Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu’ decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: “Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita’ e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche’ a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
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