D.M. 14/01/2014: Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e privi di carta di circolazione

Pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014 il Decreto Dirigenziale – 14 gennaio 2014 – n. 752 recante «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico».
Il decreto in commento recepisce il nuovo comma 2-bis dell’art. 114 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), introdotto dall’art. 13, comma 12, del D.L. 23/12/2013, n. 145, c.d. «Decreto Destinazione Italia».
Il decreto  14/01/2014 stabilisce che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del D. Legs. 285/1992, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni:

– essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
– essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del D.P.R. 495/1992;
– essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
– essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
– essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
– essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
– essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
– essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al D.M. 14/06/1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo;
– i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

L’autorizzazione alla circolazione, avente validità massima di un anno prorogabile, sarà rilasciata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda, su un modello conforme al fac-simile allegato al decreto.
Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al D.M. 28/12/1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007

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