D. Lgs 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334

“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 177

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita’, dell’interno, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per gli affari regionali;

emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalita’)

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita’ uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I.

2. Ai fini del presente decreto si intende per “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantita’ uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I.

3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangano ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
b) decreto dei Ministri dell’ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31, maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell’ambiente e della sanita’ 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all’allegato, del decreto del Ministro dell’ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell’ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “stabilimento”, tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o piu impianti, comprese le infrastrutture o le attivita’ comuni o connesse;
b) “impianto”, un’unita’ tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell’impianto;
c) “deposito”, la presenza di una certa quantita’ di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) “gestore”, la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto;
e) “sostanze pericolose”, le sostanze, miscele o preparati elencati nell’allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell’allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;
f) “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entita’, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attivita’ di uno stabilimento di cui all’articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu’ sostanze pericolose;
g) “pericolo”, la proprieta’ intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente;
h) “rischio”, la probabilita’ che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Art. 4
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma l;
e) l’attivita’ delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
f) le discariche di rifiuti;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche’ le soste tecniche temporanee intermedie, dall’accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998 che svolgono in modo non occasionale le attivita’ ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.

2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita’ di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantita’ uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attivita’ di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantita’ uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I.

3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita’ delle attivita’ portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell’ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanita’, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra’ garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita’ del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.

CAPO II
ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 5
(Obblighi generali del gestore)

1. Il gestore e tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell’ambiente.

2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all’allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita’ inferiori a quelle indicate nell’allegato 1, oltre a quanto previsto al comma 1, e’ altresi’ tenuto a provvedere all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all’adozione delle appropriate misure di sicurezza e all’informazione, alla formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.

3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all’allegato A in cui sono presenti sostanze in quantita’ superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell’allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell’allegato I, in quantita’ inferiori ai valori di soglia ivi riportati, deve:
a) presentare una relazione, redatta, fino all’adozione del decreto previsto all’articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all’adozione di misure di sicurezza appropriate, all’informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, cosi’ come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonche’ la scheda di informazione di cui all’allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;
b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalita’ e i contenuti minimi previsti dall’articolo 11.

Art. 6
(Notifica)

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e’ obbligato a trasmettere al Ministero dell’ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell’articolo 19 e d’ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione con le modalita’ e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita’ e la loro forma fisica;
e) l’attivita’, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito;
f) l’ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all’allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all’articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie.

4. In caso di chiusura definitiva dell’impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantita’ e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell’ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio.

5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2 invia al Ministero dell’ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all’allegato V.

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, puo’ allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

Art. 7
(Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)

1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall’allegato III .

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza unificata prevista dall’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell’allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all’emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorita’ competenti di cui agli articoli 21 e 25.

5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all’inizio dell’attivita’.

Art. 8
(Rapporto di sicurezza)

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita’ uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e’ tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all’articolo 7, comma 1, e’ parte integrante, deve evidenziare che:
a) e’ stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all’articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti all’autorita’ competente di cui all’articolo 20 gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia’ esistenti.

4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell’allegato II e tenuto conto di quanto gia’ previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza nonche’ della, relazione prevista all’articolo 5, comma 3, i criteri per l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche’ i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all’emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

5. Al fine di semplificare le procedure e purche’ ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza e’ inviato all’autorita’ competente preposta alla valutazione dello stesso cosi’ come previsto all’articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio dell’attivita’;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui all’articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall’articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell’ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all’articolo 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita’ di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.

9. Ai fini dell’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell’accessibilita’ al pubblico.

10. Il Ministero dell’ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformita’ ai criteri di cui all’allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, dandone comunicazione alle autorita’ destinatarie del rapporto di sicurezza.

11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea l’elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della motivazione delle informazioni.

Art. 9
(Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)

1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all’articolo 81, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita’ di cui all’articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all’autorita’ di cui all’articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di’ sicurezza. La concessione edilizia non puo’ essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilita’.

2. Prima di dare inizio all’attivita’, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all’autorita’ di cui all’articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.

3. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 21, comma 3, il gestore puo’ presentare all’autorita’ di cui all’articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:
a) la veridicita’ e la completezza delle informazioni;
b) la conformita’ delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, senza che l’autorita’ di cui all’articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore puo’ dare inizio all’attivita’.

Art. 10
(Modifiche di uno stabilimento)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanita’ dell’interno e dell’industria del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.

2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonche’ le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorita’ competenti tutte le informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorita’ competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall’articolo 9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all’autorita’ competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilita’ alla procedura prevista per tale valutazione.

Art. 11
(Piano di emergenza interno)

1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’articolo 8 il gestore e’ tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attivita’;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia’ assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV, punto 1, ed e’ predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita’ locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore deve trasmettere al Prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza di cui all’articolo 20 secondo la rispettiva competenza.

5. Il Ministro dell’ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.

Art. 12
(Effetto domino)

1. In attesa di quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 8:
a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita’ o la possibilita’ o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell’entita’ del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro, quattro mesi dall’individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all’articolo 20.

Art. 13
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)

1. In attesa di quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato:
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 12, comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell’area, avvalendosi del Comitato:
1 ) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l’entita’ del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell’area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell’area in cui sono presenti sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell’area, aggiornato nei tempi e con le modalita’ di cui all’articolo 8, comma 6;
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2) un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.

2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio, e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti:
a) i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d’intervento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14.
(Controllo dell’urbanizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con i Ministri dell’interno, dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessita’ di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche’ degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all’emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Entro tre mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento, provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e’ approvata in base alle procedure individuate dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell’autorita’ competente di cui all’articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

4. Decorsi i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell’autorita’ competente di cui all’articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilita’ della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.

5. Sono fatte salve le concessioni edilizie gia’ rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresi’, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all’autorita’ competente di cui all’articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorita’ nell’ambito dell’istruttoria di cui all’articolo 21.

CAPO III
COMPETENZE

Art. 15
(Funzioni del Ministero dell’ambiente)

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’, d’intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita’ con le quali il gestore deve procedere all’individuazione di tali rischi, all’adozione delle appropriate misure di sicurezza, all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche’ i criteri per l’individuazione delle modifiche alle attivita’ industriati che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all’emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 mangio 1988, n. 175, e successive modifiche.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanita’, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dell’interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto e’ emanato di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.

3. Il Ministero dell’ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all’articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perche’ lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all’urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell’allegato VI, parte 1, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell’allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8.

4. Il Ministero dell’ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati suoli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

5. Il Ministero dell’ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, puo’ avvalersi anche della segreteria tecnica gia’ ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.

6. Il Ministero dell’ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo’ convocare, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti all’articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 16
(Funzioni d’indirizzo)

1. Su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire criteri uniformi:
a) per l’individuazione dell’effetto domino di cui all’articolo 12;
b) per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui all’articolo 13;
c) relativi alle misure di controllo di cui all’articolo 25;
d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per l’elaborazione dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui all’articolo 21.

Art. 17
(Organi tecnici)

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto superiore di sanita’ (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell’ambito delle ordinarie disponibilita’ dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

2. L’ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze dell’allegato 1, parte I e II, con le norme tecniche del presente decreto in materia di sicurezza.

Art. 18
(Competenze della Regione)

1. La regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:
a)individua le autorita’ competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalita’ per l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalita’ per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonche’, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 25, le modalita’ per l’esercizio della vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19
(Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale)

1. Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all’articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalita’ previste all’articolo 21.

2. Ai Fini dell’espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e’ integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia’ componente, nonche’ da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a) due rappresentanti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell’ISPESL territorialmente competente;
c) un rappresentante della regione territorialmente competente;
d) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
e) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. Per ogni componente titolare e’ nominato un supplente.

4. Il Comitato e’ costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato puo’ avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.

CAPO IV
PROCEDURE

Art. 20
(Piano di emergenza esterno)

1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni del l’istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonche’ delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell’ambito della disponibilita’ finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il piano e’ comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell’interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a).

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’alegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguadamente la popolazione e le autorita’ locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell’ambiente.

4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d’intesa con la Conferenza unificata, per le finalita di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l’attivazione del piano, avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.

5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all’articolo 13, il prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell’area interessata; fino all’emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia’ emanato in precedenza.

6. Il Ministro dell’ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all’attuazione dell’articolo 72 del citato decreto leggislativo n. 112 del 1998.

Art. 21
(Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)

1. Il Comitato provvede, fino all’emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall’articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 e adotta altresi’ il provvedimento conclusivo.

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall’avvio dell’istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all’acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell’atto che conclude l’istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all’articolo 10, il Comitato avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita’, eventualmente condizionato ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato, gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all’acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita’ il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell’atto che conclude l’istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita’.

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell’ambiente, al Ministero dell’interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonche, per l’applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo’ avvenire attraverso l’accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal comitato, il gestore puo’ essere chiamato a partecipare alle riunioni del comitato stesso.

Art. 22
(Informazioni sulle misure di sicurezza)

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita’ pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La regione provvede affinche’ il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore puo’ chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8, comma 10.

3. E’ vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.

4. Il comune, ove e’ localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all’articolo 21.

6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformita’ all’articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L’intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo’, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.

Art. 23
(Consultazione della popolazione)

1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 9;
b) modifiche di cui all’articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

2. Il parere di cui al comma 1 e’ espresso nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalita’ stabilite dalle regioni o dal Ministro dell’ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere ha possibilita’ di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della societa’ civile, qualora si ravvisi la necessita’ di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonche’ alla urbanizzazione del territorio.

Art. 24
(Accadimento di incidente rilevante)

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore e’ tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all’articolo 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco il presidente della giunta regionale e il presidente dell’amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell’incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu’ approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell’ambiente, dell’interno e il Dipartimento della protezione civile nonche’ i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell’evento e dispone per l’attuazione del piano di emergenza esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.

3. Il Ministro dell’ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b).

Art. 25
(Misure di controllo)

1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell’applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilita’ finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilita’ finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell’attuazione del procedimento previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all’articolo 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 1998.

3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicita’ stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell’ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall’autorita’ di controllo.

5. Il personale che effettua il controllo puo’ chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un’adeguata valutazione della possibilita’ di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita’ o l’entita’ dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.

6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente puo’ disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma, 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilita’ finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 26
(Procedure semplificate)

1. Fino all’attuazione dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l’espletamento della procedura di cui all’articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all’emanazione di tale decreto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998.

3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall’autorita’ di cui all’articolo 21, comma 1, agli organi competenti perche’ ne tengano conto, in particolare, nell’ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
c) dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) dall’articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

CAPO V
SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 27
(Sanzioni)

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 o di redigere il documento di cui all’articolo 7 entro i termini previsti, e’ punito con l’arresto fino a un anno.

2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all’articolo 6, comma 5, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorita’ competente o che non adempie agli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilavante, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni.

4. Fatti salvi i casi di responsabilita’ penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall’autorita’ competente, l’autorita’ preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e’ ordinata la sospensione dell’attivita’ per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l’autorita’ preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.

5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all’articolo 7, comma 2, e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

6. Il gestore che non aggiorna, in conformita’ all’articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 o il documento di cui all’articolo 7, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi.

7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 3, all’articolo 11, all’articolo 12, comma 2, e all’articolo 14, comma 5, e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. Alla violazione di cui all’articolo 22, comma 3, si applica la pena prevista all’articolo 623 del Codice penale.

Art. 28
(Norme transitorie)

1. Per gli stabilimenti gia’ autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all’articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell’inizio dell’attivita’.

2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 3, le misure di controllo di cui all’articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformita’ alle indicazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all’allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti di cui all’articolo 10, fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all’allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell’appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all’allegato II.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 10, si applicano i criteri stabiliti nell’allegato al decreto del Ministro dell’ambiente del 13 maggio 1996.

Art. 29
(Norme di salvaguardia)

1. Dall’attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalita’, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.

3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all’entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unita’ previsionali di base relative ai controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.

Art. 30
(Abrogazione di norme)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175; ad eccezione dell’articolo 20;
b) l’articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

ALLEGATO A
(articolo 5, comma 2)

1- Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l’altro, i seguenti procedimenti:
alchilazione
amminazione con ammoniaca
carbonilazione
condensazione
deidrogenazione
esterificazione
alogenazione e produzione di alogeni
idrogenazione
idrolisi
ossidazione
polimerizzazione
solfonazione
desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
fabbricazione di derivati fosforati
formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
distillazione
estrazione
solubilizzazione
miscelazione
2- Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3- Stabilimenti destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4- Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
5- Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6- Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO B
(articolo 5, comma 3)

1- Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose del tipo:
molto tossiche
tossiche
infiammabili
facilmente infiammabili
capaci di esplodere
comburenti
cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche.
2- Le categorie di sostanze di cui al punto 1 sono quelle individuate, in relazione alle corrispondenti frasi di rischio, dal decreto del Ministro della sanita’ 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992 e dal decreto del Ministro della sanita’ 16 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993.
3- I valori di soglia per le sostanze di cui al punto 1 sono quelli gia’ individuati ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e del decreto del Ministro dell’Ambiente 1 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996.

(Si omette il testo degli Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII)