DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992

DIRETTIVA 92/57/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l’articolo 118 A del trattato prevede che il Consigli adotti, mediante direttiva, prescrizioni ninime per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando che, a norma dell’articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l’adozione di una direttiva intesa a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui cantieri temporanei o mobili;
considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (5), ha preso atto dell’intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardanti i cantieri temporanei o mobili;
considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
considerando che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono essere informate, prima dell’inizio dei lavori della realizzazione di lavori la cui importanza supera una determinata soglia;
considerando che, all’atto della realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro;
considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall’elaborazione del progetto e altresì all’atto della realizzazione dell’opera;
considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute di lavoratori;
considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un’attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando pertanto che è necessario estendere ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro, quando esercitano essi stessi un’attività sul cantiere, talune disposizioni pertinenti della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare) (6) e della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare) (7);
considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8); che di conseguenza le disposizioni di quest’ultima direttiva si applicano interamente ai cantieri temporanei o mobili, fatte salve disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
considerando che la presente direttiva rappresenta un elemento concreto nell’ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno, segnatamente per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (9) e per quanto riguarda la materia disciplinata dalla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di applicazione degli appalti di lavori pubblici (10);
considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (11), la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell’elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1. Oggetto

1. La presente direttiva, che è l’ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili quali sono definiti all’articolo 2, lettera a).

2. La presente direttiva non si applica alle attività di perforazione e di estrazione nelle industrie estrattive ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell’organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all’insieme delle industrie estrattive (12).

3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente all’insieme del settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2. Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) cantiere temporaneo o mobile (in appresso denominato «cantiere»): qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è riportato all’allegato I;

b) committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera viene realizzata;

c) responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell’esecuzione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente;

d) lavoratore autonomo: qualsiasi persona diversa da quelle di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 89/391/CEE la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5 durante la progettazione dell’opera;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 6 durante la realizzazione dell’opera.

Articolo 3.  Coordinatori – Piano di sicurezza e di salute – Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all’articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.

2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell’apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all’articolo 5, lettera b).

Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all’allegato II.

3. Per quanto riguarda un cantiere

– in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori

o

– la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni,

il committente o il responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori comunica alle autorità competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all’allegato III.

La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile sul cantiere e, se necessario, essere aggiornata.

Articolo 4. Progettazione dell’opera: principi generali

Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell’opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal committente, in particolare:

– al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente,

– all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

È parimenti preso in considerazione, ogniqualvolta ciò risulti necessario, ogni piano di sicurezza e di salute e ogni fascicolo elaborati conformemente all’articolo 5, lettere b) e c) o adeguati conformemente all’articolo 6, lettera c).

Articolo 5 Progettazione dell’opera: compiti dei coordinatori

Durante la progettazione dell’opera il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1:

a) coordinano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4;

b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per i lavori che rientrano in una o più categorie dell’allegato II;

c) approntano un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.

Articolo 6. Realizzazione dell’opera: compiti dei coordinatori

Durante la realizzazione dell’opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1,:

a) coordinano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza:

– al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

– all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro;

b) coordinano l’applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori autonomi:

– applichino con coerenza i principi di cui all’articolo 8,

– applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all’articolo 5, lettera b);

c) eventualmente adeguano o fanno adeguare il piano di sicurezza e di salute di cui all’articolo 5, lettera b) e il fascicolo di cui all’articolo 5, lettera c), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché la loro reciproca informazione, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi;

e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;

f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

Articolo 7. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e dei datori di lavoro

1. Qualora un committente o un responsabile dei lavori abbia designato uno o più coordinatori per l’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 5 e 6, ciò non lo esonera dalle proprie responsabilità in materia.

2. L’applicazione degli articoli 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato il principio della responsabilità dei datori di lavoro prevista dalla direttiva 89/391/CEE.

Articolo 8. Applicazione dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE

Durante la realizzazione dell’opera vengono applicati i principi di cui all’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, segnatamente per quanto riguarda:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;

f) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi utilizzati;

g) lo stoccaggio e l’eliminazione o l’evacuazione dei detriti e delle macerie;

h) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;

i) la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;

j) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all’interno o in prossimità del quale è situato il cantiere.

Articolo 9. Obblighi dei datori di lavoro

Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere secondo le modalità definite all’articolo 6 e 7, i datori di lavoro:

a) segnatamente all’atto dell’applicazione dell’articolo 8, adottano misure conformi alle prescrizioni minime riportate all’allegato IV;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

Articolo 10. Obblighi di altri gruppi di persone

1. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere, i lavoratori autonomi:

a) si conformano mutatis mutandis segnatamente

i) all’articolo 6, paragrafo 4, ed all’articolo 13 della direttiva 89/391/CEE, nonché all’articolo 8 ed all’allegato IV della presente direttiva;

ii) all’articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato;

iii) all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 9, nonché all’articolo 5 della direttiva 89/656/CEE;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

2. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un’attività professionale nel cantiere:

a) si conformano, mutatis mutandis, segnatamente:

i) all’articolo 13 della direttiva 89/391/CEE;

ii) all’articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

Articolo 11. Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la loro sicurezza e la loro salute nel cantiere.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 12.Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avvengono conformemente all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dagli articoli 6, 8 e 9 della presente direttiva prevedendo, ogni qualvolta ciò sia necessario e tenuto conto dei rischi e dell’importanza del cantiere, un adeguato coordinamento tra i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori all’interno delle imprese che esercitano le loro attività sul luogo di lavoro.

Articolo 13. Modifica degli allegati

1. Le modifiche degli allegati I, II e III sono adottate dal Consiglio secondo la procedura prevista all’articolo 118 A del trattato.

2. Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell’allegato IV in funzione:

– dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione concernenti i cantieri temporanei o mobili

e/o

– del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o ancora delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili

sono adottati secondo la procedura prevista all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 14. Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Ogni quattro anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa l’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

5. Periodicamente la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’attuazione della direttiva, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 15. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

José da SILVA PENEDA

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