Nota del ministero del lavoro che chiarisce che in mancanza di espressa previsione normativa, la data certa sul POS non deve essere apposta

Un importante nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce in modo chiaro ed inequivocabile che la data certa sul POS non è obbligatoria, questo in mancanza  dell’ obbligo normativo che ne impone la necessità. 
Tutto sommato tale determinazione risulta anche ovvia e scontata, in quanto il POS che si definisce nell’ambito nel titolo IV per i lavori di cui all’allegato X, non è da considerarsi alla stregua del DVR. Infatti il POS  ed Il DVR, sebbene documenti finalizzati allo stesso scopo, sono simili nella sostanza  ma non equivalenti, dove il primo è l’abstract dell’altro contestualizzato e conformato ad un cantiere specifico, diversamente dal DVR che analizza tutti i rischi aziendali a prescindere ed ha una precisa collocazione temporale a cui bisogna dare evidenza oggettiva (art. 28 primo periodo)
Il POS viene definito dall’art. 89 c.1 lett.h), articolo che stabilisce che trattasi del documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige (nessuno ne è esente a meno dei lavoratori autonomi), in riferimento al cantiere specifico, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV

In questo articolo , il legislatore, ha indicato chiaramente quali sono i contenuti minimi a cui far riferimento per la sua compilazione, specificando quelli dell’allegato XV, escludendo automaticamente l’art. 28 che al c.2 che prevede la data certa. L’art 101 c.3 (Obbligo di trasmissione), ci informa, che prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione, il quale fa iniziare i lavori solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. Questo significa che il documento, sottoscritto almeno dal Datore di Lavoro sempre,  viene posto agli atti della documentazione obbligatoria del committente prima e del Coordinatore per la sicurezzada poi, da un obbligo normativo , al cui inadempienza è sanzionata dll’art.159, c,2 lett.d). Questo ai soli fini del D. Lgs. 81/08, ma l’aspetto più interessante ci viene dal Codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006 che con l’art. 131 c. 2 lett. c) stabilisce che: Entro trenta giorni dall’aggiudicazionee comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32 c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere …………….specificando al comma 3 che il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione
In sostanza,  se la mancanza della firma rappresenta un aspetto sostanziale ai fini della responsabilità giuridica, di chi il documento lo redige (datore di Lavoro eventualmente i collaborazione con il RSPP e Medico Competente), la data certa (esclusivamente sul documento POS) non è necessaria in quanto il POS a differenza del DVR è parte integrante di un contratto d’appalto depositato agli atti di una documentazione obbligatoria per legge, anche perchè senza questo documento i lavori non possono (o meglio non potrebbero) iniziare ai sensi dell’art. 101 c.3 del D.Lgs.81/08.

Redazione Notiziario Sicurezza by arch. Antonio D’AVANZO