte le Amministrazioni in merito alla necessità di provvedere, entro il termine del 5 luglio p.v. fissato dalla norma citata, all’individuazione del “datore di lavoro”. Tale individuazione dovrà essere effettuata dall’organo di vertice, nell’ambito della rispettiva amministrazione,
tenendo conto “dell’ubicazione e dell’ambito funzionare degli uffici nei quali viene svolta l’attività” (cfr. art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 242/96).
Si ritiene opportuno segnalare l’urgenza di tale adempimento, al fine di porre le pubbliche amministrazioni in condizioni di adempiere, tramite il datore di lavoro così individuato, agli obblighi di legge derivanti dalla normativa in questione (cfr; tra l’altro, l’art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996, che ha sostituito l’art. 4 dal decreto legislativo n. 626/94), garantendo pienamente, anche nei settore pubblico, l’applicazione delle previsioni delle direttive comunitarie concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

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