Aggiornamento datore di lavoro RSPP art. 34 Accordo C. S/R del 21/12/2011

Aggiornamento datore di lavoro-RSPP art. 34

L’accordo 21/12/2011 (Rep. Atti n. 223/CSR) stabilisce al punto 7.1 dell’Allegato A, le modalità di aggiornamento della figura del datore di lavoro  che assolve direttamente il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. I corsi di aggiornamento dovranno essere strutturati su novità e innovazioni e non dovranno prevedere argomenti trattati nei corsi precedenti. Anche per l’aggiornamento è previsto l’uso di e-learning.

L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra
individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
– approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
– sistemi di gestione e processi organizzativi;
– fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
– tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:
– utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
– possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi
d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una  formazione con contenuti  conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997,  gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. I  datori  di  lavoro  in  possesso  dei requisiti  per  svolgere  i  compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37”. Per tali soggetti è previsto l’obbligo di aggiornamento.

E ancora: “L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997  (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626”.

AccordoS-R-datori-lavoro-rspp art. 34 21-12-2011

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