Legge n. 236 del 19 giugno 1993 (testo vigente)
EPIGRAFE
DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116). – Decreto convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio 1993, n.167). – Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
PREAMBOLO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell’occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto-legge:
ARTICOLO 1
Fondo per l’occupazione.
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il
Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di
politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a ) nelle aree individuate ai
sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88
così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b ) nelle aree
che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto
previsto dall’art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
commissioni regionali per l’impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione
delle Comunità europee (1).
1- bis . Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
a ) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole
impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
b ) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
c ) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di
deindustrializzazione;
d ) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata
valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (2).
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno
dell’occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di
opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare,
prevedono l’erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità
lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono
comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (3).
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le
aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in
base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente
articolo sono attribuiti con provvedimento dell’ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino
la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l’ordine di
presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata
entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici
sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle
imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio
con i contributi previdenziali, ove possibile (4).
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di
lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono
collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell’organico
calcolato sulla media dell’ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono
intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali,
nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all’articolo 25, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (4).
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative
riguardanti l’occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (4).
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
commissioni regionali per l’impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica
nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, diretti all’incremento dell’occupazione, per progettare modelli e
strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche
delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (5).
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l’occupazione, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione
di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (6).
7- bis . I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di
informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di
lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l’impiego
comunitari, verranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate
ed appositamente autorizzate a tal fine (7).
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi
per l’anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.
(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione e dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge
8 agosto 1995, n. 341.
(4) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito
in legge 8 agosto 1995, n. 341.
(5) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(6) A norma dell’articolo 4, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28
novembre 1996, n. 608, il fondo di cui al presente comma, è incrementato per lire 230
miliardi per l’anno 1995. Successivamente l’articolo 13, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto un ulteriore incremento del fondo
di 170 milioni di euro per l’anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007. Per un ultimo incremento del Fondo di cui al presente
comma, vedi l’ articolo 63, comma 6 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, non ancora convertito
in legge.
(7) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 17, del D.L. 1° ottobre
1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
ARTICOLO 1 BIS
Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi (1).
[1. Una quota del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, non superiore al 10 per
cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione
tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei beni culturali, del turismo,
della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1,
2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi
strutturali dell’Unione europea, e successive modificazioni, nonchè nel settore dei servizi
socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di
gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli anziani non
autosufficienti (2).
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel
settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone
handicappate in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità giovanile, di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come
modificato dall’art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le
proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle
cooperative di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali
operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all’articolo 1, comma 3, per
ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all’articolo 4,
comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate
all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio (3).]
(4)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, come
modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in sede di conversione e successivamente
dall’articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 16, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito
in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 27, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 24 aprile 2000, n. 185,
con la decorrenza prevista nel comma 1 del medesimo articolo 27.
ARTICOLO 1 TER
Fondo per lo sviluppo (1).
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi
dell’art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove
iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente, con priorità per
l’attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere
azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell’efficienza
complessiva dell’area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture
tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione
finanziaria di lire 75 miliardi per l’anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1994 e 1995.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro, e sentito il
Comitato di cui all’art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può
avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti
dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell’art. 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, converito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonchè della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per
l’erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione di programmi di
politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 e
successive modificazioni.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l’anno
1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 2
Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell’occupazione.
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli
di occupazione, istituito con l’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel
comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi
per l’anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse
dal Mediocredito centrale ai sensi dell’art. 2, lettera a ), della legge 28 novembre 1980, n.
782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di
cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito
dall’art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti
dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative
mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali
e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti
15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30
e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di
lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall’art.
1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (1).
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a
prescindere dallo stato di crisi dell’impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano
rilevare, in tutto o in parte, l’azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui
all’art. 14, comma 1, lettera a ), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3- bis . Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell’art. 14 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (2).
3- ter . Il comma 1 dell’art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:
” 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all’art. 14 le
società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l’80 per cento da cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale
percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che
gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59″ (2).
[ 4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate
dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di
reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato di cui all’art. 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti
occupazionali derivanti dall’attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è
istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75
miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.] (3)
[ 5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui
al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.] (3)
6. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di
promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree
di crisi siderurgica di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l’occupazione, i compiti di intervento nel settore
bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e
successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola,
nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di
programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall’art. 2, comma 2, della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
[ 8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell’occupazione in azienda del
settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100
dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell’agricoltura e delle
foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.] (4)
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell’area
torrese e stabiese e dell’area di Airola, la Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale un programma di interventi nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè
al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità
di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi,
nell’ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
9- bis . Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni EmiliaRomagna e Toscana per i comprensori dell’Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei
settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell’agricoltura. Per le
finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di
lire per ciascuna delle due regioni, nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9 (5).
(
4- bis . Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all’art. 6 della
legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e
prestiti (3).
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste per l’anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate
nell’anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio
di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei
programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei
lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del
1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione
di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni
ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati
prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all’art. 1, comma 4. Le
somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall’autorità di
bacino e dalle regioni, d’intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire
1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell’anno 1993, lire 450 miliardi nell’anno 1994 e lire
500 miliardi nell’anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità
previste dall’art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già
occupati nel precedente triennio. L’erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La Regione Calabria trasmette alle Camere
entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all’art. 1
della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e,
entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali
relazioni entro novanta giorni (4).
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(3) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(4) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 4
Norme in materia di politica dell’impiego.
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative
di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro,
quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell’art. 2 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n.
108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non
fruiscano dell’indennità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’iscrizione, che non
dà titolo al trattamento di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere
richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l’impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a
quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all’ufficio regionale del lavoro per
gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (1) (2).
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all’art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e che non beneficiano dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della predetta
legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi 1
e 2, per coloro che hanno diritto all’indennità in base all’età e all’ubicazione dell’unità
produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non
abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti, salvo che l’assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale,
che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che
abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi,
anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento,
sono concessi i benefici di cui all’art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati
nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento
dell’assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalità dei lavoratori. All’art. 20, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono soppresse, le parole da “nonchè quelli” a “d’integrazione salariale”.
4. All’art. 6, comma 2, lettera a ), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125″.
4. All’art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
” d -bis) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di
mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125″ (3).
5. Al comma 1 dell’art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale di cui all’art. 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui
all’art. 7″.
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti
dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’art. 5, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si
applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all’art. 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l’impiego, tenuto conto del numero
dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli
iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell’art. 5
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli
appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento del capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la
realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell’indennità di
mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7- bis . I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti
anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell’indennità di mobilità ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti
approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali (4).
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge
12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è
autorizzata l’ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per
l’anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati
rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute
a trasmettere al Ministro dell’interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall’inizio
degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del
trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l’anno 1993;
il Ministro dell’interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari
competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare,
per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,
convertito, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.
[10. Con il regolamento di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei
posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie
sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in
amministrazioni pubbliche.] (5)
[11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fino all’assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I
relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.] (5)
11- bis . I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da
pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d’obbligo previste dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L’autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale tenendo conto dell’esigenza di contemperare l’assolvimento dell’obbligo di
copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle
imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per
i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori
di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della
trasformazione della loro natura giuridica (6).
11- ter . Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro
prefettizio delle cooperative ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.
59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa
domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19 (7).
(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 2, del D.L.
20 gennaio 1998, n. 4, covertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall’articolo 2, comma 531, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio
2008.
(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(4) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(5) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(7) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione, e successivamente modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649.
ARTICOLO 4 BIS
Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni (1).
1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto
utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 7 della legge
29 dicembre 1988, n. 554, dell’art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive
modificazioni, del decreto- legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 luglio 1989, n. 261, dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,
possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche
funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di
primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità
totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi,
del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le
medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in
servizio ai sensi dell’art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell’art. 7 della
legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell’art.
10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove
selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la
partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante
valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti
individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano
l’idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei
titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata
del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al
Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche,
anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all’art. 8 del decreto-legge 15
maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato
di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
all’assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del
bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il
titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche
amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al
verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo
indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello
iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo
comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche
interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 5
Contratti di solidarietà (1) (2).
1. La riduzione dell’orario di lavoro prevista dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma
5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero,
settimanale, o mensile (3).
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una
riduzione dell’orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell’ammontare
della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al
trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è
elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l’Italia dalla CEE ai
sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l’accordo disponga
una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata,
rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di
scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall’applicazione
dell’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell’art. 1, comma 9, primo
periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di
solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è
elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all’impresa è corrisposto,
mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non
dovuto a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, converito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all’art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene
corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene
erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per
questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di
legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di
riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995 (4).
6. Ai fini di cui al comma 5, l’impresa presenta istanza, corredata dell’accordo sindacale, agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell’art. 4,
comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l’ammissione è disposta, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quaratacinque giorni dalla presentazione
dell’istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l’istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonchè
alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi
crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l’elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel
campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove
occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse
dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore
alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (5).
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all’art. 19, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale da meno di
ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95
miliardi con riferimento all’intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali
l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento;
nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui
al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell’impresa, l’ispettorato del lavoro
territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione
del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle
gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all’art. 1, comma 5.
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo
4, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito
in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(4) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi
dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre
1996, n. 608.
(5) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge 19 luglio 1994, n. 451.
ARTICOLO 5 BIS
Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano (1).
1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti
appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative
riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 6
Misure per la tutela del reddito.
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza
del rapporto di lavoro.
2. Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” di cui al comma 1 dell’art. 10 e al comma 2
dell’art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata
dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale
approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
[3. Le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche
ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.]
(1)
[4. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non vengono computati ai
fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’art. 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di
mobilità (2).] (3)
[ 5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’art. 9 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità,
rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento
a corsi di formazione professionale (4).] (5)
5- bis . All’art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle
mansioni prese in considerazioni” (6).
5- ter . Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per
l’impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per
l’impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a
conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto
alla ricollocazione al lavoro (5).
5- quater . Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5- ter , oltre ad
informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono,
d’intesa con le commissioni regionali per l’impiego ed in collaborazione con le regioni, i
progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi (6).
5- quinquies . Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e le agenzie regionali per l’impiego predispongono una relazione sull’attività
svolta e sui risultati ottenuti che è tramessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
alle commissioni regionali per l’impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL (6).
6. L’art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della
predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla
legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell’assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
All’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della
pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di
opzione a favore del trattamento di mobilità l’erogazione dell’assegno o della pensione di
invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di
sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all’ammontare della relativa
anticipazione del trattamento di mobilità (7) (8).
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l’indennità di mobilità, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di
pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa
legge 23 luglio 1991, n. 223.
8- bis . A decorrere dal 1° febbraio 1991, l’art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio
alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA)
dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA)
n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968 e successive modificazioni (9).
8- ter . L’esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza
ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei
lavoratori per esigenze connesse con l’attività lavorativa, si applica anche per i periodi
anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto (9).
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e
successive modificazioni, nonchè per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui
al comma 6 del richiamato art. 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo
non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l’iscrizione
degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa
indennità.
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7
l’applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla
data dell’11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da
imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e
dell’industria minero-metallurgica non ferrosa, nonchè nelle aree di declino industriale
individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. [Per i
lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di
anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l’applicazione dell’art. 7,
comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque
anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità] (10).
10- bis . La determinazione dei requisiti di età di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di
pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (11) (12).
[11. La determinazione dei requisiti di età di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di
pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.] (13)
12. I lavoratori di cui all’art. 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle
liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del
trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del
trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi (14).
13. I lavoratori di cui all’art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle
liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per
un ulteriore periodo di sei mesi (14).
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed
iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini non occupati, iscritti nelle liste di
collocamento, per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all’art. 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si
applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal
lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo,
nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche
e private (15) (16).
15- bis . L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, lettera a ), della legge 26
luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato comma 2,
lettera i ), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo
di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I
comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31
ottobre 1993, per conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI) (17).
15- ter . Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione
all’andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina
mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di
ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel
corso dell’anno 1992 e nel primo trimestre dell’anno 1993, individuando, nell’ambito delle
eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio (17).
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l’art. 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito
dall’art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse
modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17- bis . All’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
“4- bis . Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al
personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e
successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel
corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio
del trattamento di mobilità.
4- ter . Ferma restando la previsione dell’art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e
limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di
liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione
anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze
personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del
trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’inizio del
trattamento di mobilità (17).
17- ter . In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione
dell’indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento,
la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31
dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all’art. 1 del presente
decreto (17).
(1) Comma abrogato dall’articolo 85, comma 2, lettera k), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(3) Comma abrogato dall’articolo 85, comma 2, lettera k), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(4) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 85, comma 2, lettera k), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(7) Comma modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, come
modificato dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno 1995, n. 218 (in Gazz. Uff., 7 giugno, n.
24), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell’assegno o
della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e
con gli effetti previsti dagli articoli 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16
maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451.
(9) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(10) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(11) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(12) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo
5, comma 7, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, come modificato dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, in sede di conversione.
(13) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(14) A norma dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito in legge 4
dicembre 1993, n. 501, i lavoratori di cui al presente comma, beneficiano di un ulteriore
periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza
dei medesimi.
(15) Comma modificato con Comunicato 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120) e
successivamente dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione.
(16) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’articolo 1, comma 13, del D.L.
21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647 e l’articolo 9, comma
3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30.
(17) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 7
Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
1. Il comma 4 dell’art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
” 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l’eventuale domanda
di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal
primo comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all’ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione ed all’ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti.
Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del
predetto art. 7.”.
1- bis . Dopo il comma 2 dell’art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:
“2- bis . Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su istanza dell’azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga,
dispone, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi
assegni per il nucleo familiare ove spettanti” (1).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo previsto dall’art. 15, comma 52, della legge 11 marzo
1988, n. 67, per “nuove assunzioni” sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio
diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di
amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma
52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35,36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive
modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il
settore dell’editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n.
223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416
e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore
delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende
interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle
aziende funzionalmente collegate [, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro] (2).
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il
1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale,
di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari
o inferiore a 100, ove si riscontri l’esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella
realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà
anche esterne non imputabili alla volontà dell’azienda (3).
6. Nelle aree di cui all’art. 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali
ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni
dell’attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta
dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi
consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi
i ventiquattro mesi in un triennio (4).
6- bis . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere
ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che,
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.
675 e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della
stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa
o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa [e che, per tutte
le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991] (5).
6- ter . Le disposizioni di cui al comma 6- bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle
disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione di cassa integrazione
guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, e 8 agosto
1972, n. 464 e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge
6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n.
795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già
collocati in mobilità (5).
6- quater . Ai lavoratori di cui ai commi 6- bis e 6- ter del presente articolo è concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 22, comma 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni (6).
6- quinquies . Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l’INSAR. Agli oneri
conseguenti all’avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il
conferimento di lire 40 miliardi all’INSAR per il 1993 (6).
6- sexies . Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di
cui al comma 6- quinquies . Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro (6).
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 3 dell’art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e
alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si
applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI
approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli
anni 1993, 1994 e 1995 (7) (8).
8. All’art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da “di
omologazione” sino alle parole “dei beni” sono abrogate; Al medesimo comma, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti periodi: “Il trattamento straordinario di integrazione salariale
è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione
dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento”.
9. L’art. 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:
“Art. 2- ter ( Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell’INSAR ). – 1. La società
Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all’assunzione dei lavoratori in esubero
dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione
della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle
medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall’INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle
imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i
lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all’art. 5, primo comma, del decreto-legge
9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è
riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 22, comma 6,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, indica, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero
dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro
territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.”.
10. Per l’anno 1993 i trasferimenti dello Stato all’INPS a titolo di trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.
10- bis . All’art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole:
“cooperative costituite” sono inserite le seguenti “o che abbiano iniziato l’attività” (9).
10- ter . Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata
dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per
l’attività del commissario (9).
(1) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(3) A norma dell’articolo 4, comma 7, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28
novembre 1996, n. 608, il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, di cui al presente
articolo, è incrementato a 43 miliardi di lire, e il termine del 31 dicembre 1994, si intende
riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell’impresa.
(4) Comma modificato dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, come
modificato dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.
(5) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione e successivamente modificato dall’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 9
ottobre 1993, n. 404, come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, in sede di
conversione.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(7) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(8) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’articolo 2, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’articolo 4, comma 15, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(9) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 8
Norme in materia di licenziamenti collettivi.
1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all’art. 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
” 3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’art. 5, commi 4 e 5, si
applica solo alle imprese di cui all’art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma
4, è dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento
iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.”.
2. Nell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono
essere garantiti i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il
comando o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad altra per una durata
temporanea.
4. La disposizione di cui all’art. 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all’art. 4,
comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della
procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima,
salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma 9.
4- bis . Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all’art. 7 della legge 8 agosto
1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n. 223, si considerano acquisti con riferimento anche all’attività espletata presso
l’impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l’anno 1994 e
in lire 2.700.000.000 per l’anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo
concesso alla Regione Calabria di cui all’art. 3, comma 9, del presente decreto (1).
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell’attività di unità produttive con oltre
cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive
appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel
campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, il
trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell’impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non
superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell’arco di un
quinquennio, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di
collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di
durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in
tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La
sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è
disposta senza meccanismi di rotazione.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI
l’avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della
propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all’INPS a titolo di
integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4 ed al comma 4 dell’art. 5 della legge 23 luglio
1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di
cui al medesimo art. 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire
l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (2).
(1) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(2) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 9
Interventi di formazione professionale.
1. Per l’analisi e l’approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di
indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono
stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20
miliardi di lire, per la realizzazione, d’intesa con le commissioni regionali per l’impiego, di
servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione
straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in
attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchè servizi di informazione e di orientamento
sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello
stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie
per l’impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome
possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento
o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro
inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14
febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione
o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non
inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale
destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e
gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori,
ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto
la formazione professionale. [Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere
erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le
regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può
prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell’impresa. Tale clausola
limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra
gravando l’onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere
ai fondi comunitari] (1).
3- bis . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome
approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per
oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste
di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale
attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda
dell’interessato, dalla commissione regionale per l’impiego competente per territorio entro il
termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l’attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di
cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la
graduatoria delle liste di collocamento (2).
4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la
formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti
degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre
1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 (3).
5. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori
entrate costituite dall’aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell’art.
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all’articolo
medesimo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo.
6. All’integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all’art. 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale
rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per
il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all’art. 1 della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma
5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31
gennaio di ciascun anno, al CIPE l’ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al
comma 5, in misura pari a due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per
i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati
dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le
regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo
appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
commissione centrale per l’impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonchè quelli di cui all’art. 17, comma terzo,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l’impiego, di cui è
membro di diritto il dirigente generale preposto all’ufficio centrale per l’orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione
professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell’ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti
nel bilancio di previsione per l’anno 1992 e seguenti della gestione per l’integrazione del
finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all’art. 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall’art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti
iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell’ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei
residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le
disponibilità risultanti dall’eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi
pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo,
nonchè l’art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell’onere derivante dall’attuazione, nell’anno 1992, degli
interventi per promuovere l’inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi
ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all’art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell’importo di lire 100 miliardi per l’anno
medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all’art.
26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
[14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di
formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva
comunicazione all’ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla
commissione regionale per l’impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato
presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in
mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli
(3).] (4)
[15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai
sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione
con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (5).] (6)
[16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico
e si realizzano:
a ) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze
di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di
apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro
interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed
organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti
alle categorie protette, portatori di handicap (7);
b ) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo
iter , o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in
mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata
non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di
apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i
datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile
didattico ed organizzativo delle attività (8);
b-bis ) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi
post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste
nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di
convenzioni o accordi tra l’amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni
interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e
degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende
interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi
accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono
valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari
finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari (9).] (10)
[17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati
rapporti, compresa l’individuazione del tutor , delle sue caratteristiche e degli oneri economici
per l’eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri
definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale (11).] (12)
[18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture
assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in
Italia anche nell’ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità
da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e dell’interno (13).] (14)
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(2) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(4) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
(5) Così rettificato con Comunicato 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120).
(6) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
(7) Lettera sostituita dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(8) Lettera modificata dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(9) Lettera aggiunta dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(10) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
(11) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
(12) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
(13) Così rettificato con Comunicato 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120).
(14) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
ARTICOLO 9 BIS
Lavoratori stagionali (1).
1. Il comma 2 dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
” 2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi previste dall’art. 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell’assunzione
presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà
di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le
assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall’art. 25,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 9 TER
Disposizioni per l’ENI S.p.a (1).
1. A seguito della trasformazione dell’ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei
previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l’ENI s.p.a. può
predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le
società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data
comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in
possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di
anzianità viene erogato con una maggiorazione dell’anzianità contributiva e assicurativa pari
al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni
regolanti la suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell’età
pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende
di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L’ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate,
provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all’INPS e all’INPDAI. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’INPS e all’INPDAI si estingue nell’ultimo
giorno del mese in cui l’azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L’ENI s.p.a e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di
anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma
pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per i fondi
medesimi sull’ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata,
ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla
richiesta all’INPS e all’INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari
importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli
interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell’anno.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 9 QUATER
Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici (1).
1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive
modificazioni, attualmente in servizio, nonchè quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18
aprile 1993, che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a ) e b ), dell’art. 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della
pensione di anzianità con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.
La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai
dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile
1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal
1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un’indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni,
nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati
eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell’indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il
contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta
anzianità. L’indennità è corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2,
nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono
trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari,
rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell’accantonamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di
conversione.
ARTICOLO 10
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9,
complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
a ) quanto a lire 110 miliardi per l’anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 81;
b ) quanto a lire 138 miliardi per l’anno 1993, a lire 95 miliardi per l’anno 1994, a lire 62
miliardi per l’anno 1995, a lire 47 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l’anno
1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all’art. 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;
c ) quanto a lire 125 miliardi per l’anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l’anno 1997, mediante
utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all’art. 9, comma 5;
d ) quanto a lire 15 miliardi per l’anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti all’INPS dall’art. 6, comma 15 (1);
e ) quanto a lire 9 miliardi per l’anno 1993, a lire 18 miliardi per l’anno 1994 ed a lire 23
miliardi a decorrere dall’anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all’INPS
dall’art. 8, comma 1;
f ) quanto a lire 122 miliardi per l’anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
assicurate dall’art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
g ) quanto a lire 103 miliardi per l’anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, all’uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30
miliardi, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire
32 miliardi, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a ), b ) e c ), sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
necessarie per l’applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.
(1) Così rettificato con Comunicato 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120).
ARTICOLO 11
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Leave a comment
Devi essere connesso per inviare un commento.
Be the first to comment on "Legge n. 236 del 19 giugno 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”"