D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322.Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione (G.U. 5 maggio 1956, n. 109, S.O.)
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno;
b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.
Art. 2.
Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l’esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonché la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.
E’ altresì vietato l’impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.
Art. 3.
Nella esecuzione dei lavori indicati nell’art. 1 devono essere altresì osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni dettate:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limitatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, temporanee, fisse all’aperto di qualsiasi altezza, se in muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realizzate con altri materiali;
c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l’igiene del lavoro.
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all’art. 1 eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa dai dipendenti delle imprese soggette al presente decreto.
Art. 4.
All’osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano i lavori indicati nell’art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi, nonché i costruttori, i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposizione dell’art. 2 primo comma e coloro che esercitano l’attività di stampa di copie positive di film, limitatamente alla disposizione dell’art. 2 secondo comma.
Capo II
ALLESTIMENTO DELLE OPERE SCENICHE E DI QUELLE TEMPORANEE
Art. 5.
La costruzione delle opere sceniche e di quelle temporanee per la ripresa può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte, quando i supporti delle opere costituiscano sicuro sostegno per i lavoratori.
Art. 6.
Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire la necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.
Art. 7.
Le opere sceniche di altezza superiore ai 15 metri, e quelle che, qualunque sia l’altezza, devono essere praticate da masse di persone o comunque soggette a notevoli sovraccarichi durante la ripresa, devono essere allestite sotto la direzione di un ingegnere o architetto abilitato a norme di legge all’esercizio della professione.
Art. 8.
I materiali recuperati dalle costruzioni sceniche e temporanee, prima di ogni loro reimpiego devono essere revisionati da personale pratico ai fini dell’accertamento del loro stato di conservazione, di idoneità e di resistenza.
Art. 9.
Le opere sceniche e quelle temporanee, riutilizzate dopo periodi di inattività dei lavori di ripresa, devono essere accuratamente revisionate da personale pratico per accertare il loro stato di conservazione e di stabilità.
Art. 10.
Dagli elementi delle costruzioni sceniche e temporanee in demolizione devono essere estratti o ribattuti o altrimenti resi inoffensivi i chiodi e gli altri materiali acuminati o taglienti.
Capo III
IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNICHE
Art. 11.
Le passerelle ed i ponti di servizio esistenti nei teatri di posa o all’esterno, che non debbano essere utilizzati come ponti- luce per il servizio dei riflettori di scena, devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede o di difesa equivalente.
L’accesso alle passerelle ed ai ponti di servizio nell’interno dei teatri di posa deve essere assicurato mediante scale fisse a gradini o scale verticali a pioli; queste ultime devono essere provviste di gabbia di protezione quando l’altezza superi metri 5.
Il piano di calpestio delle passerelle e dei ponti di servizio deve essere a superficie continua o presentare interstizi o maglie di larghezza non superiore a 3 centimetri.
Art. 12.
I ponti-luce, sia fissi che mobili, per il servizio dei riflettori di scena devono essere costruiti a regola d’arte, preferibilmente con elementi prefabbricati di facile montaggio e smontaggio.
I sostegni verticali delle impalcature devono avere una base di appoggio sufficientemente ampia, sbadacchiature e controventature, atte ad evitare cedimenti o sbandamenti del ponte. Quando la lunghezza del ponte supera i metri 6, le travi portanti delle impalcature devono essere rinforzate mediante puntelli, saettoni o tiranti di sostegno, atti ad evitare anche pericolose oscillazioni.
I ponti-luce devono avere una larghezza tale da garantire un sicuro transito e, comunque, non inferiore a cm. 80 e devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede sui lati nei quali non sono usati i riflettori. Le fronti di servizio dei riflettori devono, invece, essere provviste di un parapetto, costituito da un solido corrente orizzontale fissato, a montanti intermedi, variabile in altezza da m. 1 a m. 1,40 a seconda delle dimensioni di ingombro dei riflettori usati. Le varie tratte del corrente orizzontale possono essere scorrevoli sui montanti con dispositivi di arresto all’altezza voluta.
Art. 13.
I riflettori disposti su ponti-luce su cavalletti o su altri appoggi, devono essere installati e, se del caso, ancorati, in modo da assicurarne la stabilità durante il loro impiego.
Capo IV
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art. 14.
Per l’alimentazione di macchine ed apparecchiature elettriche mobili devono essere usati conduttori elettrici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, oltre un adeguato isolamento elettrico, anche un’alta resistenza meccanica contro l’usura ed il deterioramento.
Art. 15.
Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su quadri fissi o volanti, con spine o comunque ad elementi innestabili, devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone.
Art. 16.
I riflettori e le batterie di accumulatori mobili devono essere sottoposti a sistematiche verifiche da parte di personale esperto per accertare e garantire le necessarie condizioni di efficienza e di isolamento delle parti in tensione.
Capo V
LAVORI DI RIPRESA
Art. 17.
Quando nella ripresa cinematografica o televisiva non possono apparire, per esigenze sceniche, i mezzi di sicurezza previsti dalle vigenti norme generali e speciali di prevenzione infortuni sul lavoro, devono essere adottate idonee cautele per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
Cautele devono essere altresì adottate nella ripresa di scene riproducenti infortuni, incidenti od altre condizioni di pericolo.
Art. 18.
Qualora per numero di persone da impiegare in una ripresa o per altre cause, vi siano particolari rischi d’incidenti, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rendere edotti i lavoratori mediante idonee segnalazioni dei rischi specifici cui sono esposti e delimitare con segnali evidenti i movimenti delle masse di lavoratori e le zone di pericolo.
Quando i segnali e le delimitazioni non devono apparire nel campo scenico, i lavoratori devono essere guidati da persone a conoscenza dei pericoli inerenti all’azione da riprendere e degli spostamenti.
Art. 19.
I cavi, i sostegni delle scene, le tubazioni e gli accessori vari, che devono, per inderogabili esigenze tecniche, essere collocati sui pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio dei lavoratori, per il periodo necessario alle riprese sia all’interno che all’esterno, devono essere resi facilmente visibili o segnalati con mezzi idonei.
Capo VI
NORME IGIENICHE
Art. 20.
Nei teatri di posa e negli altri ambienti di lavoro, nei quali le esigenze dell’isolamento acustico ostacolino il ricambio naturale dell’aria, deve provvedersi a tale ricambio con mezzi artificiali.
L’aria da introdurre deve essere scevra da inquinamenti e deve essere distribuita nell’ambiente in modo da assicurare nelle zone di lavoro condizioni igienicamente convenienti. A tal fine si deve all’interno mantenere la temperatura in limiti da 14° a 305 e la umidità dal 40 al 70%. La velocità dell’aria nelle zone di lavoro non deve superare metri 1 per minuto secondo. Per particolari esigenze è consentito scostarsi da detti limiti, per brevi periodi di tempo durante l’orario giornaliero di lavoro.
Art. 21.
Gli indumenti per l’abbigliamento scenico usati da un lavoratore devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di pulitura e di disinfettazione.
I mezzi e le materie per il trucco scenico dei lavoratori devono essere usati con efficaci precauzioni igieniche allo scopo di evitare il pericolo di contagio.
Il lavoratore deve usare con cura ed in stato di personale pulizia gli indumenti indossati per l’abbigliamento scenico.
Art. 22.
I lavoratori che nell’interno degli stabilimenti sono esposti comunque a insudiciarsi durante le riprese, devono avere la possibilità di fare la doccia dopo il lavoro in ambienti forniti di impianti di acqua calda e fredda nonché di mezzi detersivi e per asciugarsi.
Capo VII
NORME PENALI E FINALI
Art. 23. [1]
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11 secondo e terzo comma, 14, 22;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;
d) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 21, primo e secondo comma.
Art. 24. [2]
I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 2 primo comma.
Art. 25. [3]
Gli esercenti l’attività di stampa di copie positive di film sono puniti con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l’inosservanza della norma di cui all’art. 2 secondo comma.
Art. 26. [4]
I preposti sono puniti:
a) con l’arresto da un mese a tre mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo e terzo comma, 13, 17;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;
c) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 21, secondo comma.
Art. 27. [5]
I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 13;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo comma.
Art. 28.
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
[1] Articolo così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.
[2] Articolo così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
[3] Articolo così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
[4] Articolo così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.
[5] Articolo così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
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