Articolo 2060 Codice Civile

Articolo 2060. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali 

Nota: L’articolo 2060 apre il Libro V contenente le regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, c.d. diritto del lavoro.

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