Art. 118.
(Interventi in materia di formazione professionale nonche’ disposizioni in materia di attivita’ svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitivita’ delle imprese e di garanzia di occupabilita’ dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati “fondi”. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti puo’ essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu’ rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L’attivazione dei fondi e’ subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformita’ alle finalita’ di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita’ dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresi’ la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all’INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalita’ vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e’ istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita’ giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita’, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita’ sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con proprieta’ per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventualimodifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 e’ stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota e’ stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita’ ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualita’ di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attivita’, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita’ di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita’ sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta’, secondo le modalita’ di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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