Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d’azione

Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d’azione

1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare:

a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;
3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis , comma 1, lettera b) ;
b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
3) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis , comma 1, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6;
d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis , comma 1, lettera b) .
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento;
c) il numero di lavoratori interessati;
d) le tecniche di valutazione utilizzate;
e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210;
f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis , comma 1, lettera b).

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