D.M. 2 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la “Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio 2017 GU n.111 del 15-5-2017
Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
Il presente decreto disciplina l’addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita’ rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell’annesso alla Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche’ l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita’ rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita’ alle norme di cui al comma 1.
I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l’attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all’organizzazione, alle modalita’ operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita’ elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata.
Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l’addestramento pratico navi cisterna di cui all’allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato
Il corso di addestramento antincendio di base di cui all’art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e’ conforme a quello indicato nell’allegato A al presente decreto.
Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all’art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e’ conforme a quello indicato nell’allegato A1 al presente decreto.
Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita’ massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d’intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.
Il corso e’ svolto da istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Ai fini del riconoscimento di idoneita’ di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa’, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita’, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita’ professionale da conseguire.
La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneita’ di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e’ stabilita secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1.Il presente decreto disciplina l’addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell’annesso alla Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle norme di cui al comma 1.
3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l’attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all’organizzazione, alle modalità operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilità elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata.
4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l’addestramento pratico navi cisterna di cui all’allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
Art. 2
Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato
1.Il corso di addestramento antincendio di base di cui all’art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell’allegato A al presente decreto.
2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all’art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell’allegato A1 al presente decreto.
3. Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d’intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.
4. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
5. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 4, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
Art. 3
Accertamento delle competenze
1.Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.
2. Gli esami di cui al comma 1, relativi agli argomenti indicati nell’allegato A per il corso antincendio di base e nell’allegato A1 per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l’antincendio di base, i candidati devono dimostrare di aver acquisito l’abilità pratica e le capacità nell’utilizzo delle tecniche della lotta antincendio, effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate nell’addestramento pratico di cui al programma in allegato A. Per l’antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo incluso l’utilizzo degli impianti fissi. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L’esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
Art. 4
Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze
1.Ai candidati che superano gli esami di cui all’art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.
2. Gli addestramenti hanno validità quinquennale. Il marittimo in possesso dell’attestato di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l’aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.
Art. 5
Aggiornamento dell’addestramento antincendio di base e avanzato
1.L’aggiornamento dell’addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base, secondo il programma di cui all’allegato G. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell’art. 2.
2. L’aggiornamento dell’addestramento antincendio avanzato, della durata di almeno 12 ore, è effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all’allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2). All’aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell’art. 2.
3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono svolgerli devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all’organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e avanzato, il direttore del corso, responsabile dell’aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L per l’aggiornamento dell’antincendio di base e allegato M per l’aggiornamento dell’antincendio avanzato.
5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale completamento del percorso di aggiornamento per l’antincendio avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata, disciplina l’attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell’addestramento» che sono esclusivamente dedicati all’organizzazione ed allo svolgimento dell’addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell’addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
Al termine dell’aggiornamento, il responsabile dell’addestramento effettuato a bordo, rilascia un’attestazione come da modello allegato N.
Art. 6
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987, qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio di base ed avanzato, secondo le previsioni del presente decreto, presentano formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007.
Art. 7
Modifiche ed abrogazioni
1.Dalla data di pubblicazione del presente decreto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base» è così modificato:
a) art. 2, comma 1, le parole «ad eccezione delle navi da passeggeri» sono modificate in modo da leggere: «ad eccezione dei passeggeri»;
b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d) sostituire «sul certificato» con «sull’attestato»;
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato l’art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base».
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo»;
b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base ed avanzato»;
c) il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 «Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato»;
d) l’art. 3, comma 3 e l’art. 4 del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
Allegato A-Programma dell’addestramento teorico-pratico per il corso “Antincendio di base”
Allegato C-Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
Allegato D-VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Allegato E-Attestato relativo al corso Antincendio di base
Allegato F-Attestato relativo al corso Antincendio Avanzato
Allegato G-Programma del corso di “Aggiornamento Antincendio di base”
Allegato H-Programma del corso di “ Aggiornamento Antincendio Avanzato”
Allegato H1-Programma del corso di “ Aggiornamento Antincendio Avanzato”
Allegato H2-Programma del corso di “ Aggiornamento Antincendio Avanzato”
Allegato L-Attestato relativo al corso Aggiornamento Antincendio di base
Allegato M-Attestato relativo al corso di Aggiornamento Antincendio Avanzato
Allegato N-Attestato di avvenuto aggiornamento a bordo dell’addesteramento