LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
– Art. 1 –
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali nonchè nelle attività proprie dell’esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547 (esclusi gli artt. 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321,395 primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonchè le norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l’Azienda predetta esegua direttamente i lavori in essa previsti:
- a) D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, concernente le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547;
- b) D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164 concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, (escluso l’art. 11);
- c) D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro sotterraneo, per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;
- d) D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- e) D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione;
- f) D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. (escluso art. 9 per la parte concernente l’obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).
All’osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l’opera o il servizio appaltante venga eseguito negli impianti ferroviari, nonchè le amministrazioni statali, la Compagnia Internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.
CAPO II
AMBIENTE DI LAVORO – LINEE FERROVIARIE
– Art. 2 –
I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle zone destinate al passaggio in sede ferroviaria non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere opportunamente segnalati.
Per gli accessi e i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali transitavano veicoli, è ammesso il transito contemporaneo del veicolo e delle persone solo se resta disponibile alle persone un franco di cm. 70. Qualora tale condizione non sussista, il transito contemporaneo deve essere vietato.
– Art. 3 –
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse (con esclusione di quelle di cui all’ultimo capoverso del presente articolo) e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di apposita barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre è consentito che l’altezza del parapetto non sia quella normale, purchè non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo.
La presenza delle fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali ferroviari, qualora la zona dove trovansi dette fosse non sia sufficientemente illuminata, deve essere adeguatamente segnalata.
– Art. 4 –
L’illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all’art. 32 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili può essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.
– Art. 5 –
I portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente, devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.
Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio, che si aprono verso di essi, devono impiantarsi appositi ripari per impedire l’accesso diretto ai binari.
– Art. 6 –
Le vie di transito, che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei.
– Art. 7 –
Le disposizioni di cui agli artt. 219 e 220 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, non si applicano all’esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.
– Art. 8 –
Lungo le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato dai binari in esercizio, devono per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilità appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere noti al personale mediante affissioni negli impianti interessati.
Nei grandi piazzali di stazione, ove sia necessario, si dovranno realizzare idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate.
Gli itinerari, ove necessario, dovranno essere opportunamente evidenziati con apposite segnalazioni.
– Art. 9 –
Sulle travate metalliche definitive, quando vengono eseguiti lavori che impediscano l’uso dei normali passaggi, e sulle travate metalliche provvisorie deve sempre essere realizzato un solido passaggio provvisorio, centrale o laterale, avente lunghezza non inferiore a metri 0.75 atto a consentire il transito delle persone e devono essere approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza fra loro non maggiore di metri 30.
– Art. 10 –
Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilità.
Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2500 metri a partire da ciascun imbocco.
Il limite di 2500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocità superiore a 160 Km/h.
Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro idoneo mezzo di emergenza per l’illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.
– Art. 11 –
La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla distanza di metri 1.50 dalle rotaie.
Fanno eccezione gli attrezzi e i materiali per i lavori sulla sede stessa, purchè non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili.
Oltre al limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell’esercizio e alla sicurezza delle persone.
– Art. 12 –
Quando per ragioni tecniche e funzionali non si possono eliminare o allontanare dal binario gli ostacoli fissi trovantisi a distanza inferiore a metri 1.50, gli ostacoli stessi, ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori, devono essere opportunamente segnalati.
– Art. 13 –
La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con un ciclomotore a motore spento è ammessa solo per esigenza e nell’interesse dell’esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazione e con l’osservanza di particolari norme cautelative fissate dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, purchè esista pista adatta.
La circolazione con mezzi motorizzati è di regola vietata. Peraltro, nel caso esistano in piazzali ferroviari o lungo le linee piste adatte alla circolazione di mezzi motorizzati, la circolazione dei mezzi predetti può essere consentita nei limiti delle disposizioni di carattere locale.
– Art. 14 –
Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria e ai lavori connessi ai servizi di vigilanza della linea in galleria si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33, 66, 67, 68 e 69 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320.
I tratti di galleria chi i lavoratori debbono percorrere per raggiungere i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati con mezzi di illuminazione fissi indipendenti dai mezzi di illuminazione portatili, quando esistano sentieri pedonali in normali condizioni di percorribilità.
Nelle gallerie ove vi sia pericolo di caduta di materiali dall’alto i lavoratori e coloro che per necessità di servizio accedano in galleria devono essere muniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.
– Art. 15 –
Le prescrizioni di cui al Capo V del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, non sono applicabili ai ponteggi metallici di proprietà delle Ferrovie dello Stato.
Le verifiche e i controlli di tali ponteggi sono affidati all’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
– Art. 16 –
Quando si eseguono lavori sui binari in esercizio o nelle immediate adiacenze, checomportino l’occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o anche della sola sagoma libera di transito, deve essere predisposta una apposita organizzazione protettiva per le persone addette ai lavori per assicurarne l’incolumità al passaggio dei treni.
Istruzioni di dettaglio saranno emanate dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato basandosi essenzialmente:
– sul conseguimento della conoscenza precisa e tempestiva della circolazione dei treni sul binario interessato dai lavori ed eventualmente su quello attiguo;
– oppure sulla predisposizione di apposite segnalazioni, a distanza e nell’ambito del cantiere, con l’impiego di opportuni e sicuri meccanismi di allarme o di altri mezzi adeguati alla complessità del cantiere, alla velocità dei treni circolanti ed alle caratteristiche ambientali e meteorologiche.
Nelle linee a doppio binario, l’organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio dei treni su ambedue i binari, anche se il binario interessato dai lavori è uno solo.
La presenza di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate adiacenze deve essere, in ogni caso, segnalata con appositi segnali ai treni provenienti da ambedue i lati.
Quando si eseguono lavori che, anche momentaneamente, interrompono la continuità del binario o ne pregiudicano l’efficienza o la stabilità, devono, inoltre, esporsi i prescritti segnali di arresto da ambedue i lati di provenienza dei treni.
– Art. 17 –
Durante l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 16 il personale incaricato dei servizi di protezione deve indossare apposito indumento segnaletico.
CAPO III
ROTABILI
– Art. 18 –
Sugli organi, apparecchi, dispositivi ed impianti elettrici dei rotabili ferroviari non sono richieste le indicazioni di cui agli artt. 233 ultimo comma, 269, 287 terzo comma, del D.P.R.
27.aprile.1955, n. 547.
La deroga, prevista dal secondo comma dell’art. 287 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, relativa alla protezione contro il contatto accidentale ai conduttori ed elementi in tensione, vale anche per i quadri di distribuzione e di manovra in opera sui rotabili.
– Art. 19 –
La prescrizione di cui all’art. 240 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, relativa alla protezione delle pareti esterne a temperatura elevata, non è applicabile ai rotabili ferroviari.
– Art. 20 –
Le norme previste dall’art. 249 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, relative ai recipienti per il trasporto dei liquidi pericolosi e nocivi non si applicano a quelli trasportati a mezzo veicoli ferroviari per i quali dovranno essere osservate apposite norme emanate dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
– Art. 21 –
Le norme di cui ai Capi I, II, III e IV del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, non si applicano al trasporto ferroviario di materie e prodotti pericolosi e nocivi, per il quale debbono essere osservate le norme del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, di cui alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
– Art. 22 –
Nei rotabili ferroviari, ove non riesca possibile per particolari esigenze, ottemperare alle norme di cui agli artt. 267, 304 e 306 punto c) del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, devono essere adottate idonee misure e cautele.
– Art. 23 –
Le protezioni contro il contatto accidentale dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione di cui agli artt. 276, 277, 278 e 279 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, non sono necessarie sui rotabili, purchè siano adottati idonei mezzi sostitutivi.
– Art. 24 –
Le norme di cui agli artt. 288, 289, 290 e 292 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, non si applicano ai circuiti elettrici in opera sui rotabili, escluse le sottostazioni ambulanti.
– Art. 25 –
Le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono di regola essere eseguite sui binari specificatamente designati, non interessanti alla circolazione dei veicoli e dotati di appositi dispositivi atti a garantire l’indipendenza da quelli in circolazione.
Quando ciò non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui binari di circolazione con l’adozione di adeguate cautele stabilite dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
Durante le operazioni di visita o di riparazione, devono essere osservate le norme ed usate le attrezzature specifiche previste dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, al fine di impedire infortuni al personale.
– Art. 26 –
Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele, affinchè tali organi non possano essere messi in moto da altre persone o mezzi.
– Art. 27 –
I bagagliai,i postali ed altri veicoli di servizio devono essere muniti, in corrispondenza delle porte scorrevoli, di barre di sicurezza o di altri dispositivi di protezione atti ad impedire la caduta di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere munite di dispositivi di bloccaggio nelle posizioni estreme di chiusura ed apertura.
Le scalette, i montatoi e i praticabili dei rotabili devono essere atti a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di scivolamento.
Le scale in dotazione ai rotabili devono essere costruite secondo criteri stabiliti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
CAPO IV
LINEE ELETTRICHE
– Art. 28 –
La costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica è regolata da disposizioni emanate dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
L’altezza minima del piano del ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a metri 4.40.
– Art. 29 –
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione fino a 25 KVolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 KVolt.
– Art. 30 –
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 313, dall’art. 314 e dal primo comma dell’art. 318 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è ammesso l’uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 Volt e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari e all’interno dei rotabili, purchè siano adottati i seguenti provvedimenti:
– realizzare un isolamento supplementare;
– impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
– Art. 31 –
In apposite istruzioni emanate dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato devono essere stabilite le norme di comportamento del personale, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, in relazione dell’attività da essi espletata.
In particolare le dette istruzioni devono specificare le istruzioni che il personale deve osservare nello svolgimento di attività proprie dell’esercizio ferroviario e di quelle ad esso strettamente connesso.
– Art. 32 –
In caso di sinistri o di circostanze eccezionali è data facoltà ai dirigenti delle squadre di soccorso di derogare, ove indispensabile, all’applicazione delle norme contemplate dalla presente legge salvo prendere tutte le precauzioni adeguate ai casi specifici che potranno presentarsi, agli effeti antinfortunistici.
– Art. 33 –
In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonchè per l’esercizio e la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonchè le cautele suggerite dall’esperienza.
Il controllo sull’osservanza delle vigenti disposizioni è affidato allìAzienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione ( per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori) dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi nonchè del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.
– Art. 34 –
La composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’art. 393 del D.P.R. 27.aprile.1955, n.547, è integrata da tre esperti designati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.
– Art. 35 –
La vigilanza sull’applicazione delle presenti norme è affidata congiuntamente all’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e agli ispettorati del lavoro. Con decreto del Ministro per i Trasporti e lAaviazione Civile, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, saranno stabilite norme intese a coordinare l’azione degli organi ispettivi della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro.
– Art. 36 –
Le verifiche e i controlli per l’accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati all’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Il direttore generale determinerà le modalità per l’esercizio delle verifiche e dei controlli nonchè le relative documentazioni.
– Art. 37 –
Presso gli impianti soggetti alle presenti norme deve essere tenuto un registro, nel quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi al dipendente personale. Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica dell’infortunato le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa lavori.
Sul medesimo registro vanno annotati, altresì, i casi di malattie professionali.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli organi ispettivi dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro.
Il registro infortuni deve essere conservato per diciotto anni.
– Art. 38 –
L’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato provvede alla rilevazione, eleborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, verificatesi negli impianti soggetti alle presenti norme, secondo i criteri generali fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’Azienda predetta, inoltre, comunicherà agli ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità da concordare con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le notizie sugli infortuni e le malattie professionali verificatesi ed altri dati che potranno essere richiesti, utili allo studio del fenomeno infortunistico.
– Art. 39 –
Con decreto del Ministro per i Trasporti e l’Aviazione Civile, di concerto con il Ministro delLlavoro e dellaPprevidenzaSsociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’art. 34, sarà stabilito il periodo di tempo entro cui dovranno essere applicate le disposizioni della presente legge, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai settori per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengono adottate idonee misure di sicurezza.
– Art. 40 –
Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, l’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumenre impegni sino a concorrenza della somma complessiva di £ 4000 milioni ed a finanziare le relative spese – previste in ragione di £ 2600 milioni per l’anno 1974 e di £ 1400 milioni per l’anno 1975 – rispettivamente con disponibilità del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per l’anno finanziario 1974 e con i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell’anno 1974.
– Art. 41 –
Con decreto del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile saranno stabiliti i tempi di effettiva applicazione delle norme della presente legge, in relazione allo sviluppo delle opere e delle forniture da eseguire ai sensi dell’articolo 40.
L’applicazione stessa dovrà avere luogo entro un triennio dal termine dell’ultimo anno del biennio di cui all’art. 40. Decorso tale termine le norme predette troveranno, comunque, automaticamente applicazione.
– Art. 42 –
Entro un biennio dall’entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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