Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Oggetto: Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l’attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 9/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;
Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato D.L.vo n. 242/96;
Rilevato che l’art. 2, comma 1, de D.L.vo n. 626/94, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 242/96, stabilisce che “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro di intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”;
Rilevato, altresì, che l’art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L.vo, gli organi della direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano all’individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività
Ritenuto di provvedere all’adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;
decreta:
Art. 1
Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:
A) Uffici dell’Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
B) Uffici dell’Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
Art. 2
Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell’educazione) e della Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.
Art. 3
Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/1996, ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 30, comma 2 di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituto di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell’applicazione delle norme dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.
Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.
Roma, 21 giugno 1996
Il Ministro
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