Art. 1218 Codice Civile Responsabilità del debitore

Art1218. (Responsabilita’ del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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