DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Decreto 12 Aprile 2019Decreto 12 Aprile 2019 Prevenzione incendi
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
  Rilevata la necessita' di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
  Viste  le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per  la  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;

                              Decreta:

  Sono  approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
  Sono  abrogate  tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 16 maggio 1987

                        Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
         
ALLEGATO 
 
 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE 
 
  1. GENERALITA'. 
 
  1.0. Scopo. 
  Le  presenti  norme  hanno  per  oggetto  i  criteri  di  sicurezza
antincendi da applicare agli edifici destinati a  civile  abitazione,
con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. 
  Si fa riferimento ai termini  e  definizioni  generali  di  cui  al
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339  del
12 dicembre 1983). 
  1.1. Campo di applicazione. 
  Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0  di
nuova   costruzione   o   agli   edifici   esistenti   in   caso   di
ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui  progetti
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni  previste
dalle vigenti disposizioni dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  Si intendono per modifiche sostanziali  lavori  che  comportino  il
rifacimento di oltre il 50% dei solai o  il  rifacimento  strutturale
delle scale o l'aumento di altezza. 
  Per gli edifici esistenti si applicano  le  disposizioni  contenute
nel successivo punto 8. 
  2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. 
  2.0. Classificazione. 
  Gli edifici di cui al punto  1  vengono  classificati  in  funzione
della loro altezza antincendi secondo quanto indicato  nella  tabella
A. 
  2.1. Comportamento al fuoco. 
  2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture. 
  I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalita'  di  prova  stabilite
nella circolare del Ministero dell'interno n.  91  del  14  settembre
1961,  prescindendo   dal   tipo   di   materiale   impiegato   nella
realizzazione  degli  elementi  medesimi   (calcestruzzo,   laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). 
  Il dimensionamento degli spessori e delle  protezioni  da  adottare
per i vari tipi di  materiali  suddetti  nonche'  la  classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio,  vanno  determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare  n.  91
citata,  tenendo  conto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale  n.  60  del  13  marzo
1986). 
  Per le strutture di  pertinenza  delle  aree  a  rischio  specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative. 
TABELLA A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
  2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali. 
  Per la reazione al  fuoco  dei  materiali,  si  fa  riferimento  al
decreto ministeriale  26  giugno  1984  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). 
  2.2. Scelta dell'area. 
  2.2.0. Accesso all'area. 
  Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti
norme devono avere i seguenti requisiti minimi: 
    larghezza: 3,50 m; 
    altezza libera: 4,00 m; 
    raggio di volta: 13,00 m; 
    pendenza: non superiore al 10%; 
    resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m). 
  2.2.1. Accostamento autoscale. 
  Per gli edifici di  tipo  "a"  e  "b"  deve  essere  assicurata  la
possibilita' di accostamento delle autoscale dei  vigili  del  fuoco,
sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi  finestra
o balcone di ogni piano. 
  Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "c"
devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici  di  tipo
"b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A). 
  2.3. Compartimentazione. 
  Gli  edifici  devono  essere  suddivisi  in   compartimenti   anche
costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata
nella tabella A. 
  Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A. 
  2.4. Scale. 
  Le caratteristiche di resistenza  al  fuoco  dei  vani  scala  sono
quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a",  di  tipo
"b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05
m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima  delle
scale deve essere di 1.20 m. 
  Le rampe devono preferibilmente  essere  rettilinee;  sono  ammesse
rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata  a  40  cm  dal
montante centrale o dal parapetto interno. 
  Il vano scala deve avere superficie netta di  aerazione  permanente
in sommita'  non  inferiore  ad  1  m².  Nel  vano  di  aerazione  e'
consentita l'installazione di dispositivi  per  la  protezione  dagli
agenti atmosferici. 
  Il tipo e il numero delle scale sono stabilite  in  funzione  della
superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio  (vedi  tabella
A). 
  2.5. Ascensori. 
  2.5.0. Vano corsa. 
  Il vano corsa dell'ascensore deve avere le  stesse  caratteristiche
REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono  ammesse  le
seguenti aperture: 
    a) accessi alle porte di piano; 
    b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative  fra
il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; 
    c) portelli d'ispezione e/o  porte  di  soccorso  con  le  stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; 
    d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione
come di seguito indicato. 
  Il vano corsa deve avere superficie netta di  aerazione  permanente
in sommita' non inferiore al 3% dell'area della  sezione  orizzontale
del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m².  Tale  aerazione
puo' essere ottenuta anche tramite camini, che  possono  attraversare
il locale macchine, purche' realizzati con elementi di resistenza  al
fuoco equivalente a quella del vano corsa. 
  Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di  dispositivi
per la protezione dagli agenti atmosferici. 
  Nel vano corsa non possono essere poste  in  opera  canne  fumarie,
condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore. 
  Quando il numero degli ascensori e' superiore  a  due  essi  devono
essere disposti in almeno due vani di corsa  distinti.  Il  filtro  a
prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore puo'  essere
comune. 
  2.5.1. Locale macchine. 
  Il locale  macchine  deve  essere  separato  dagli  altri  ambienti
dell'edificio con strutture di  resistenza  al  fuoco  equivalente  a
quella del vano corsa. 
  L'accesso al locale macchine deve avere le  stesse  caratteristiche
del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato  su  terrazzo,
l'accesso  puo'  avvenire  anche  attraverso  vano  munito  di  porta
metallica. 
  Il  locale  macchine  deve  avere  superficie  netta  di  aerazione
permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un
minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi  sezione
non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad  una
altezza almeno pari a quella  dell'apertura  di  aerazione  del  vano
corsa. 
  2.6. Comunicazioni. 
  Per le  comunicazioni  con  le  aree  a  rischio  specifico  devono
applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. 
  Sono consentite le comunicazioni  tra  scale,  ascensori  e  locali
cantinati  pertinenti  le  abitazioni  dell'edificio  secondo  quanto
indicato nella tabella B. 
 
  TABELLA B 
 
    
=====================================================================
Tipo di edificio|               Tipo di comunicazione
=====================================================================
       a        |Diretta
---------------------------------------------------------------------
       b        |Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
                |Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e
       c        |porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
      d, e      |Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

    
 
  2.7. Scale, androni e passaggi  comuni  -  reazioni  al  fuoco  dei
materiali. 
  Le scale ed i gradini per gli  androni  e  passaggi  comuni  devono
essere realizzati con materiali di classe 0. 
  Sono ammessi materiali di rivestimento di classe I, per  androni  e
passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e  di  tipo
"b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini. 
  Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati
all'interno della stessa unita' immobiliare. 
  3. AREE A RISCHIO SPECIFICO. 
  Per  le  aree  a   rischio   specifico   pertinenti   gli   edifici
(autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di  materiali
combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore. 
  4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE. 
  Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le
norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C. 
TABELLA C 
 
               Parte di provvedimento in formato grafico
    
 n. B. -  In  corpi  di  fabbrica  separati  sono  ammessi  impianti
  alimentati  da  qualsiasi  tipo  di  combustibile   con   la   sola
  condizione, per quelli funzionanti  a  gas  con  densita'  rispetto
  all'aria > 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.
    5. IMPIANTI ELETTRICI.
    Devono essere realizzati in conformita' della legge 1 marzo 1968,
  n. 186.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
  sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire
  un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
    Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o
  localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un
  ordinato sfollamento.
    6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
    Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
  esterne al fabbricato ed a vista.
    Sono ammessi attraversamenti di locali purche' le tubazioni siano
  poste in guaina metallica aperta alle  due  estremita'  comunicante
  con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2  cm  rispetto  al
  diametro della tubazione interna.
    7. IMPIANTI ANTINCENDI.
    Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di
  reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
    La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna
  montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa  deve  essere
  derivato ad ogni piano, sia fuori terra che  interrato,  almeno  un
  idrante con  attacco  45  UNI  804  a  disposizione  per  eventuale
  collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
    Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
  diametro minimo di 25  mm  e  di  lunghezza  idonea  ad  assicurare
  l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.
    Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la
  scala sia a prova di fumo interna.
    Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un
  idoneo attacco di mandata per autopompa.
    L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
  minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso  di  piu'
  colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
    L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
  l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente  piu'  sforniti,  di  120
  l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar  1,5  per
  un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non  garantisca  le
  condizioni di cui al  punto  precedente  dovra'  essere  installata
  idonea riserva idrica; questa puo' essere ubicata a qualsiasi piano
  e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
    Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
    Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono
  essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio  tramite
  linea propria non utilizzata per altre utenze.
    Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete
  antincendio devono essere costituiti da due pompe, una  di  riserva
  all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad  esempio
  elettropompa e motopompa). L'avviamento  dei  gruppi  di  pompaggio
  deve essere automatico.
    Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono
  essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne  montanti
  possono correre, a giorno o incassate, nei  vani  scale  oppure  in
  appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
    8. NORME TRANSITORIE
    Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata
  in vigore delle presenti norme, devono essere attuate  le  seguenti
  prescrizioni.
    8.0. Comunicazioni.
    Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le
  comunicazioni di cui al secondo  comma  del  punto  2.6  attraverso
  porte RE 30, anche senza disimpegno,  filtro  a  prova  di  fumo  o
  accesso diretto da spazio scoperto.
    8.1. Illuminazione di sicurezza.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
  sistema di illuminazione di sicurezza  in  conformita'  con  quanto
  specificato al punto 5.
    8.2. Impianti antincendio.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati
  impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
  Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati  a  condizione
  che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al
  punto 7.
    9. Deroghe.
    Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di
  esercizio non fosse possibile attuare qualcuna  delle  prescrizioni
  contenute nelle presenti norme, potra' essere avanzata  istanza  di
  deroga con  le  procedure  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.