Legge 05 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

Legge 05 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all’edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.
Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita.
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 1-bis
Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale.

Art. 2
La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all’8° mese.

Art. 3 
Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 1 si provvede ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.
Nei bambini di cui alla lettera c) dell’art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell’art. 2 della L. 2 giugno 1939, n. 891.

Art. 3-bis
Tra i documenti prescritti per l’ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.
Analoghi certificati sono prescritti per l’ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie.

Art. 4
Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per l’esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

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