IL MINISTRO DELL'INTERNO
DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessita' di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 16 maggio 1987
Il Ministro: SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
ALLEGATO
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
1. GENERALITA'.
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione,
con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di
nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di
ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste
dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente
decreto.
Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il
rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale
delle scale o l'aumento di altezza.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute
nel successivo punto 8.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
2.0. Classificazione.
Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione
della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella
A.
2.1. Comportamento al fuoco.
2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalita' di prova stabilite
nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre
1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali suddetti nonche' la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n. 91
citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1986).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali.
Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al
decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).
2.2. Scelta dell'area.
2.2.0. Accesso all'area.
Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti
norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4,00 m;
raggio di volta: 13,00 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).
2.2.1. Accostamento autoscale.
Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la
possibilita' di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco,
sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra
o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "c"
devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo
"b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).
2.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche
costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata
nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.
2.4. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono
quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo
"b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05
m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle
scale deve essere di 1.20 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse
rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal
montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommita' non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione e'
consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli
agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della
superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella
A).
2.5. Ascensori.
2.5.0. Vano corsa.
Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche
REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le
seguenti aperture:
a) accessi alle porte di piano;
b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra
il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione
come di seguito indicato.
Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommita' non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale
del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m². Tale aerazione
puo' essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare
il locale macchine, purche' realizzati con elementi di resistenza al
fuoco equivalente a quella del vano corsa.
Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di dispositivi
per la protezione dagli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie,
condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori e' superiore a due essi devono
essere disposti in almeno due vani di corsa distinti. Il filtro a
prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore puo' essere
comune.
2.5.1. Locale macchine.
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti
dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a
quella del vano corsa.
L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche
del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo,
l'accesso puo' avvenire anche attraverso vano munito di porta
metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione
permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un
minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione
non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una
altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano
corsa.
2.6. Comunicazioni.
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono
applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali
cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto
indicato nella tabella B.
TABELLA B
=====================================================================
Tipo di edificio| Tipo di comunicazione
=====================================================================
a |Diretta
---------------------------------------------------------------------
b |Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
|Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e
c |porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
d, e |Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
2.7. Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei
materiali.
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono
essere realizzati con materiali di classe 0.
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe I, per androni e
passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo
"b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati
all'interno della stessa unita' immobiliare.
3. AREE A RISCHIO SPECIFICO.
Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici
(autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali
combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.
4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE.
Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le
norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.
TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico
n. B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti
alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola
condizione, per quelli funzionanti a gas con densita' rispetto
all'aria > 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.
5. IMPIANTI ELETTRICI.
Devono essere realizzati in conformita' della legge 1 marzo 1968,
n. 186.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire
un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o
localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un
ordinato sfollamento.
6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purche' le tubazioni siano
poste in guaina metallica aperta alle due estremita' comunicante
con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al
diametro della tubazione interna.
7. IMPIANTI ANTINCENDI.
Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di
reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna
montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere
derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un
idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare
l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.
Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la
scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un
idoneo attacco di mandata per autopompa.
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di piu'
colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente piu' sforniti, di 120
l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per
un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le
condizioni di cui al punto precedente dovra' essere installata
idonea riserva idrica; questa puo' essere ubicata a qualsiasi piano
e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono
essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite
linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete
antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva
all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio
elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio
deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono
essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti
possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in
appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
8. NORME TRANSITORIE
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti
prescrizioni.
8.0. Comunicazioni.
Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le
comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso
porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o
accesso diretto da spazio scoperto.
8.1. Illuminazione di sicurezza.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
sistema di illuminazione di sicurezza in conformita' con quanto
specificato al punto 5.
8.2. Impianti antincendio.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati
impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati a condizione
che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al
punto 7.
9. Deroghe.
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di
esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni
contenute nelle presenti norme, potra' essere avanzata istanza di
deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.