IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge del 2 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;
Visto il decreto-legge del 7 agosto 1936, n. 1720, che approva le tabelle indicanti i lavori per i quali e’ vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelle per i quali ne e’ consentita l’occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie;
Visto l’art. 2 della legge del 29 novembre 1961, numero 1325, che modifica la legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli Sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Articolo unico.
E’ approvata la tabella, annessa al presente decreto, indicante i lavori leggeri nelle attivita’ non industriali nei quali e’ consentita, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, l’occupazione dei minori di eta’ non inferiore ai tredici anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 marzo 1964
SEGNI
MORO – BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi’ 9 maggio 1964
Atti del
Governo, registro n. 183, foglio n. 62. – VILLA
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