Legge 7 dicembre 1984, n. 818 Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo coordinato con le modifiche del DPR n° 37 del 1998 (testo barrato)

Art. 1

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)

Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell’interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell’attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l’esercizio delle attività di cui all’articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi, sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell’interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l’accertamento mediante l’esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all’articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo del l’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

I nullaosta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991. (poi prorogato al 30 giugno 1994)

Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.(poi prorogato al 30 giugno 1994)

Qualsiasi variante all’organizzazione strutturale o produttiva dell’attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi, previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.

Art. 3.

Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, svolte nell’ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nullaosta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dal l’articolo 2.

L’adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell’interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni di oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.

Art. 4.

Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accerta mento in loco, una dichiarazione del titolare dell’attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l’efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 5.

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, indicato nell’articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)

Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

Art. 6.

L’articolo 1 della legge 18 luglio 1980, numero 406 è abrogato.

Art. da 7 a 15. (omissis)

art. 16

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.

Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo.

All’attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell’articolo 3 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

art. 17

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d’istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

art. 18 (omissis)

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