Decreto Ministeriale del 16 febbraio1982 determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

DECRETO MINISTERIALE DEL 16/02/1982

Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA

Visto l’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e  modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell’8 novembre 1965), contenente l’elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

Articolo unico

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonchè la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall’elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l’obbligo di richiedere il rinnovo del “Certificato di prevenzione incendi” quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei “Certificati di prevenzione incendi” già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico “Certificato di prevenzione incendi” relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

(Art. 4, legge 26 luglio 1965, n° 966)

N.

ATTIVITA’

Periodicità della visita(anni)

 

1)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h

Gli impianti di compressione d’aria per martelli, pneumatici o per gonfiaggio gomme e simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del DM 16.02.1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F. (Circolare 11.12.1985, n. 36)

 

3

 

2)

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h

– impianti

– cabine

Gli impianti di compressione d’aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme e simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del DM 16.02.1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F. (Circolare 11.12.1985, n. 36)

[…] gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto dal punto 4.4.1 del DM 24.11.1984 […] (estratto del telegramma-circolare n. 4183 del 17.10.1986).

NORME: DM 24.11.1984

6

6

 

3)

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3

– per capacità complessiva superiore a 2 m3

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

– per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

– per quantitativi complessivi superiore a 500 kg

Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l. sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al DM 16.02.1982 (estratto della lettera-circolare n. 350/4106 del 04.04.1991)

NORME: DPR n. 620 del 28.06.1955 – Circolare MISA n. 74 del 20.09.1956)

 

6

3

 

6

3

4)

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3

– per capacità complessiva superiore a 2 m3

b) disciolti o liquefatti:

– per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 m3

– per quantitativi complessivi superiori a 2 m3

NORME: DM 14.05.2004 (DM 31.03.1984 – DM 20.07.1993 – Lettera circolare n. 1235/4106/Sott. 40 del 26.01.1993 abrogati) – Lettera circolare n. P2168/4106/Sott. 40 del 27.09.1994

6

3

6

3

 

5)

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3

6

6

 

6)

Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

[…] I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione medesime come previsto dal punto 4.4.1 del decreto ministeriale 24.11.1984 […] (estratto del telegramma-circolare n. 4183 del 17.10.1986)

u.t.

 

7)

 

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (impianti singoli e misti (gpl e metano)

NORME: Circolare MISA n. 74 del 29.07.1971 – DPR n. 28 del 16.01.1979

 

6

8)

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Per numero di addetti si deve intendere solo quello degli addetti effettivamente alla lavorazione specifica. (Antincendio febbraio 1986)

NORME: DPR n. 547 del 27.04.1955

6

9)

Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

6

10)

Impianti per l’idrogenazione di olii e grassi

6

11)

Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas

6

12)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l. sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al DM 16.02.1982 (estratto della lettera-circolare n. 350/4106 del 04.04.1991)

3

 

13)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con unto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3

3

14)

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili

6

 

15)

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili (*):

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3

b) per uso industriale o artigianale o agricolo e privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3

 

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

– per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei cicli di produzione industriale;

– per uso artigianale sono quelli destinati all’esercizio di attività artigianali;

– per uso agricolo sono quelli destinati all’esercizio di aziende agricole;

– per uso privato sono quelli necessari per riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche, lavaggio biancheria, distruzione rifiuti, forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili (Circ. 11/12/85, n° 36)

– i contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non sono soggetti alla richiesta di CPI (vedi Telegramma n°4113/170 del 11/4/1990)

(*) Testo coordinato con le modifiche apportate con DM 27.03.1985 (GU n. 98 del 26.04.1985)

NORME: DM 31.07.1934

6

3

 

16)

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

– per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3

– per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3

6

3

 

17)

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3

NORME: DM 31.07.1934

6

 

18)

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele si intendono quelli definiti all’art. 82 del DM 31.07.1934 (Circolare 11.12.1985, n. 36).

I contenitori distributori utilizzati per il rifornimento di carburante di macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco e le norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 19.03.1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività (telegramma-circolare n. 4113/1709 dell’11.04.1990)

Non rientrano gli impianti di distribuzione kerosene per elisuperfici 

Sono compresi anche i distributori a servizio dei natanti 

Sono attività 18 i contenitori-distributori mobili installati in attività diverse da quelle previste dal DMI 19/03/1990 e pertanto non essendo interrati come richiesto da DM 31/7/1934 devono ricorrere alla deroga. (vedi nota)

NORME: DM 31.07.1934 – Legge Regione Lazio 21.11.1994, n. 62

6

 

19)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg

 

3

 

20)

Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

– con quantitativi da 500 a 1000 kg

– con quantitativi superiori a 1000 kg

 

6

3

 

21)

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici Infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

Per numero di addetti si deve intendere solo quello degli addetti effettivamente alla lavorazione specifica. (Antincendio febbraio 1986)

6

 

22)

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

– con capacità da 0,2 a 10 m3

– con capacità superiore a 10 m3

6

3

 

23)

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

3

 

24)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, i perossidi organici devono essere inclusi nella voce 26 del DM 16.02.1982 (estratto della circolare n. 17 del DM 28.06.1986)

NORME: TULPS 18.06.1931 – RD 06.05.1940, n. 635, Cap. X

3

 

25)

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni e integrazioni

NORME: DM 18.10.1973 – DM 18.09.1975

6

 

26)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

3

 

27)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

3

 

28)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili

3

 

29)

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

3

30)

Fabbriche e depositi di fiammiferi

6

31)

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sequisolfuro di fosforo

3

32)

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

 

3

33)

Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li

6

34)

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

3

35)

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q. li e relativi depositi

6

36)

Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato

Tenuto conto che le attività indicate al n. 36 del DM 16.02.1982, si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l’impianto di essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco le attività nelle quali l’impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato (Circolare 11.12.1985, n. 36)

6

37)

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

6

38)

Zuccherifici e raffineria dello zucchero

6

39)

Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li

6

40)

Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

6

41)

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.il

6

42)

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.Ii

6

43)

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

– per quantitativi da 50 a 500 q.li

– per quantitativi superiori a 500 q.Ii

Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q.li rientrano nell’attività 43 del DM 16/2/82 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.

La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d’incendio (Lettera-circolare 19917/4161 del 24/9/85).

Uno stabilimento per l’allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configura come attività rientrante al punto 43.

 

6

6

44)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

6

45)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

3

46)

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30/11/83 (a):

– da 500 a 1000 q.Ii (b)

– superiori a 1000 q. li

Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d’incendio, possono considerarsi all’aperto anche i depositi di prodotti di cui al punto 46) del DM 16.02.1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di apertura di aerazione senza infissi di ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività o di latre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30.11.1983).

Ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del DM 16.02.1982, si intendono “fabbricati esterni” quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell’attività in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione (Circolare 11.12.1985, n. 36)

    1. Si tratta del DM 30.11.1983 (GU n. 339 del 12.12.1983) recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”
    1. Testo modificato come da DM 30.10.1986 (GU n. 261 del 10.11.1986

 

 

6

3

47)

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione dei legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

– da 50 a 1000 q.li

– oltre 1000 q.li

6

3

48)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

– da 50 a 1000 q.li

– oltre 1000 q.Ii

 

 

6

3

49)

Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:

– da 25 a 75 addetti

– oltre 75 addetti

 6

3

50)

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione dei sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.Ii

6

51)

Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

6

52)

Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

6

53)

Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

6

54)

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li

6

55)

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

6

56)

Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q,li in lavorazione o in deposito

6

57)

Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

3

58)

Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.Ii

6

59)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

3

60)

Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.Ii

I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li (Circolare 11.12.1982, n. 36)

6

61)

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

6

62)

Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.Ii

6

63)

Centrali termoelettriche

3

64)

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo – mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi rinnovabili,…- vanno classificati come impianti industriali di produzione di energia elettrica e non come gruppi elettrogeni (vedi Lettera Circolare MI P756/4188 del 16/03/2009)

6

65)

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

6

66)

Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

3

67)

Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

3

68)

Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

6

69)

Cantieri navali con oltre 5 addetti

6

70)

Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti

6

71)

Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti

6

72)

Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Per autoveicolo s’intende un “veicolo o macchina a combustione interna” (DM 20.11.81). L’indicazione circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell’attività in analogia a quanto già previsto dal DM 20.11.81 per le autorimesse. (Circolare 11.12.85, n° 36).

6

73)

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

3

74)

Cementifici

3

75)

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 dei decreto dei Presidente della Repubblica13 febbraio 1964, n. 185)

Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del DPR 13.02.1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75 del DM 16.02.1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni. (Circolare 11.12.1985, n. 36)

Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75, del DM 16.02.1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 110 del DPR 13.02.1964, n. 185 che rimanda agli articoli 3 e 5 del DM 14.07.1970.

Resta valido quanto chiarito al punto 8 della Circolare Ministeriale n. 36 dell’11.12.1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dall’art. 96 del citato DPR 13.02.1964, n. 185 (Circolare n. 42 del 17.12.1986 – punto 1).

6

76)

Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto dei Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

6

77)

Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 dei decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

6

78)

Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

6

79)

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

6

80)

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

– impianti nucleari

– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto

– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari

– impianti per la separazione degli isotopi

– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti

6

81)

Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

3

82)

Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti

u.t.

83)

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

Enti e privati sono tenuti a richiedere al Comando dei VV.FF. 5) le visite di controllo al fine del rilascio del CPI per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o manifestazioni aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il CPI no può essere rilasciato prima di avere verificare, nel termine per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’obbligo del preavviso alle autorità, dalla Commissioni di cui all’art, 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità dei CPI, appositamente rilasciato per l’occasione, è limitata alla durata della manifestazione. (DPR 29 luglio 1982, n. 577, art. 15).

Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5) dell’art. 18 del DPR 577, relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che ‘erogazione del servizio potrà essere effettuata soltanto previa presentazione al Comando stesso di regolare istanza, di attestato comprovante l’avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate da tecnici abilitati o laboratori legalmente riconosciuti.

Le istanze debbono essere inoltrate con congruo margine di tempo per la pianificazione di provvedimenti di competenza; le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati ed in tempo utile per la notificazione alle Autorità competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’esito della verifica effettuata.

Da quanto sopra , è opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia. I sopralluoghi per il rilascio del CPI, la cui durata è limitata alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi VV.FF. è limitata all’aspetto della sicurezza antincendi.

Il CPI, nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi. (Circ. 7/10/82, n. 46).

Ai fini dell’applicazione delle normative di cui al punto 5) dell’Art. 15 del DPR n. 577, con la dizione “luogo aperto al pubblico”, deve intendersi “un delimitato spazio all’aperto” attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi. (Circ. 20.11.82, n. 52).

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza ce la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70,80 T.U. delle leggi di P.S.)

La differenza fra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc..), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno), ecc.)

Qualora dette attività siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.FF. possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del CPI.

Le eventuali certificazioni previste dall’art. 18 del DPR 29.07.1982, n. 577 potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del CPI stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza (Circ. 20.11.82, n. 52)

“Ristoranti, bar e simili non rientrano fra le attività di cui al punto 83. Per detti esercizi è istituito apposito gruppo di lavoro in seno al Comitato centrale tecnico inteso ad approfondire le relative problematiche antincendio”. Predette attività non sono pertanto soggette a controlli di prevenzione da parte dei Comandi VV.FF. (Fonogramma 7274/22811 del 30/10/85).

I ristoranti bar e simili non rientrano fra le attività di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16.02.82, come già chiarito con circ. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5 del DPR n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato (Circ. 11.12.85, n. 36)

Le “case da gioco” sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83 del D.M. 16/2/1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circ. 16 del 15/2/1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42,43, 44 e fermo restando le competenze delle Commissioni Provinciali di vigilanza (Circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 – G.U. N. 29 DEL 05.02.87).

Le “Sale consiliari” (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n,. 52 del 20.11.1982 punto 4.1 e pertanto non sono comprese nel punto 83) del DM. 16.02.1982 (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 – G.U. n. 29 DEL 05.02.87).

Le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone. (Chiarimento con nota P975/4109 del 21/09/2000)

Per “passaggi in genere” si intendono” i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite. (Circ. n. 42 de 17 dicembre 1986 punto 4 – G.U. n. 29 del 05.02.87).

Tutti i locali classificati all’art. 17 della circ. n. 16 del 15/2/1951, con “capienza inferiore a 150 posti” possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27.08.1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 – G.U. n. 29 del 05.02.87).

Il punto B. 3 della circolare n. 16 del 16.06.1980 è applicabile unicamente alle “multisale cinematografiche” e “NON ” applicabile alle “multisale da ballo” che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6).

L’installazione di “cucine alimentate a gas con densità non superiore a Q. 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento” è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5/4/1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 – G.U. n. 29 del 05.02.87).

Gli “edifici destinati al culto” non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circ. n. 52 del 20.11.1982 punto 4.1 e pertanto non sono compresi nel punto 83 del DM. 16/2/1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto 5 del DPR 29.07.1982, n. 577 (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 – G.U. n. 29 del 5/2/87).

In attesa dell’emanazione delle specifiche normative ed in considerazione del fatto che il DM 06.07.83 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai “materiali di allestimento di tipo standardistico” utilizzati per “mostre 2 fiere”, le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi Provinciali dei VV.F., possono accettare la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco.

Sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi globali di sicurezza mediante l’utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall’organo di controllo.

Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all’utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 – G.U. n. 29 del 05.02.87).

Per determinare il numero massimo delle persone consentite in una sala da ballo anche se la circolare n. 16/51 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale delle uscite con il numero dei posti a sedere. In pratica le persone che stanno ballando devono essere le stesse che occupano i posti a sedere e non di più. (Antincendio ottobre 1987).

Normativa sulle sale da gioco fisse – Circolare n. 22 MISA del 14.12.1992

6

84)

Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto

Caserme e istituti di prevenzione e pena non rientrano fra le attività di cui al punto 84 e 85 D.M. 16.02.82.
Predette attività non sono pertanto soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F (Fonogramma 7274/22811 del 30.10.1985)

Le case albergo (residence) non sono attività soggette se per l’attività non è prevista apposita licenza di PS e le se le stesse sono in pratica dei condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi ed impianti comuni. (Antincendio. Ottobre 1985).

Le residenze turistico-alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze, così come definiti all’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle attività di cui ai punti 84 e 85 del D.M. 16.02.82 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed i controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F (Circ. 11.12.85, n. 36).

Alberghi: rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;

Motels: rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;

Villaggi albergo: rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;

I seminari  rientrano nel punto 84 se superano i 25 posti letto (vedi chiarimento).

Gli studentati sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto. (vedi chiarimento)

Residenze turistico alberghiere: non rientrano nel punto 34 del D.M. 16.02.82 (vedi Circolare n. 36 dell’11.12.1985)

Campeggi: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16/2/82; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione , della quale fa parte il Comandante Provinciale dei VVF prevista dall’art. 3 della legge 21.03.1958, n. 326, nonché dall’art. 4, 2° comma, del DPR 20/6/1961, n. 869, attuativi della citata legge n. 326.

Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

Alloggi agroturistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna;

Affittacamere: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

Case ed appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 (vedi Circ. n. 36 dell’11.12.1985);

Case per ferie: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

Ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

Rifugi alpini: i rifugi alpini intese come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni o come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni metereologiche, non rientrano nel punto 84 del DM 16/2/82. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, i divieti ed obblighi imposti ai punti 7.8.10 e 11 dell’allegato A alla legge 406 del 19.07.1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:

    1. Il divieto d’impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
    1. Il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività;
    1. L’obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso d’incendio dovranno tenere gli utenti;
    1. L’obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 mq di superficie netta.

Restano comunque soggetti al controllo antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione di calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h, gruppi elettrogeni, ecc e qualsiasi attività rientrante nel DM 16.02.82. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 10 – GU n. 29 del 05.02.87).

Nel numero dei posti letto per le attività alberghiere vanno computati soltanto quelli a disposizione degli ospiti (paganti o non) con esclusione del personale addetto. (Antincendio ottobre 1987)

Nelle sale ristoranti annesse agli alberghi è consentito l’uso di fornelli alimentati con gas metano, alcool, dpl, ecc. per cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2.000 Kcal/h.

Qualora i fornelli siano alimentati a gpl, la bombola di alimentazione non dovrà avere peso superiore a 0,5 Kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati (Lettera-circolare n. 10411/4183 del 18.06.1990).

[…] Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il DM 16.02.1982 non prevede una voce specifica in tal senso.

Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale milto simili a quanto si verifica nell’ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.

Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell’attuale normativa di prevenzione incendi in tutti i casi in cui, da parte e nell’ambito della comunità, siano esercitate attività specifiche contemplate nell’elenco allegato al DM 16.02.1982.

A titolo esemplificativo l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero mggiori di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitori e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti letto, depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse, ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.

In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l’attività soggetta (estratto della Circolare n. 14 del 28.05.1986).

NORME: DM 26.04.94 – Uso di fornelli a fiamma libera

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85)

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

Caserme ed istituti di prevenzione e pena non rientrano fra le attività di cui al punto 84 e 85 DM 16.02.82. Le predette attività non sono pertanto soggette a controlli prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F. (Fonogramma 7174/22811 del 30.10.1985)

Le residenze turistico alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze così definiti all’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella GU n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle attività di cui al punto 84 e 85 DM 16.02.82 e pertanto non sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F. (Circ. 11/12/85, n. 36).

    1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla-osta provvisorio di cui all’art. 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla fornitura e manutenzione dei locali.
    1. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.
      2 bis e 2 ter (omissis, riguardano problemi di finanziamento). (Testo del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 5).

Gli asili nido non sono classificabili come istituti scolastici nè tantomeno come attività 86. (vedi chiarimento)

I seminari  sono soggetti se superano le 100 persone presenti. (vedi chiarimento)

NORME: DM 18.12.1975 – DM 26.08.1992

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86)

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

6

87)

Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso e al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi e depositi

Rientrano fra le attività di cui al punto 87) del DM 16/2/82 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq (Circ. 11.12.85, n. 36).

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad “uffici a servizio di attività commerciali” può essere accettata una dichiarazione del titolare dell’attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà esserci aumentato del 20% . (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 11 – GU n. 29 del 05.02.87).

I “negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie” rientrano unicamente nel punto 87) del DM 16/2/1982 qualora superino i 400 mq di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 12 – GU n. 29 del 05.02.87).

Le fiere anche temporanee in tendostrutture di superficie superiore a 400 mq rientrano. (chiarimento)

6

88)

Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2

6

89)

Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

Le attività indicate al punto 89 del DM 16.02.82 riguardano essenzialmente gli edifici di tipo civile e comunque uffici nei quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti (Circ. n. 8 del 17 aprile 1985).

Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del DM 16.02.82, soggette a visita “una tantum” vanno applicate, per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94 concernenti l’obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi ( Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio 1985).

Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q rientrano nell’attività di cui al punto 43 del DM 16.02.82 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d’incendio. (Lettera-circolare 19917/4161 del 24 settembre 1985).

u.t.

90)

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del DM 16.0.2.82, soggette a visita “una tantum” vanno applicate, per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94 concernenti l’obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi ( Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio 1985).

Da più parti e segnatamente dall’Amministrazione per i Beni Culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco.

Al riguardo va considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n, 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell’incolumità delle persone, si ritiene che , in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all’obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco;

    1. non sono compresi nel punto 90 del DM 16.02.82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16.02.82. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
    1. sno invece compresi al punto 90 del DM 16.02.82 e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16.02.82, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in relazione all’uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del DPR n. 577/82 (Circ. 11/12/85, n. 36).

Il luogo di culto non è soggetto ai controlli antincendi a meno che all’interno non avvengano manifestazioni di altro genere (concerti ecc) nel qual caso è da applicarsi l’art. 15 del DPR 577/82 (Antincendio, ottobre 1985).

IL NOP nell’ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi provinciali dei VVF previo accertamento della rispondenza dalle norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985. (Testo del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 4.)

NORME: DM 20.05.1992, n.569

u.t.

 

91)

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/In (116 kW)

Si precisa che con la dizione “Impianti per la produzione di calore” deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l’esecuzione della legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici).

Nota: come indicato nella lettera circolare 21250/4106 del 19.10.84 tale criterio non si applica agli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h alimentati da serbatoi fissi di gpl con capacità complessiva non inferiore a 0.3 mc per i quali serbatoi deve essere richiesto il rilascio del CPI come previsto al punto 4 della lettera b) del DM 16.02.82.

Pertanto per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell’impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto CPI gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circ. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982.

Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di oli minerali ai sensi delle leggi vigenti.

Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal DPR 29.07.82, n, 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi per gli impianti alimentati a combustibile liquido (circ n 73 del 29.07.71) per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.

Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge antismog n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell’8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo V del DPR 24.10.67, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto IV.I del DPR 22/12/70, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito di combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti. (Circ. 20.11.82, n. 52).

Le attività indicate al punto 91 del DM 16.02.82 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile si richiama l’analogia già indicata nella circ. n. 52 del 20.11.82 punto 5.1) (Circ. 8 del 17.04.85).

Gli impianti per la produzione di calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati “esistenti” ai fini dell’applicazione della legge 7 dicembre 1984, n, 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore, il Certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nella lettera circolare 8419/4183 dell’11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale ed agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste (Circ. 11.12.85 n. 36).

L’eventuale installazione (non prevista dalle norme) di un rivelatore di fughe di gas in centrali termiche non è condizione alternativa alla realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte. (antincendio , febbraio 1986).

Quando sono in vigore norme tecniche per impianti, attività, ecc. che non sono soggetti al rilascio del CPI (ad es. centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse con capienze inferiori a 9 automezzi, ecc) il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che l’impianto, l’attività eccetera non è soggetto al rilascio del CPI deve indicare che ad ogni buon fine, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività di cui trattasi (Circ. 07.10.82, n. 46).

L’installazione di “cucine alimentate a gas con densità non superiore 0.8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento2 è consentita purchè le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del DM 30/11/83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 05.04.79 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto GU n. 29 del 05.02.87)

In una centrale termica dotata di NOP il cambio di destinazioni (da gasolio a metano) per il NOP ammesso purché vengano rispettate le norme della circ. ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti termici a gas possono essere ubicati in locali contigui ad autorimesse purché siano separati con strutture REI 180 e l’ubicazione non sia relativa ad ambienti dell’autorimessa ove possa presumersi affluenza o passaggio di gruppi di persone (uscite, ecc). (Antincendio ottobre 1987).

Impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h

[…] Come è noto, la legge 06.11.1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, dispone, all’art. 4, che la vigilanza sull’applicazione della stessa è demandata al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Al rguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza sugli apparecchi e materiali impiegatiu negli impianti alimentati a gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati, prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori nazionali e sottoponendoli a prova.

[…] Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni e sugli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico si fa presente che con l’entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale – legge 23.12.1978, n. 833, il compito per l’individuazione, l’accertamento e il controllo dei fattori di nocività, nonché l’indicazione delle misure alla eliminazione dei fattori di rischio è stato demandato alle USL attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro (estratto della lettera-circolare n. 6812/4183 del 23.04.1987).

NORME:

    • Centrale termica a gasolio: Circolare MISA n.73 del 29.07.1971
    • DM  28.04.2005 –  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
    • Centrale termica a gas: Circolare MISA n. 68 del 25.11.1969 – Lettere circolare n. 22864/4134 del 16.12. 1988
    • Centrale termica a gpl:: Circolare MISA n.68 del 25.11.1969 – Lettere circolare n. 412/4183 del 06.02. 1975
    • DM 09.02.1989 – Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione di calore a servizio delle serre.
    • DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

 

 

6

92)

Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

Le autorimesse a box affacciatesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove, purchè iascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del DM 01.02.1986 già citato, non rientrano al punto 92 del DM 16.02.1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del DM 01.02.1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all’art. 14 del DPR 29.07.1982, n. 577. (Estratto dalla lettera-circolare n. 1800/4108 del 01.02.1988)

NORME: DM 01.02.1986

CHIARIMENTI: Autosaloni – Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le norme del DM 01.02.1986 quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

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93)

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti

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94)

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m

Ai fini dei controlli di prevenzione incendi si deve fare riferimento al punto 2.b, penultimo comma, della circ, n. 25 del 02.06.82.

(Per altezza in gronda si intende l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile). (Lettera circ. prot. 6140/4122 del 28/3/87).

Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l’altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94) del DM 16.02.1982, deve essere riferita all’altezza in gronda come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 02.06.1982.

L’altezza ai fini antincendi, definita nel DM 30.11.1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l’elaborazione delle normative (Estratto della lettera-circoalre n. 6140/4122 del 28.03.1987).

NORME: DM 16.05.1987

u.t.

95)

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

NORME: DPR 29.05.1963, n. 1497

u.t.

96)

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

E’ stabilito ai sensi dell’art. 41 del DPR 886/79, l’obbligo della presentazione a questa Direzione Generale del progetto per l’approvazione ai fini antincendi, nonché il riscontro della rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato effettuato con visiste-sopralluogo da parte della Commissione di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15.02.1952, n. 328 e modificato dall’art. 2 del DPR 24.04.1975, n. 988.

Tenuto conto che la procedura indicata prevede sia l’accertamento preventivo da parte degli organi tecnici del Corpo Nazionale dei VV.F. che il sopralluogo di controllo da parte di una Commissione della quale è componente il Comandante Provinciale dei VV.F. compente per territorio, si dispone che, per le attività di che trattasi di nuova istituzione il sopralluogo per il rilascio del cpi può essere contestuale a quello da effettuarsi in seno alla citata Commissione; il favorevole esita di tale sopralluogo, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del cpi da parte del Comando dei VV.F., fermi restando gli obblighi amministrativi previsti dalle vigenti leggi.

Anche per la documentazione da acquisire agli atti del Comando può essere ritenuta valida quella ià in possesso della segreteria della Commissione citata, alla quale può farsi riferimento.

Quanto sopra in analogia a quanto già disposto con le circolari n. 46 del 07.10.1982 e n. 52 del 20.11.1982.

Per le attività esistenti al 10.12.1984 il verbale di collaudo, effettuato da parte della più volte citata Commissione, può ritenersi sostitutivo della documentazione e delle certificazioni, previste dall’art. 2 della legge 07.12.1984, n. 818 (Estratto della Circolare n. 15 del 31.05.1986).

u.t.

97)

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

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