D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice
civile.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario).
N.B. Questo Regolamento è stato modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559,
“Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, relativo all’istituzione del registro delle imprese”, nelle seguenti
disposizioni:
– comma 3 dell’art. 7 (aggiunto il periodo finale)
– comma 7 dell’art. 24 (aggiunto)
– art. 28 (sostituito)
– art. 30 (sostituito)
– art. 30-bis (aggiunto)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l’art. 8;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale dell’8
giugno 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la
denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la
denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, è la
medesima utilizzata dal codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
novembre 1995;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento l’espressione:
a) «Ministro» e «Ministero dell’industria» indicano rispettivamente il Ministro
ed il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) «legge n. 580» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) «ufficio» indica l’ufficio del registro delle imprese;
e) «modello» indica il modello obbligatorio anche informatico;
f) «BUSARL» indica il bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata;
g) «BUSC» indica il bollettino ufficiale delle società cooperative;
h) «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Art. 2
Compiti dell’ufficio
1. L’ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla
legge ed in particolare:
a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti,
alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese,
nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o
iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel
BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all’ufficio del registro
delle imprese del capoluogo di regione;
c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel
BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale –
ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L’ufficio avente sede
nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sicilia
trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all’ufficio
competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute
cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;
d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro
delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la
mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di
ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l’iscrizione nel registro delle
imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il
costo amministrativo;
e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili
a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.
2. L’ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell’industria, alla
tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle
annotazioni nel registro delle ditte.
Art. 3
Responsabili dei procedimenti
1. Il conservatore provvede alla nomina
dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39.
Art. 4
Giudice del registro
1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro
è comunicato tempestivamente al conservatore dell’ufficio.
2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui
all’art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993, è esercitata da un giudice
delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel
quale ha sede la camera di commercio.
3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di
commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del
tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di
commercio derivante dall’accorpamento.
TITOLO II
Organizzazione dell’ufficio
Art. 5
Strumenti
1. L’ufficio tiene:
a) il protocollo;
b) il registro delle imprese;
c) l’archivio degli atti e dei documenti.
2. L’ufficio del capoluogo di regione tiene altresì il fascicolo regionale del
BUSARL.
Art. 6
Protocollo
1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo
l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve
essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua
data, degli elementi di identificazione dell’imprenditore compreso il codice fiscale,
nonché dell’oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere
riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo è annuale.
Art. 7
Registro delle imprese
1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il
modello approvato con decreto del Ministero dell’industria, è unico e comprende
le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 del codice civile;
2) le società di cui all’art. 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all’art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui
all’art. 2615-ter del codice civile;
4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240;
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività
commerciale, di cui all’art. 2201 del codice civile;
6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della
legge 31 maggio 1995, n. 218;
7) gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile;
8) i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;
9) le società semplici di cui all’art. 2251 del codice civile;
b) gli atti previsti dalla legge.
3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle
corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono
iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle
comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile,
sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o
in quella degli imprenditori agricoli.
4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le
imprese artigiane.
5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori
previsti dall’art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle
imprese a fini di mera ricognizione dell’avvenuta formalità. La bollatura e la
numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all’ufficio entro il mese
successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per
ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro
ha numerazione separata e progressiva.
6. La numerazione dell’iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e
comprende anche le sezioni speciali.
Art. 8
Archivio degli atti e dei documenti
1. Gli atti e i documenti soggetti a
deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati
secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l’archiviazione
dell’immagine, secondo le norme vigenti.
2. La conformità all’originale dell’immagine archiviata è attestata dal
responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato.
L’immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti
di legge il documento archiviato.
Art. 9
Repertorio delle notizie economiche e amministrative
1. In attuazione
dell’art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l’ufficio è
istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla
camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati
all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio
nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è
prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29,
dall’art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione
di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni
speciali. Con decreto del Ministro, d’intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le
notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l’ufficio può
acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti,
nonché dall’archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto
statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la
denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei
soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L’esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli
archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l’estensione e la tipologia dei terreni con i
relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il
modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme
vigenti. L’ufficio provvede all’inserimento nella memoria elettronica del REA dei
dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.
Art. 10
Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA
1. Il richiedente
deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti
dalla legge nei modelli di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.
2. Le unità locali di cui all’art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono
denunciate dall’imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione
esse operano. L’ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle
unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale
dell’impresa.
3. L’unità locale operante all’estero deve essere denunciata dall’imprenditore
all’ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale
dell’impresa.
TITOLO III
Funzionamento dell’ufficio
Capo I – Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese
Art. 11
Procedimento di iscrizione su domanda
1. Per l’attuazione della
pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all’ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l’imprenditore ha sede, una domanda
recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e
delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall’art. 2197,
commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all’ufficio del luogo
ove è la sede principale dell’impresa o del luogo ove è la sede secondaria
dell’impresa; l’ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda
all’altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati
nel modello previsto dal comma 1.
4. L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se
trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è
depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi
dell’art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della
presentazione della domanda.
6. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta:
a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello
previsto dalla legge;
d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le
disposizioni dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci
giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se
la domanda è presentata su supporti informatici. L’iscrizione consiste
nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a
disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
dell’iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare
il nome del responsabile dell’immissione e l’annotazione del giorno e dell’ora
dell’operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data
di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di
iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo
1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell’imprenditore. L’ufficio, al
momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella
domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell’art. 6,
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il
Ministero delle finanze che lo genera.
10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda, la
relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel
quale è iscritto l’imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l’acquirente sia un
imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto
l’imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati
di identificazione dell’altra parte, in modo che quest’ultima, anche se non
imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.
11. L’ufficio, prima dell’iscrizione, può invitare il richiedente a completare o
rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un
congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione è comunicato al richiedente entro
otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del
registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all’ufficio dal cancelliere,
entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è
iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell’interconnessione di cui all’art. 24, comma 5, del presente
regolamento, l’ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero dell’industria, acquisisce dal sistema informativo
dell’Amministrazione della giustizia le informazioni sull’esistenza di eventuali
impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.
Art. 12
Procedimento di iscrizione degli enti pubblici
1. Per gli enti pubblici la
domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività di impresa e deve indicare:
a) la denominazione dell’ente;
b) la sede legale dell’ente;
c) la data di costituzione dell’ente e dell’inizio dell’attività di impresa;
d) l’oggetto dell’attività commerciale, con la specificazione che l’attività
commerciale dell’ente ha natura esclusiva o principale;
e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell’ente;
f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di
controllo.
2. All’atto della richiesta il rappresentante legale dell’ente e tutti i soggetti titolari
del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa.
3. Se l’ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro
atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda
deve indicare serie, numero e data, l’atto da iscrivere è depositato in copia
autentica.
4. L’ente pubblico deve richiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli
elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell’attività d’impresa entro trenta
giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell’impresa si verificano.
5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell’art. 11 del presente
regolamento.
6. L’ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative
all’iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società
prescelto.
Art. 13
Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale
1. La
domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all’ufficio dopo che è
diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.
2. L’omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il
deposito dell’atto.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto
con il quale è ordinata l’iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
4. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta:
a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la
presentazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 dell’art. 11 del presente regolamento.
Art. 14
Procedimento di deposito
1. Per il deposito degli atti presso l’ufficio, il
richiedente presenta all’ufficio della camera di commercio della provincia, nella
quale l’imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato
con decreto del Ministro dell’industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall’art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al
momento della presentazione della domanda.
3. Il procedimento di deposito degli atti presso l’ufficio si applica anche quando
è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto
il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è
accertata dall’ufficio, se il documento non contiene l’autentica della firma a norma
di legge.
4. L’ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non
è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina.
5. Nell’ipotesi di cui all’art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta
all’ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell’atto
costitutivo e di deposito del testo dell’atto modificato nella sua redazione
aggiornata. L’iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate
rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L’ufficio accerta:
a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già
autenticata nei modi di legge;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell’atto di cui si chiede il deposito, all’atto per il quale il
deposito è prescritto dalla legge;
sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli
entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di
commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione
recante i dati risultanti dall’annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni
necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La
firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti
dalla legge 4 gennaio 1968, n.15. La mancata ricezione della comunicazione non
esime l’imprenditore dall’obbligo di richiedere l’iscrizione.
3. L’ufficio provvede all’iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non
sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l’ufficio provvede all’iscrizione sulla base
degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre
pubbliche amministrazioni, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la
omessa domanda di iscrizione.
4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e
comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l’obbligo della denuncia delle
variazioni al registro delle ditte.
5. L’ufficio del registro delle imprese provvede all’annotazione d’ufficio,
nell’apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4
dell’art. 8 della legge n. 580 del 1993.
6. Ai fini dell’art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si
iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il
numero di iscrizione nel registro delle ditte.
Art. 29
Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società
1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e
non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione
e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.
Art. 30
Norme transitorie per l’iscrizione delle società semplici
1. Le società
semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono
l’iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.
Art. 30-bis
Norme transitorie per l’iscrizione degli enti pubblici
1. Gli enti
pubblici di cui all’art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento richiedono l’iscrizione nel registro delle imprese entro il
30 ottobre 1996.
Art. 31
Norme transitorie per l’archivio informatico
1. Le camere di commercio
provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all’archiviazione secondo tecniche
informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell’art. 8, comma 11,
della legge n. 580 del 1993, in conformità dell’art. 8 del presente
regolamento. E’ facoltà delle camere di commercio provvedere all’archiviazione
secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.
2. Fino alla attuazione dell’archivio informatico, funziona l’archivio cartaceo
con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per
l’iscrizione o per l’annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le
norme del presente regolamento relative all’archivio informatico. In tale periodo,
chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei
fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La
consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.
3. Fino all’attuazione dell’archivio informatico, l’ufficio estrae dall’archivio
cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta
l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può
eccedere il costo amministrativo.
Art. 32
Interconnessione del sistema informativo dell’ufficio con i sistemi
informativi del Ministero delle finanze, dell’INPS e dell’INAIL
1. Al fine di
agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l’interconnessione
telematica tra il sistema informativo dell’ufficio e quelli del Ministero delle
finanze, dell’INPS e dell’INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati l’oggetto
dell’interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono
eccedere quelli diretti.
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