IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”;
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” ed, in particolare, l’articolo 5 e l’allegato E;
Considerato che l’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonchè sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;
Considerato che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all’obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonchè con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:
Articolo 1 – Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonchè durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Articolo 2 – Obblighi
1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Articolo 3 – Inadempimento dell’obbligo
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.
Articolo 4 – Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonchè a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2017
Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro per lo sport: Lotti
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