Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257)
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
ESTRATTO
Allegato n. 1 – Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità percentuale di invalidità permanente – Industria — Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Allegato n. 2 – Tabelle delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente
Allegato n. 3 – Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all’assegno per l’assistenza personale continuata
Allegato n. 4 – Nuova tabella delle malattie professionali nell’industria
Allegato n. 5 – Nuova tabella delle malattie professionali dell’agricoltura
Allegato n. 6 – Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
Allegato n. 7 – Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
Allegato n. 8 – Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
Allegato n. 9 (modello A) Scheda personale per visita di assunzione periodica di controllo
Allegato n. 10 (modello B e C)
Titolo I
L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA
Capo I – ATTIVITÀ PROTETTE
Articolo 1
E’ obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori;
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all’interno o all’esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d’acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l’esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l’esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all’aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all’art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l’estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6);
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l’allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli acquari;
27) per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli, per l’allestimento o l’esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell’art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall’art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L’obbligo dell’assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell’assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall’imprenditore agricolo per conto e nell’interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto.
Capo III – PERSONE ASSICURATE
Articolo 4
Sono compresi nell’assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all’ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
Capo IV – DATORI DI LAVORO
Articolo 12
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dei presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l’ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l’obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
Articolo 20
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera di cui all’art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione. (Articolo abrogato dall’art. 39 del DL 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge 133 del 6-8-2008)
Articolo 50
I datori di lavoro, che non adempiano all’obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con l’ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti, comprese nell’obbligo dell’assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più di cento.
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall’inizio dei lavori, un a somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall’istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all’istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull’ammontare del premio dovuto e delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettono le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell’art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all’Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza.
Articolo 53
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico gia’ trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (Comma così modificato dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. (Comma così modificato dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico gia’trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (Comma così modificato dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all’estero. (Comma così modificato dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’ obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. (Comma aggiunto dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. (Comma aggiunto dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e’ effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. (Comma aggiunto dall’art. 21 del DLgs 151 del 14-9-2015)
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da lire seimila a lire dodicimila
Capo V – PRESTAZIONI
Articolo 72
In caso di ricovero in un istituto di cura, l’Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l’indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre l’indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l’assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all’art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.
Articolo 78
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l’attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
L’abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell’infortunio, e per effetto della consistenza delle singole lesioni, è diminuita l’attitudine al lavoro.
Articolo 85
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell’infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l’importo dell’intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell’importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l’assegno di cui al, precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
(Articolo così sostituito dall’articolo 7 della Legge 10-5-1982, n. 251).
Articolo 86
L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa
Articolo 88
Per l’esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l’Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall’Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un’apposita convenzione e quando l’infortunato non abbia diritto all’assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l’infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l’eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l’Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.
L’Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell’infortunato e quello dell’Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.
Articolo 102
Ricevuto il certificato medico costatante l’esito definitivo della lesione, l’Istituto assicuratore comunica immediatamente all’infortunato la data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, L’Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell’inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all’infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l’Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all’interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dell’infortunato, ove questi convenga in giudizio l’Istituto assicuratore, quest’ultimo, fino all’esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.
Articolo 108
Per le indennità dovute in base al presente titolo l’avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune ildiritto ad esigere l’indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio nazionale, dall’autorità consolare italiana.
Articolo 109
Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo.
Sono puniti con l’ammenda fino a lire quarantamila:
- a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l’opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
- b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l’opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
Articolo 110
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudizio, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall’esecuzione del presente decreto.
Articolo 114
E’ nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuire la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all’indennità o alla misura di essa non sono valide senza l’omologazione del tribunale dei luogo dove si è effettuata la transazione stessa. All’omologazione il tribunale provvede in camera di consiglio.
Articolo 116
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l’applicazione dell’art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all’infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio.
Qualora l’infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l’abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell’azienda per la categoria cui appartiene l’infortunato il guadagno medio orario percepito dall’infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell’infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l’accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell’anno stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell’esercizio precedente e definiti nell’esercizio stesso (Comma così modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 30-12-1991, n. 412).
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato (Comma così modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 30-12-1991, n. 412)
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell’anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera (Comma così modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 30-12-1991, n. 412)
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell’undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell’anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma dei presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso (Comma così modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 30-12-1991, n. 412)
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (Comma così modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 30-12-1991, n. 412)
Articolo 117
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l’applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell’art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio.
Articolo 118
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d’ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell’Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d’opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell’art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell’art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell’art. 116 (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 10-5-1982, n. 251).
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell’anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite (Così sostituito dall’art. 2 della legge 10-5-1982, n. 251)
Articolo 119
Se l’infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell’art. 86 e le prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
- a) l’indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell’ 117;
- b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell’art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d’opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell’art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell’art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all’obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta.
Articolo 120
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all’infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall’art. 20, l’Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall’art. 50.
L’Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall’art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall’art. 118.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L’ASBESTOSI
Articolo 157
I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all’art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l’idoneità fisica alle lavorazioni suddette.
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità di cui all’articolo seguente.
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell’attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all’ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli articoli 160 e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento dei collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un fondo all’uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 158
Alla visita medica prescritta dal primo comma dell’articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all’obbligo assicurativo contro la silicosi e l’asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell’attestazione di cui all’art. 162. L’attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo dell’art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.
Articolo 159
La richiesta delle visite mediche di cui all’art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell’art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.
Articolo 160
La visita medica di cui all’art. 157, comprende, oltre l’esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l’intero ambito polmonare
L’Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l’esame schermografico, purchè lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l’accertamento di cui al primo comma dell’art. 157, deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografía, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l’ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell’accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiograrnma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.
Articolo 161
Gli enti che intendono ottenere l’autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall’Ispettore del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell’adeguata organizzazione ed attrezzatura dell’ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.
Gli enti che, oltre l’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.
Articolo 162
I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell’art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l’attestazione di cui all’art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.
L’abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l’originale ed una copia firmata dell’attestazione, nonchè i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall’esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell’ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a far pervenire la copia dell’attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali, unicamente al registro di cui all’art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonchè a presentarli ad ogni richiesta dell’ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L’Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.
TITOLO V
Articolo 295.
Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.
Articolo 296
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.
ALLEGATO N. 1
(Vedi allegato2 del DM 15-9-2000)
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
INDUSTRIA |
||
DESCRIZIONE | Percentuale | |
D. | S. | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 – 75 | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 25 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione é riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione é riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, é valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
- a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ALLEGATO N. 2
TABELLE DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INABILITÀ PERMANENTE | |
AGRICOLTURA | |
Descrizione | Percentuale |
Sordità completa di un orecchio | 20 |
Sordità completa bilaterale | 60 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi tabella per gli infortuni oculari dell’industria) | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 16 |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |
Perdita totale del braccio destro | 85 |
Perdita del braccio destro al terzo superiore | 80 |
Perdita totale del braccio sinistro | 80 |
Perdita totale dell’avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore | 75 |
Perdita totale dell’avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra | 70 |
Perdita totale di tutte le dita della mano sinistra | 65 |
Perdita totale del pollice destro | 30 |
Perdita totale del pollice sinistro | 25 |
Perdita della falange ungueale del pollice destro | 16 |
Perdita della falange ungueale del pollice sinistro | 12 |
Perdita totale dell’indice destro | 20 |
Perdita totale dell’indice sinistro | 16 |
Perdita totale del medio | 12 |
Perdita totale dell’anulare | 8 |
Perdita totale del mignolo | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice destro | 7 |
Perdita della falange ungueale dell’indice sinistro | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice destro | 14 |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice sinistro | 11 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 |
Perdita totale di una coscia | 80 |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 |
Perdita di una gamba al terzo superiore | 65 |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 |
Perdita del solo alluce | 11 |
Perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto | 5 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
ALLEGATO N. 3
TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL’ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA
1) Riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
- a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra;
- b) all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;
- a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
- b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
ALLEGATO 4
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA
(come sostituita dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336) |
||
MALATTIE | LAVORAZIONE | Periodo massimo indennizzabile da cassazione del lavoro |
1) Malattie causate da: a) piombo, leghe e suoi composti inorganici; b) composti organici del piombo, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del piombo, leghe e composti | 4 anni; 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni |
2) Malattie causate da: a) mercurio, amalgame e composti inorganici; b) composti organici del mercurio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del mercurio amalgame e composti | 4 anni |
Malattie causate da: a) fosforo e suoi composti inorganici; b) composti organici del fosforo, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del fosforo e composti | 6 anni |
4:) Malattie causate da arsenico, leghe e composti inorganici; b) composti organici dell’arsenico, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dell’arsenico leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neo – plastiche: illimitato |
5) Malattie causate da a:) cromo, leghe e composti del cromo trivalente; b) composti del cromo esavalente con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del cromo, leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neo- plastiche polmonari: illimitato |
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del berillio, leghe e composti | 4 anni |
7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del cadmio leghe e composti | 3 anni |
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del vanadio, leghe e composti | 3 anni |
9) Malattie causate da: a) nichel, leghe e composti inorganici; b) nichel tetracarbonile, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del nichel, leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neo- plastiche: illimitato |
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del maganese, leghe e composti, | 4 anni |
Malattie causate da alogeni e loro composti inorganici: fluoro; cloro; bromo; iodio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione del fluoro, cloro, bromo, iodio e composti | 3 anni |
12) Malattie causate da: acido nitrico; ossidi di azoto; ammoniaca, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido nitrico, degli ossidi di azoto e dell’ammoniaca | 3 anni |
13) Malattie causate da: anidride solforosa e acido solforico; idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dell’anidride solforosa, dell’acido solforico, dell’idrogeno solforato | 3 anni |
14) Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del tallio, leghe e composti | 3 anni |
15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dell’antimonio, leghe e composti | 3 anni |
16) Malattie causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dell’osmio, leghe e composti | 3 anni |
17) Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del selenio, leghe e composti | 3 anni |
18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del rame, leghe e composti | 3 anni |
19) Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dello stagno, leghe e composti | 3 anni |
20) Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dello zinco, leghe e composti | 3 anni |
21) Malattie causate da acido carbammico, tiocarbammico, carbammati e tiocarbammaticon le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido carbammico, tiocarbammicoe composti | 3 anni |
22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei solfuri di bario, calcio, e sodio | 3 anni |
23) Malattie causate da: ozono; ozonuri e perossidi, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dell’ozono, degli ozonuri e dei perossidi | 3 anni |
24) Malattie causate da: acido cianidrico, cianuri, e composti del cianogeno; acido isocianico ed isocianati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido cianidrico, dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell’acido isocianico e suoi esteri | 18 mesi. In caso di fibrosi polmonare da alveolite allergica estrinseca: 3 anni |
25) Malattie causate da: alcoli e derivati; glicoli e derivati; con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione degli alcoli e dei glicoli | 3 anni |
26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell’ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
Produzione di carbone da legna; Condotta termica dei forni delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli; Seconda lavorazione del vetro; Lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica ossiacentilenica Prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi; Altre lavorazioni che espongono all’azione di ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato; |
18 mesi |
27) Malattie causate da cloruro di carbonile, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del cloruro di carbonile | 18 mesi |
28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del solfuro di carboni | 4 anni. In caso di encefalopatia: 8 anni |
29) Malattie causate da: idrocarburi alifatici saturi; idrocarburi alifatici non saturi; idrocarburi aliciclici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione degli idrocarburi alifatici ed aliciclici | 3 anni |
30) Malattie causate da idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione degli idrocarburi aromatici, compresi il processo Sodeberg per la preparazione dell’alluminio e i processi di fusione dell’acciaio in forni ad arco, mononucleari e polinucleari | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
31) Malattie causate da: nitroderivati degli idrocarburi alifatici; esteri nitrici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dei nitroderivati alifatici, esteri dell’acido nitrico | 3 anni |
32) Malattie causate da chinoni e derivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei chinoni e derivati | 3 anni |
33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi | 3 anni. |
34) Malattie causate da:
amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi nitrati, e solfonati; amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati; idrazione aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione della amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e delle idrazionearomatiche; loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
35) Malattie causate da:
derivati alogenati, nitrici solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici mononicleari e polinucleari; derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforatici dei fenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, mononucleari e polinucleari, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi | 3 anni |
36) Malattie causate da:
cloruro di vinile; altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alfatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei chetoni e derivati alogenati. | 3 anni. |
38) Malattie causate da:
estere ed epossidi e loro derivati alogenati; esteri organici o derivati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione degli eteri ed epossidi e loro derivati alogenati, degli esteri organici e derivati | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche da clorometiletere e bisclorometiletere: illimitato |
39) Malattie causate da:
aldeidi e loro derivati; acidi organici, tioacidi ed anidridi e loro derivati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione delle aldeidi, degli acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati | 3 anni |
40) Asma bronchiale primario estrinseco con le sue conseguenze dirette causato dai seguenti asmogeni professionali non considerati in altre voci:
sali di platino, palladio, cobalto; prepolimeri,oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche; colofonia, gomma arabica; enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisizima); derivati di animali, compresi gli acari ed altri artropodi; pellicce e piume; polveri e/o farine di: cerali, caffè verde, cacao, carrube e sola; miceti e b.subtilis; farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi); l) residui di estrazione dell’olio di ricino; m) polveri di legno; n) persolfati; |
Lavorazioni che espongono all’azione degli agenti asmogeni a fianco indicati.
Per quelli di cui alla lettera e) limitatamente alle attività di ricerca scientifica, didattica, allevamento, addestramento e custodia degli animali; mattazione e macellazione conceria; produzione lattocasearia |
18 mesi |
41) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da essere derivate causate da miceti, altre sostanze vegetali o animali o sostanze chimiche, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’inalazione di miceti altre sostanze vegetali o animali, sostanze chimiche | 3 anni |
42) Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:
catrame, bitume, pesce, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati; paraffine grezze, olii minerali, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati; resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, elastomeri, gomma arabica, caprolattame; olii di lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e pitture; cemento e calce; alcali caustici, cloruro di sodio, persolfato di amonio e acido tannico; detersivi; conchiglie, coralli e madreperla; antibiotici, disinfettanti e sulfamicidi; l) legni ed altre sostanze vegetali |
Lavorazioni che espongono alle sostanze cutilesive a fianco indicate | 6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
43) Pneumoconiosi da polveri di silicati, con le loro conseguenze dirette | Estrazione, scavo e trattamento, meccanico di rocce silicatiche, lavorazioni dell’industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie ed altre lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, miche, caolino, talco, cemento ed altri silicati | 20 anni |
44) ) Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie, con le loro conseguenze dirette | Estrazione, scavo e trattamento meccanico di calcari e dolomie, lavorazioni dell’industria marmifera, dei refrattari, della calce ed altre lavorazioni che espongono a polveri di calcari e dolomie | 20 anni |
45) Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell’alluminio, delle fonderie di alluminio, dei refrattari, degli esplosivi ed altre lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio | 3 anni |
46) Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone conseguenti ad alveoliti da polveri di “metalli duri” (carburi metaliccisinterizzati), con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni per produrre oggetti in “metallo duro” e di affilatura sistematica di utensili in “metallo duro o che espongono a polveri costituite da carburi metallici legati con cobalto, nichel e ferro | 3 anni |
47) Siderosi | Lavorazioni che espongono all’inalazione di ossidi di ferro | 20 anni |
48) Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed animali, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni di apritura, mischia, battitura, cardatura, del cotone, del lino e di altre fibre tessili vegetali ed animali | 3 anni |
49) Bronchite cronica ostruttiva | a) Lavorazioni di scavo e smarinoeseguite nel sottosuolo;
b) produzione di soda caustica, potassa caustica, calce viva; c) insaccamento e travaso del cemento sfuso; d) fusione artigianale ed artistica del vetro |
6 anni |
50) Ipoacusia e sordità da rumori | a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli;
b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici vasche, cisterne, serbatoi, gasometri; c) martellatura sulle lamiere; d) punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici; e) prova al banco dei motori combustione interna, priva di efficace cabinatura; f) prova dei motori a reazione a turboelica, priva di efficace cabinatura; g) ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aereo mobili; h) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione; i) fabbricazione di chiodi, viti bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura; l) filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura; m) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio con telai multilame, privi di efficace cabinatura; n) perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione; o) conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura; p) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura; q) sbavatura in fonderia con mole; r) formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio; s) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura; t) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; u) lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione svolte a bordo; v) stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura; x) prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura; z) conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per l’imbottigliamento in vetro o l’imbarattolamento in metallo di: bitta, acque minerali, bevande analcoliche gassate |
4 anni |
51) Malattie causate da:
b) laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche | 5 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
52) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e trasmesse al sistema manobraccio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni svolte in modo prevalente con impiego di:
a)macchine portatili munite di utensile;
|
6 anni |
53) Malattie causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche | Lavori subacquei ed in camere iperbariche | 3 anni. In caso di manifestazioni artropatiche: 10 anni |
54) Cataratta da energie raggianti | Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti | 6 anni |
55) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette | Lavori di scavo all’aperto ed in sottosuolo in presenza di rocce argillose | 3 anni |
56) Malattie neoplastiche causate dall’asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone | Lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco | Illimitato |
57) Malattie neoplastiche causate da polvere di legno: carcinoma delle cavità nasali e paranasali | Lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di legno | Illimitato |
58) Malattie neoplastiche causate da polvere di cuoio: carcinoma delle cavità nasali e paranasali | Lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di cuoio nella rifinitura e riparazione delle calzature | Illimitato |
ALLEGATO 5
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL’AGRICOLTURA
(come sostituita dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336) |
||
MALATTIE | LAVORAZIONE | Periodo massimo indennizzabile da cassazione del lavoro |
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette | Lavorazioni in terreni irrigui e argillosi | 3 anni |
2) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti arsenicali | 3 anni. In caso di manifestazioni: illimitato |
3) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del mercurio | 4 anni |
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione del solfuro di carbonio | 3 anni |
5) Malattie causate da:
b) composti organici del fosforo, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del fosforo | 3 anni |
6) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi alifatici | 3 anni |
7) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli e dei relativi omologhi | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitate |
8) Malattie causate dai composti del rame, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del rame | 3 anni |
9) Malattie causate da derivati dell’acido carbammico e tiocarbammico, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’acido carbammico e tiocarbammico | 3 anni |
10) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio | 3 anni |
11) Malattie causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei composti organici dello stagno | 3 anni |
12) Malattie causate da derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati degli arilsolfoni | 3 anni |
13) Malattie causate dai fenossiderivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei fenossiderivati | 3 anni |
14) Malattie causate dai derivati dell’acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’acido ftalico e della ftalimide | 3 anni |
15) Malattie causate dai derivati delle diazine e delle triazine, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati delle diazine e delle triazine | 3 anni |
16) Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del dipiridile | 3 anni |
17) Malattie causate dai derivati clorurati dell’acido benzoico, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati dell’acido benzoico | 3 anni |
18) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dell’ammoniaca e di altri concimi azotati | 3 anni |
19) Malattie causate da cianocomposti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei cianocomposti | 3 anni |
20) Malattie causate da chinoni, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’azione dei chinoni | 3 anni |
21) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dello zolfo e dell’anidride solforosa | 3 anni |
22) Malattie causate da:
|
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti amminici e composti ammidici | 3 anni |
23) Malattie cutanee causate da olii minerali | Lavorazioni che espongono all’azione di olii minerali | | 6 mesi. In ca so di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
24) Asma bronchiale primario estrinseco causato da sostanze vegetali e derivati animali, con le sue conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’inalazione di sostanze vegetali e derivati animali | 18 mesi |
25) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate, causate da miceti e da altre sostanze vegetali o animali, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all’inalazione di miceti e altre sostanze vegetali e animali | 3 anni |
26) Ipoacusia e sordità da rumori | Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili prive di efficaci sistemi insonorizzanti | 4 anni |
27) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema manobracci, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili | 6 anni |
ALLEGATO N. 6
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colonna 3 = Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 50 – | 55 | 41 | 56,01 | 230 | 71 | 71 – | 504 | ||
12 | 50,20 | 60 | 42 | 56,22 | 236 | 72 | 72 – | 518 | ||
13 | 50,40 | 66 | 43 | 56,43 | 243 | 73 | 73 – | 533 | ||
14 | 50,60 | 71 | 44 | 56,64 | 249 | 74 | 74 – | 548 | ||
15 | 50,80 | 76 | 45 | 56,85 | 256 | 75 | 75 – | 562 | ||
16 | 51 – | 82 | 46 | 57,06 | 262 | 76 | 76 – | 578 | ||
17 | 51,20 | 87 | 47 | 52,27 | 269 | 77 | 77 – | 593 | ||
18 | 51,40 | 93 | 48 | 57,48 | 276 | 78 | 78 – | 608 | ||
19 | 51,60 | 98 | 49 | 57,69 | 283 | 79 | 79 – | 624 | ||
20 | 51,80 | 104 | 50 | 57,90 | 289 | 80 | 100 – | 800 | ||
21 | 52 – | 109 | 51 | 58,11 | 296 | 81 | 100 – | 810 | ||
22 | 52,20 | 115 | 52 | 58,32 | 303 | 82 | 100 – | 820 | ||
23 | 52,40 | 121 | 53 | 58,53 | 310 | 83 | 100 – | 830 | ||
24 | 52,60 | 126 | 54 | 58,74, | 317 | 84 | 100 – | 840 | ||
25 | 52,80 | 132 | 55 | 58,95 | 324 | 85 | 100 – | 850 | ||
26 | 53 – | 138 | 56 | 59,16 | 331 | 86 | 100 – | 860 | ||
27 | 53,20 | 144 | 57 | 59,37 | 338 | 87 | 100 – | 870 | ||
28 | 53,40 | 150 | 58 | 59,58 | 346 | 88 | 100 – | 880 | ||
29 | 53,60 | 155 | 59 | 59,79 | 353 | 89 | 100 – | 890 | ||
30 | 53,80 | 161 | 60 | 60 – | 360 | 90 | 100 – | 900 | ||
31 | 54 – | 167 | 61 | 61 – | 372 | 91 | 100 – | 910 | ||
32 | 54,20 | 173 | 62 | 62 – | 384 | 92 | 100 – | 920 | ||
33 | 54,40 | 180 | 63 | 63 – | 397 | 93 | 100 – | 930 | ||
34 | 54,60 | 186 | 64 | 64 – | 410 | 94 | 100 – | 940 | ||
35 | 54,80 | 192 | 65 | 65 – | 422 | 95 | 100 – | 950 | ||
36 | 55 – | 198 | 66 | 66 – | 436 | 96 | 100 – | 960 | ||
37 | 55,20 | 204 | 67 | 67 – | 449 | 97 | 100 – | 970 | ||
38 | 55,40 | 211 | 68 | 68 – | 462 | 98 | 100 – | 980 | ||
39 | 55,60 | 217 | 69 | 69 – | 476 | 99 | 100 – | 990 | ||
40 | 55,80 | 223 | 70 | 70 – | 490 | 100 | 100 – | 1000 |
ALLEGATO N. 7
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (In vigore dal 1 luglio 1965) (Vedi allegato 1 del DM 15 – 9 – 2000)
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colonna 3 = Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 50 – | 55 | 41 | 61 – | 250 | 71 | 100 – | 710 | ||
12 | 50,20 | 60 | 42 | 62 – | 260 | 72 | 100 – | 720 | ||
13 | 50,40 | 66 | 43 | 63 – | 271 | 73 | 100 – | 730 | ||
14 | 50,60 | 71 | 44 | 64 – | 282 | 74 | 100 – | 740 | ||
15 | 50,80 | 76 | 45 | 65 – | 292 | 75 | 100 – | 750 | ||
16 | 51 – | 82 | 46 | 66 – | 304 | 76 | 100 – | 760 | ||
17 | 51,20 | 87 | 47 | 67 – | 315 | 77 | 100 – | 770 | ||
18 | 51,40 | 90 | 48 | 68 – | 328 | 78 | 100 – | 780 | ||
19 | 51,60 | 98 | 49 | 69 – | 338 | 79 | 100 – | 790 | ||
20 | 51,80 | 104 | 50 | 70 – | 350 | 80 | 100 – | 800 | ||
21 | 52 – | 109 | 51 | 72 – | 367 | 81 | 100 – | 810 | ||
22 | 52,20 | 115 | 52 | 74 – | 385 | 82 | 100 – | 820 | ||
23 | 52,40 | 121 | 53 | 76 – | 403 | 83 | 100 – | 830 | ||
24 | 52,60 | 126 | 54 | 78 – | 421 | 84 | 100 – | 840 | ||
25 | 52,80 | 132 | 55 | 80 – | 440 | 85 | 100 – | 850 | ||
26 | 53 – | 138 | 56 | 82 – | 459 | 86 | 100 – | 860 | ||
27 | 53,20 | 144 | 57 | 84 – | 479 | 87 | 100 – | 870 | ||
28 | 53,40 | 150 | 58 | 86 – | 499 | 88 | 100 – | 880 | ||
29 | 53,60 | 155 | 59 | 88 – | 519 | 89 | 100 – | 890 | ||
30 | 54 – | 162 | 60 | 90 – | 540 | 90 | 100 – | 900 | ||
31 | 54,50 | 169 | 61 | 92 – | 581 | 91 | 100 – | 910 | ||
32 | 55 – | 176 | 62 | 94 – | 583 | 92 | 100 – | 920 | ||
33 | 55,50 | 183 | 63 | 96 – | 605 | 93 | 100 – | 930 | ||
34 | 56 | 190 | 64 | 98 – | 627 | 94 | 100 – | 940 | ||
35 | 56,50 | 198 | 65 | 100 – | 650 | 95 | 100 – | 950 | ||
36 | 57 – | 205 | 66 | 100 – | 660 | 96 | 100 – | 960 | ||
37 | 57,50 | 213 | 67 | 100 – | 670 | 97 | 100 – | 970 | ||
38 | 58 – | 220 | 68 | 100 – | 680 | 98 | 100 – | 980 | ||
39 | 59 – | 230 | 69 | 100 – | 690 | 99 | 100 – | 990 | ||
40 | 60 – | 240 | 70 | 100 – | 700 | 100 | 100 – | 1000 |
ALLEGATO N. 8
TABELLA DELLE LAVORAZIONI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI E L’ASBESTOSI E DEL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DALLA CESSAZIONE DEL LAVORO (così modificata dal D.M. 20 giugno 1988) | ||
MALATTIE | LAVORAZIONI | PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO |
Silicosi anche associata a tubercolosi | a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano all’inalazione di polvere di silice libera | |
b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano all’inalazione di polvere di silice libera | ||
c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all’inalazione di polvere di silice libera. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera. | ||
d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all’inalazione di polvere di silice libera. | ||
e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all’inalazione di polvere di silice libera. | | ||
f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali si accerta la presenza del rischio silicotigeno. | ||
Asbestosi anche associata a tubercolosi | Estrazioni e successive lavorazioni dell’amianto nelle miniere; applicazione di amianto e di materiali che lo contengano o che comunque espongano ad inalazioni di polveri di amianto. | 15 anni |
ALLEGATO N. 9 (modello A)
Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi (Legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648)
SCHEDA PERSONALE PER VISITA DI ASSUNZIONE PERIODICA DI CONTROLLO
(Art. 6 nella Norme regolamentari )
- – Lavoratore:
Cognome e nome .(a stampatello)……………………………………..N. matr. …………….. Sesso M………………. F ……………..
Paternità ………………………………………………..Maternità …………………………………(a stampatello)
Nato il ……………………………..nel Comune …………………………….. Prov…………………………………..
Residente a ………………………… Prov. ………………. Località o via …………………. N………………
- – Datore di lavoro:
Impresa ………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome o ragione sociale)
Luogo dei lavori: Comune……………………………………. Prov…………………………………………………
Località o Via ……………………………………………………… N…………………………………………………….
Natura dell’industria …………………………………………… Lavorazione cui è o deve essere adibito il lavoratore ……………………………………………………………con le mansioni di………………………………………………………..
- – Precedenti lavorativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- – Anamnesi familiare
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
- – Anamnesi personale:
- a) Remota ………………………………………………………………………………………………………………..
- b) Prossima ……………………………………………………………………………………………………………..
- – Esame clinico:
Costituzione ………………………………….. Nutrizione …………………………………………………….
- a) Stato generale Trofismo muscolare ………………………..Statura cm. …………………….
Colorito della cute e delle mucose ………………………………..peso kg. ………………………..
- b) Apparato respiratorio:
Alla fine di normale espirazione: cm. ……………………………………………………………………..
Atti respiratori al minuto: N. ………………………………………………………………………………….
Massimo inspiratorio: cm. ………………………………. Esiste dispnea da sforzo? ………………………………………
Minimo espiratorio cm. ………………………………
Faringe ……………………………….. Pervietà delle vie nasali ………………………………………
Tono della voce ……………………………… Udito ………………………………………………………..
Bronchi – Polmoni – Pleure …………………………………………………………………………………..
Eventuale esame dell’escreato ……………………………………………………………………………
- c) Apparato circolatorio:
Polso ……………………………… Pulsazioni N……………………. Pressione mx. …………………
al minuto mn. ………………..
Cuore ………………………………………………………………………………………………………………….
Vasi …………………………………………………………………………………………………………………….
Esami funzionali cardio – respiratori …………………………………………………………………..
- d) Altri apparati ed esami speciali …………………………………………………………………….
- – Esame radiologico del torace……………………………………………………………………….
Schermografia …………………… Data ………………Teleradiografia ……… Data ………….
Radiologo e sua residenza …………………………………………………………………………………
Luogo dell’accertamento ………………………………………………………………………………….
Referto ………………………………………………………………………………………………………………
- – Diagnosi:
Silicosi
Polmonare? …………….. Esiste tubercolosi polmonare? …………………………………..
Esiste Asbestosi in fase attiva? ……………………………………………………………………………………..
Altre eventuali malattie che controindicano la lavorazione ……………………………
Altre osservazioni …………………………………………………………………………………………..
- – Giudizio conclusivo:
Il lavoratore è risultato fisicamente idoneo ………………………………………………….
Il lavoratore è risultato affetto da silicosi/asbestosi …………………………………..
Il lavoratore è risultato non idoneo alle lavorazioni di cui alla tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, sostituita con la tabella annessa al D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648.
N.B. – Nel caso di tbc polmonare in fase attiva, associata o non a silicosi o asbestosi, il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni di cui alla tabella su citata (art. 2, quarto comma del D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648).
La precedente visita medica d’assunzione periodica / di controllo è stata effettuata il …………………..
Firma del medico ………………………..(leggibile)
Qualifica ……………………………………….(Indicare se medico di fabbrica)
Indirizzo ………………………………………
Ente di appartenenza ………………
DECISIONI DEL COLLEGIO MEDICO
a seguito visita medica collegiale (art. 10 della Norme di attuazione)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ……………………………………….
L’Ispettorato del lavoro………………………………………………………
ALLEGATO N. 10 (modello B e C)
Allegato B
Alla ditta …………………………………………………………………………………
Al signor ………………………………………………………………………………….
All’Ispettorato del lavoro di …………………………………………………….
Si attesta che dagli esami clinico radiologici eseguiti il ………………………………………………………..
il lavoratore ………………………. di …………………………………………….. nato ……………………………………
a …………………………… il ……………………………. Addetto / da adibirsi al lavoro di …………………………………………..
è risultato affetto da silicosi o da asbestosi / fisicamente idoneo……………………………………………………………….
IL MEDICO……………………………………..
(firma)……………………………………….
(indirizzo)……………………………………………………….
(Ente di appartenenza)
Allegato C
Alla ditta ……………………………………………………………………………………………
Al Signor ……………………………………………………………………………………………
All’Ispettorato del lavoro ………………………………………………………………….
Si attesta che dagli esami clinico radiologici eseguiti il giorno …………………..
il lavoratore ……………………………… di …………………………………………… nato
a ………………………………….. il ……………………………… addetto / da adibirsi al lavoro di ……………………
non è fisicamente idoneo e, a norma dell’art. 2, quarto comma del decreto 20 marzo 1956, n. 648 non può permanere / essere assunto nelle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto citato.
IL MEDICO……………………………………………..
(firma)…………………………………………….
(indirizzo)…………………………………………….
(Ente di appartenenza)
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