Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452 . Responsabilità dell’amministratore di condominio. Infortunio mortale a seguito di caduta dal terrazzo di un immobile condominiale
Il 21 dicembre 2015 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 10 giugno 2014 all’esito di giudizio abbreviato condizionato, di assoluzione di G.C. amministratore di condominio, dal reato a lui ascritto di omicidio colposo, sentenza impugnata dalle parti civili, ha dichiarato G.C. responsabile del fatto-reato e conseguentemente lo ha condannato, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per aver cagionato la morte di L.A., operaio deceduto il 2 agosto 2010 a seguito di precipitazione al suolo dal terrazzo di immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall’alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.
Senza entrare nel merito di legittimità del procedimento, conclusosi con la sentenza di condanna a carico dell’amministratore, questa sentenza evidenzia la responsabilità dell’amministratore/committente per aver affidato i lavori senza procedere alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale imposta dall’art.26 c.1 del D. Lgs. 81/2008.
I profili di colpa contestati nel capo di accusa attengono, l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale di L.A. in relazione ai lavori commissionati ed affidati al lavoratore ed alla omessa predisposizione in fase di progettazione di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli (art. 90, comma 1 e comma 9, lett. a, ed art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Acclarato che L.A. sia deceduto a seguito della caduta dall’altezza di circa dieci metri da un lastrico solare condominiale mentre stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria con una smerigliatrice, si prende atto che la struttura argomentativa della sentenza di primo grado è essenzialmente incentrata sulla ritenuta insufficienza delle prove dell’affidamento dell’incarico di pulire il terrazzo da parte di G.C. alla vittima, essendo emerso, in particolare dalle parole dei congiunti del defunto, che L.A. era stata contattata da un altro operaio, G.DL detto G. conoscente del condomino F. G. assolto in primo grado.
Ebbene, il ribaltamento della sentenza assolutoria, appellata dalle parti civili, deriva dal riconoscimento ad opera della Corte territoriale in capo all’amministratore di condominio della posizione di garanzia derivante dall’essere lo stesso committente dei lavori per avere affidato gli stessi all’infortunato.
Orbene, avendo L.A. perso la vita a seguito di una caduta dal terrazzo ove stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria, è certo che l’evento sia causalmente riconducibile all’incarico svolto in un sito collocato ad una certa altezza dal suolo e quindi in condizioni di obiettivo pericolo per l’incolumità del lavoratore, non essendo emerso in alcun modo che causa della caduta sia stata una condotta abnorme dei lavoratore infortunato suscettibile di interrompere il nesso eziologico.
Dalla descrizione dei fatti secondo la logica del diritto emerge la responsabilità del committente per aver affido i lavori senza tener conto delle responsabilità gravanti sul committente il quale non può con sommaria superficialità affidare lavori a persone non idonei alla loro esecuzione, e per non aver controllato la sicurezza del contesto lavorativo, indipendentemente da come poi nella realtà sia avvenuto l’infortunio.
Purtroppo sono ancora tanti gli amministratori di condominio che ignorano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare gli obblighi ricadenti sulla figura dell’amministratore pro-tempore nella funzione di committente, esponendosi a responsabilità civili e penali elevatissime.
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