REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.
TITOLO I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SANITARIA.
CAPO I. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Suppl. ord. in Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186)
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1)
(1) Vedi, ora la l. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale e il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 di riforma del sistema sanitario nazionale. [TESTO UNICO]
Preambolo
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
Articolo 1
Art. 1.
[La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l’interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l’amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l’interno] (1). (1) Articolo da ritenersi superato per effetto dell’entrata in vigore della l. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, il cui riordino è avvenuto con d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Art. 2.
(Omissis) (1). (1) Recava disposizioni superate a seguito dell’entrata in vigore della l. 13 marzo 296, istitutiva del Ministero della sanità e in conseguenza dell’istituzione delle regioni e della riforma sanitaria.
Art. 3.
I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere tatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera propria per gli scopi anzidetti.
Art. 4.
All’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell’ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni. é fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l’obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all’uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (1), competente per territorio, e approvate dal prefetto. (1) Ora, ordine professionale.
Art. 5.
Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d’integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell’adempimento di tali servizi.
Art. 6.
La direzione generale della sanità pubblica (1) e costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell’istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi nello Stato. (1) Le competenze sono ora del Ministero della sanità.
Art. 7.
L’istituto di sanità pubblica (1) comprende i seguenti reparti: 1) laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all’igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2) laboratorio di chimica applicata all’igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari; 3) laboratorio di fisica applicata all’igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4) laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5) laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica; 6) indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell’abitato; 7) laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8) biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l’interno (2), di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati (3). (1) Ora, Istituto superiore di sanità. (2) Ministro della sanità. (3) Articolo così modificato dall’art. 1, r.d.l. 28 febbraio 1935, n. 212. L’attuale struttura dell’Istituto è contenuta nel d.lg. 30 giugno 1993, n. 267 e nel d.P.R. 21 settembre 1994, n. 754.
Art. 8.
Nell’istituto di sanità pubblica (1) hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all’amministrazione dello Stato. (1) Ora, Istituto superiore di sanità.
Art. 9.
[I programmi dei corsi, indicati nell’articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica (1), sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell’istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica (1) può intervenire ai lavori di detta commissione. Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica (2), di grado non inferiore al 7º, esercita le funzioni di segretario] (3). (1) Ora, Ministro e Ministero della sanità. (2) Ora, un funzionario delle carriere del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata. (3) Vedi, ora, per l’ordinamento e il funzionamento, la l. 7 agosto 1973, n. 519, il d.lg. 30 giugno 1993, n. 267 e il d.P.R. 21 settembre 1994, n. 754.
Art. 10.
Per l’ammissione ai corsi di perfezionamento nell’istituto di sanità pubblica (1), il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d’iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l’interno (2) di concerto con quello per le finanze. L’importo delle tasse è devoluto all’erario. (1) Ora, Istituto superiore di sanità. (2) Ministro della sanità.
Art. 11.
Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l’autorizzazione del Ministro per l’interno (1), all’istituto di sanità pubblica (2) da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. L’istituto di sanità pubblica (2), previa autorizzazione del Ministro per l’interno (1), può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l’interno (1), di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all’erario a titolo di rimborso di spesa. (1) Ministro della sanità. (2) Ora, Istituto superiore di sanità.
Art. 12.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 13.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 14.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 15.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 16.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 17.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 18.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 19.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 20.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 21.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 22.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 23.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.
Art. 24.
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto (1) di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell’autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l’acquisto, l’adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell’art. 40, su tutto ciò che riguarda l’igiene e la sanità pubblica; g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; h) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali; l) redige la relazione annuale sull’andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale e dell’art. 4 del codice di procedura penale. Quando nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto. (1) Ora, Regione.
Art. 25.
Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio suddetto all’ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 2, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Art. 26.
Il veterinario provinciale fa parte dell’ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto: a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria; b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali; c) informa il prefetto sull’andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l’igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica; d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l’applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni; e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipii, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio; f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali; g) redige la relazione annuale sull’andamento del servizio veterinario della provincia (1). (1) Vedi, ora, l’art. 1, ultimo comma, d.P.R. 11 febbraio 1961, n.264.
Art. 27.
Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l’estensione della provincia stessa e la quantità dal bestiame in essa esistente lo richiedano (1). Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio suddetto al direttore dell’Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità (2). (1) Vedi, ora, l’art. 1, ultimo comma, d.P.R. 11 febbraio 1961, n.264. (2) Comma così sostituito dall’art. 3, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Art. 28.
Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell’amministrazione della sanità pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto (1) mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto (1) secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell’interno (2). (1) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (2) Ministero della sanità.
Art. 29.
Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima (1). Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso (2). Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l’ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall’autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell’art. 358. (1) Approvato con r.d. 29 settembre 1895, n. 636, e, per l’ambito internazionale, con d.P.R. 31 luglio 1954, n. 861. (2) Vedi ora l’art. 1238 c.nav.
Art. 30.
Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni (1). (1) Vedi, ora, la l. 9 febbraio 1963, n. 82.
Art. 31.
Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell’apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l’interno (1) di concerto con quello per l’aeronautica (2). (1) Ministro della sanità. (2) Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 32.
Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto (1). Detti veterinari debbono proibire l’ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l’uscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo. La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico. é fatta eccezione per i soli animali importati per l’alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita. Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all’entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto. I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso (2). Salva l’applicazione dell’articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l’esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l’obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza (3). Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l’animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (3). L’esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l’importazione ed il transito dei suddetti animali (3). (1) Le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto in base a questa norma sono state devolute alle Regioni, ex art. 31, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (2) Vedi gli artt. 45-62 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. (3) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 31 gennaio 1969, n. 13.
Articolo 33
Art. 33.
I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi (1). Il prefetto (1) può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi. Ai consorzi, preveduti in questi articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale (34), in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo. Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto (1) può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto. Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto (1) ed approvato dal Ministro per l’interno (2), sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari. (1) Ora, Regione. (2) Ministro della sanità.
Articolo 34
Art. 34.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 35
Art. 35.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 36
Art. 36.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 37
Art. 37.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 38
Art. 38.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 39
Art. 39.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sulla nomina e l’assunzione degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 40
Art. 40.
L’ufficiale sanitario: a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale; b) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà (1) e al medico provinciale; c) denuncia al podestà (1) e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale e dell’art. 4 del codice di procedura penale; d) riferisce sollecitamente al podestà (1) e al medico provinciale tutto ciò che, nell’interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti; e) assiste il podestà (1) nell’esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall’autorità comunale, sia dalle autorità superiori; f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale. (1) Ora, Sindaco.
Articolo 41
Art. 41.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 42
Art. 42.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 43
Art. 43.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 44
Art. 44.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 45
Art. 45.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 46
Art. 46.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 47
Art. 47.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 48
Art. 48.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 49
Art. 49.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 50
Art. 50.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 51
Art. 51.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 52
Art. 52.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 53
Art. 53.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 54
Art. 54.
(Omissis) (1). (1) Articolo recante norme sullo statuto economico e di carriera degli ufficiali sanitari. Vedi, ora, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Articolo 55
Art. 55.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 56
Art. 56.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 57
Art. 57.
Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell’albo dei sanitari della provincia. Il decreto del prefetto contiene l’indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce. Il provvedimento del prefetto è definitivo. L’assunzione dell’incarico è obbligatoria. Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a 1.000.000. Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell’art. 256, le disposizioni prevedute nell’ultimo comma dell’articolo stesso.
Articolo 58
Art. 58.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 59
Art. 59.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza e la vigilanza veterinaria spetta ora alle Regioni.
Articolo 60
Art. 60.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza e la vigilanza veterinaria spetta ora alle Regioni.
Articolo 61
Art. 61.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza e la vigilanza veterinaria spetta ora alle Regioni.
Articolo 62
Art. 62.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza e la vigilanza veterinaria spetta ora alle Regioni.
Articolo 63
Art. 63.
(Omissis) (1). (1) Le competenze sono ora delle Aziende sanitarie locali.
Articolo 64
Art. 64.
(Omissis) (1). (1) Le competenze sono ora delle Aziende sanitarie locali.
Articolo 65
Art. 65.
(Omissis) (1). (1) Le competenze sono ora delle Aziende sanitarie locali.
Articolo 66
Art. 66.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 67
Art. 67.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 68
Art. 68.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 69
Art. 69.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 70
Art. 70.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 71
Art. 71.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 72
Art. 72.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 73
Art. 73.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 74
Art. 74.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 75
Art. 75.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 76
Art. 76.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 77
Art. 77.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 78
Art. 78.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 79
Art. 79.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 80
Art. 80.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 81
Art. 81.
(Omissis) (1). (1) L’assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, riabilitativa ed ostetrica è attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale e dalle Aziende sanitarie locali.
Articolo 82
Art. 82.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 83
Art. 83.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 84
Art. 84.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 85
Art. 85.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 86
Art. 86.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 87
Art. 87.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 88
Art. 88.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 89
Art. 89.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 90
Art. 90.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 91
Art. 91.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 92
Art. 92.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 93
Art. 93.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 94
Art. 94.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 95
Art. 95.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 96
Art. 96.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 97
Art. 97.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 98
Art. 98.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e artt. 47 e 68, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di riordino delle competenze.
Articolo 99
Art. 99.
é soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (1). é anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori (2). Con regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno (3), sentiti il Ministro dell’educazione nazionale (4) ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all’accertamento del titolo di abilitazione; b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette. (1) Inoltre, la professione di vigilatrice d’infanzia, ex art. 7, l. 19 luglio 1940, n. 1098. (2) Inoltre, l’arte ausiliaria di puericultrice, ex art. 12, l. 19 luglio 1940, n. 1098 e di tecnico di radiologia medica, ex l. 4 agosto 1965, n. 1103.
Articolo 100
Art. 100.
Nessuno può esercitare la professione di medico – chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell’ufficio comunale. Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurgi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 400.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 101
Art. 101.
Il prefetto (1), contemporaneamente alla denuncia dell’autorità giudiziaria per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. (1) Ora, la Regione.
Articolo 102
Art. 102.
Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 103
Art. 103.
Gli esercenti la professione di medico – chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunciare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso; b) (Omissis) (1); c) a denunciare al podestà e all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme; d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall’accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente; e) ad informare il medico provinciale (2) e l’ufficiale sanitario (2) dei fatti che possono interessare la sanità pubblica; f) (Omissis) (1). La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento (101) (99/a). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (102). L’autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato. (1) Lettera soppressa dall’art. 11, l. 22 maggio 1978, n. 194. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (3) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 104
Art. 104.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell’articolo 380, secondo comma (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 8 novembre 1991, n. 362.
Articolo 105
Art. 105.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475.
Articolo 106
Art. 106.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475.
Articolo 107
Art. 107.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475.
Articolo 108
Art. 108.
L’apertura e l’esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico (1). Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell’apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dell’autorizzazione. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute. La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell’art. 116. (1) Vedi, ora, il n. 15 della tabella A allegata al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.
Articolo 109
Art. 109.
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell’assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell’articolo stesso. L’autorizzazione è valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all’approvazione del prefetto. (Omissis) (1). I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi. (1) I commi terzo e quarto sono stati abrogati dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475.
Articolo 110
Art. 110.
L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio. La commissione indicata nell’art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l’importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.
Articolo 111
Art. 111.
L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
Articolo 112
Art. 112.
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. é vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
Articolo 113
Art. 113.
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l’art. 841 del codice di commercio (1); b) per mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo di cui nell’art. 110; c) per volontaria rinuncia dell’autorizzato; d) per chiusura dell’esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall’albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell’autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità. (1) Vedi ora l’art. 131, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
Articolo 114
Art. 114.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l’esercizio dai fini dell’istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale: a) per la fine dell’ente e della istituzione; b) per volontaria rinuncia; c) per abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell’ente (1). (1) Articolo così modificato dall’art. 1, l. 20 maggio 1960, n. 519.
Articolo 115
Art. 115.
[Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l’esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso. La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo triennio, non superiore a lire ottomila. L’indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, è determinata dalla commissione indicata nell’art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l’onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell’interno. L’importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l’introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell’art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro della sanità di concerto con quello per le finanze] (1). (1) Vedi, ora, l. 8 marzo 1968, n. 221.
Articolo 116
Art. 116.
Per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità (1), può autorizzare l’apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l’azienda per l’amministrazione delle stazioni, ovvero l’amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l’azienda separata. Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo. (1) Ora, Regione.
Articolo 117
Art. 117.
L’autorizzazione prevista nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico. Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura. Qualora, però, nel comune esista un’unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l’autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia. Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.
Articolo 118
Art. 118.
Il titolare autorizzato all’esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall’autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell’art. 120. La decadenza pronunciata in confronto dell’esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall’esercizio della succursale. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475.
Articolo 119
Art. 119.
Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale. (Omissis) (1) é demandata al sindaco, sentito l’ufficiale sanitario e in conformità delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all’apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia (2). Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l’esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 400.000 (3). (1) Comma abrogato dall’art. 22, l. 2 aprile 1968, n. 475. (2) Comma aggiunto dall’art. 22, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (3) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 120
Art. 120.
Il farmacista, autorizzato all’esercizio della succursale ai termini dell’art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione. La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell’apertura della succursale. L’obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.
Articolo 121
Art. 121.
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, previste nell’art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell’albo professionale (1). Il direttore ha l’obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all’approvazione del prefetto (2). Il provvedimento del prefetto è definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato. (1) Comma così modificato dall’art. 2, l. 20 maggio 1960, n. 519. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 122
Art. 122.
La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 123
Art. 123.
Il titolare della farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale; b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali; c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all’acquirente che la domandi. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 400.000 (1). Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall’articolo 443 del codice penale. Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell’autorizzazione ai termini dell’art. 113, lettera e). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 124
Art. 124.
Il Ministero dell’interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati: a) l’elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali; b) l’elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali (1). (1) Articolo così sostituito dalla l. 7 novembre 1942, n. 1528.
Articolo 125
Art. 125.
Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull’etichetta. é vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull’etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l’ammenda da lire 100.000 a 400.000 (1) e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese. Indipendentemente dall’azione penale il prefetto (2) può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio a termini dell’art. 113 (3). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (3) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 1º maggio 1941, n. 422 e poi modificato, da ultimo, dalla l. 9 ottobre 1964, n. 990.
Articolo 126
Art. 126.
Il prefetto (1), quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro. (1) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 127
Art. 127.
Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto (1). Se il risultato dell’ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto (1) pronuncia la decadenza dall’autorizzazione. (1) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 128
Art. 128.
I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico. La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell’art. 116. La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.
Articolo 129
Art. 129.
In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell’art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio, ed all’esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all’approvazione del prefetto (1). I provvedimenti del prefetto sono definitivi. (1) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 130
Art. 130.
Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l’interno (1), di concerto col Ministro per l’educazione nazionale (2) e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere. Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici. Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell’interno (1) e dell’educazione nazionale (2). (1) Ministro della sanità. (2) Ministro della pubblica istruzione.
Articolo 131
Art. 131.
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell’articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere. Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l’interno (1), sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato (2). (1) Ministro della sanità. (2) La materia è stata devoluta alle Regioni ex art. 12, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
Articolo 132
Art. 132.
Il Ministro per l’interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l’educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l’impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.
Articolo 133
Art. 133.
Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell’ospedale. Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell’interno, di concerto con quello dell’educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.
Articolo 134
Art. 134.
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l’insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala. La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.
Articolo 135
Art. 135.
Per l’ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente (1). Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio. Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera. Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive. Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione. (1) L’art. 1, l. 13 dicembre 1956, n. 1420 che fa riferimento all’art. 8, r.d.l. 15 agosto 1925, n. 1832, sull’istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere. Il decreto è stato interamente trasferito nel presente testo unico, e al suo art. 8 di quello corrisponde esattamente il presente articolo. Pertanto si ritenuto opportuno ivi integrarlo.
Articolo 136
Art. 136.
Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l’esercizio della professione di infermiera. Esse compiono un corso annuale che comprende: a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti; b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un’assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica. Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.
Articolo 137
Art. 137.
Il diploma per l’esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell’art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l’assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali. Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell’articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell’assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente. Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l’assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.
Articolo 138
Art. 138.
Per la costruzione delle scuole prevedute negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche. Il Ministero dell’interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
Articolo 139
Art. 139.
La levatrice deve richiedere l’intervento del medico-chirurgo non appena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera. In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l’ammenda fino a lire 100.000 (1) e nei casi gravi, anche con l’arresto fino a tre mesi, salva l’applicazione delle disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato. La levatrice ha inoltre l’obbligo di denunciare al podestà (2) e all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d’ogni infante deforme. La trasgressione a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (3). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, Sindaco. (3) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 140
Art. 140.
Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle arti medesime. I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l’interno (1), di concerto con quello per l’educazione nazionale. La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto [reale] promosso dal Ministro per l’interno (1), di concerto con quello per l’educazione nazionale (2). (1) Ministro della sanità. (2) Ministro della pubblica istruzione.
Articolo 141
Art. 141.
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo precedente o dell’attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un’arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 (1). Il prefetto (2), indipendentemente dal procedimento giudiziario per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto (2) è definitivo. (1) La sanzione originaria della multa è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 142
Art. 142.
Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell’art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.
Articolo 143
Art. 143.
Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali. Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l’impiego di gas tossici. Le autorità sanitarie possono, nell’interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.
Articolo 144
Art. 144.
L’apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l’interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità [e della corporazione della chimica] (1), tenuta presente l’opportunità dell’apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L’autorizzazione è concessa previo accertamento che l’officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l’ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell’albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell’autorizzazione. é vietata l’istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. é vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. é pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un’officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (2). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell’officina. Il provvedimento del prefetto (3) è definitivo (4). (1) Soppressa a seguito della caduta del regime fascista. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (4) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 1º maggio 1941, n. 422.
Articolo 145
Art. 145.
Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale (1) è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto (1). Se il risultato dell’ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell’officina è diffidato dal prefetto (1) a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto (1) ordina la chiusura. I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell’art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie. (1) Ora uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 146
Art. 146.
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1). I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l’esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l’indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire 400.000 (1). (1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 147
Art. 147.
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell’autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l’arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l’esercizio dell’arte o della professione. In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1). A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte fino a tre mesi. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 148
Art. 148.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 149
Art. 149.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 150
Art. 150.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 151
Art. 151.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 152
Art. 152.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 153
Art. 153.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 154
Art. 154.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 155
Art. 155.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 156
Art. 156.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 157
Art. 157.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 158
Art. 158.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 159
Art. 159.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 160
Art. 160.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 26, l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Articolo 161
Art. 161.
Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l’autorizzazione del Ministro per l’interno (1), previo accertamento che l’officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell’albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell’autorizzazione. Non è consentita l’apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. é vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. é pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (2). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell’officina. Il provvedimento del prefetto (3) è definitivo (4). (1) Ministro della sanità. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (4) Articolo così sostituito dall’art. 3, l. 1º maggio 1941, n. 422.
Articolo 162
Art. 162.
Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l’interno (1). La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico. La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica. Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia. La registrazione è revocata se risulti che nell’officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo. La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità. Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l’interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare: a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata; b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza; c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità (2). (1) Ministro della sanità. (2) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 1º maggio 1941, n. 422.
Articolo 163
Art. 163.
Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino: a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume; b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.
Articolo 164
Art. 164.
L’autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.
Articolo 165
Art. 165.
Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell’interno (1). (1) Ministro della sanità.
Articolo 166
Art. 166.
Le specialità medicinali provenienti dall’estero, pronte e confezionate per l’uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell’interno (1), a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali. A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione. (1) Ministro della sanità.
Articolo 167
Art. 167.
é data facoltà al Ministro per l’interno (1), sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell’art. 123, relativa all’obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni. é data altresì facoltà al Ministro per l’interno (1), sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all’obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l’indicazione di uso, richieda speciale cautela. Il Ministro per l’interno (1), sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all’obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all’obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell’ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell’animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l’indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista (2). (1) Ministro della sanità. (2) Articolo così sostituito dalla l. 7 novembre 1962, n. 1528.
Articolo 168
Art. 168.
I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (1). A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell’officina in cui sia stata prodotta la specialità. Il Ministro per l’interno (2), indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si trovi e può ordinare l’immediata chiusura dell’officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione. (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ministro della sanità.
Articolo 169
Art. 169.
Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 (1), e con la sospensione dall’esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell’arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 400.000 a 1.200.000 (1) e della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto (2), indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni. In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia a termini dell’art. 113. (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 170
Art. 170.
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1) (2). (Omissis) (3). Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta (2) (4). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così modificato dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (3) Comma soppresso dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (4) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 171
Art. 171.
Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1) (2). (Omissis) (3). Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta (2). Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia (4). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così modificato dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (3) Comma soppresso dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (4) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 172
Art. 172.
Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità. Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l’interno (1), indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva. Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (2). (1) Ministro della sanità. (2) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 173
Art. 173.
é vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (1) (2). (1) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 174
Art. 174.
Le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento. Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell’art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.
Articolo 175
Art. 175.
Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.
Articolo 176
Art. 176.
A cura del Ministro dell’interno (1) è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione. (1) Ministro della sanità.
Articolo 177
Art. 177.
é fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l’elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero, indicato nell’articolo precedente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 178
Art. 178.
I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico (1). Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento. (1) Vedi, ora, la tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Articolo 179
Art. 179.
Con decreto del Ministro per l’interno (1) possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia. (1) Ministro della sanità.
Articolo 180
Art. 180.
Nessuno può fabbricare senza l’autorizzazione del Ministro per l’interno (1), a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso. La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale. Il Ministro per l’interno (1), sentito il consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell’istituto di sanità pubblica, per verificarne l’innocuità, la purezza ed eventualmente l’efficacia. La spesa del controllo è a carico del produttore. (1) Ministro della sanità.
Articolo 181
Art. 181.
Lo smercio [nel regno] (1) dei prodotti indicati nell’articolo precedente, preparati all’estero, può essere autorizzato dal Ministro per l’interno (2), su parere favorevole del consiglio superiore di sanità, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali. é salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all’estero. (1) Nello Stato. (2) Ministro della sanità.
Articolo 182
Art. 182.
I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione. Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell’art. 180.
Articolo 183
Art. 183.
Quando l’uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali (1), i quali ne curano l’impiego sotto la loro vigilanza. (1) Ora, Regioni.
Articolo 184
Art. 184.
L’impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l’interno (1), sentito il consiglio superiore di sanità, anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto (2), sotto la responsabilità del dirigente l’istituto, il reparto o l’ambulatorio nel quale avviene l’impiego stesso. Dell’applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell’amministrazione o dell’ente, dal quale l’istituto, il reparto o l’ambulatorio dipendono. Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all’ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale (3). (1) Ministro della sanità. (2) Ora, Regioni. (3) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 185
Art. 185.
Il prefetto (1), sentito il medico provinciale (2), può, in qualunque momento, vietare l’impiego dei prodotti indicati nell’articolo precedente. Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell’interno e, a mezzo del podestà, al capo dell’amministrazione interessata. (1) Ora, Regioni. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 186
Art. 186.
La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l’autorizzazione dal Ministero dell’interno (1) a seguito di domanda del dirigente l’istituto, l’ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell’interessato (2). (1) Ministro della sanità. (2) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 187
Art. 187.
Il Ministero dell’interno (1) pubblica annualmente l’elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli artt. 180, 181 e 182. Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del regno (2). (1) Ministero della sanità. (2) Della Repubblica italiana.
Articolo 188
Art. 188.
Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 (1) e, in caso di recidiva, con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1). Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall’esercizio della professione da tre mesi ad un anno. Il prefetto (2), indipendentemente dall’azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l’autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell’officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati. Il provvedimento del prefetto (2) è definitivo (3). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (3) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178. Sezione VI-BIS DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI (1) (1) Sezione aggiunta dall’art. 5, l. 1º maggio 1941, n. 422, poi abrogata dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 538. Art. 188-bis. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 538.
Articolo 189
Art. 189.
I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l’interno (1). Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l’interno (1). Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (2). Il prefetto (3), indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto (3) è definitivo (4). (1) Ministro della sanità. (2) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (4) Articolo così sostituito dall’art. 6, l. 1º maggio 1941, n. 422.
Articolo 190
Art. 190.
é vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 191
Art. 191.
La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tettarelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica. Il contravventore a tali prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 192
Art. 192.
[Spetta all’autorità sanitaria centrale e all’autorità sanitaria provinciale di vigilare sull’organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti. L’ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato] (1). (1) Vedi, ora, l. 23 dicembre 1978, n. 833 e d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 193
Art. 193.
Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto (1), il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. L’autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l’apertura dei locali ove si da alloggio per mercede. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell’atto di autorizzazione, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 (2). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l’autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (1) Ora, Sindaco. (2) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 194
Art. 194.
[Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, tisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità (1). Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l’autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell’atto di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (2). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo] (3). (1) Per l’autorizzazione all’apertura degli stabilimenti balneari, vedi, ora, l’art. 24, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. (3) Vedi, ora, l’art. 43, l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 195
Art. 195.
[Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto. Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all’obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive. Il contravventore alle disposizioni predette è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000] (1) (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Vedi, ora, l’art. 43, l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 196
Art. 196.
[L’autorizzazione prefettizia prevista nell’art. 194 e quella prevista nel secondo comma dell’articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici preveduti nell’art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell’articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici] (1). (1) Vedi, ora, l’art. 43, l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 197
Art. 197.
[é vietato l’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell’autorizzazione ministeriale prevista nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1). La disposizione del primo comma non si applica per l’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti] (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Vedi, ora, l’art. 43, l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 198
Art. 198.
[I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell’acquirente al prefetto della provincia dove l’acquirente risiede. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000] (1) (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Vedi, ora, l’art. 43, l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 199
Art. 199.
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l’interno (1). L’autorizzazione è pure richiesta per l’importazione nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (2). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (1) Ministro della sanità. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 200
Art. 200.
La concessione per la ricerca e l’utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall’obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
Articolo 201
Art. 201.
é necessaria la licenza del prefetto (1), per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l’associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta (2) competente per territorio. é necessaria la licenza del Ministro per l’interno (3) per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l’interno (3). Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (4) (5). (1) Ora, del Sindaco. (2) Ora, Ordine dei medici. (3) Ministro della sanità. (4) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (5) Articolo così sostituito dall’art. 7, l. 1º maggio 1941, n. 422.
Articolo 202
Art. 202.
Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d’igiene. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1) e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 203
Art. 203.
La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell’interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall’abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa (1) e il consiglio provinciale di sanità. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (2). (1) Ora, camera di commercio. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 204
Art. 204.
La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale (1), intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell’economia corporativa (2), ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per l’interno (3), sentito quello per le corporazioni (4). (1) Ora, consiglio provinciale. (2) Ora, camera di commercio. (3) Ministro della sanità. (4) Ministro del lavoro e previdenza sociale.
Articolo 205
Art. 205.
Il regolamento deve determinare: a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse; b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie; c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso; d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico; e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali; f) le norme per l’assistenza medica e farmaceutica prevista nell’art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia; g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
Articolo 206
Art. 206.
Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà (1) apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione pubblicata nell’albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria. (1) Ora, Sindaco.
Articolo 207
Art. 207.
Ogni controversia relativa all’attivazione di nuove risaie o alla estensione prevista nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell’albo pretorio. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell’economia corporativa (1). (1) Ora, camera di commercio.
Articolo 208
Art. 208.
Il prefetto, intesi i podestà (1) dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell’economia corporativa (2), può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica. (1) Ora, Sindaco. (2) Ora, camera di commercio.
Articolo 209
Art. 209.
Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell’autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale. Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (1) (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Articolo così modificato dall’art. 26, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Articolo 210
Art. 210.
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. é invece ammessa la revisione dell’estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
Articolo 211
Art. 211.
La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell’art. 316. Il contravventore all’obbligo predetto è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 212
Art. 212.
I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi. La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette. Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali. Lo sgravio dell’imposta non dà luogo al rimborso del contributo. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Articolo 213
Art. 213.
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell’art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva. Il contravventore e punito con l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione (1). (1) La misura dell’ammenda, fissata dall’art. 1, l. 15 maggio 1954, n. 262, è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 214
Art. 214.
Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l’obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità. Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione (1). (1) La misura dell’ammenda, fissata dall’art. 1, l. 15 maggio 1954, n. 262, è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 215
Art. 215.
Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell’assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
Articolo 216
Art. 216.
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno (1), sentito il Ministro per le corporazioni (2), e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà (3), il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (4). (1) Ministro della sanità. (2) Ministro del lavoro e previdenza sociale. (3) Ora, Sindaco. (4) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 217
Art. 217.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 218
Art. 218.
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l’interno (1). I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento. (1) Ministero della sanità.
Articolo 219
Art. 219.
Il prefetto (1), sentito il consiglio provinciale di sanità e quello dell’economia corporativa (2), determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia. In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l’approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto (200). (1) Ora, Regioni. (2) Ora, camera di commercio.
Articolo 220
Art. 220.
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario (1) e sentita la commissione edilizia. (1) Ora, Regione.
Articolo 221
Art. 221.
(Omissis) (1). Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l’ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 (2). (1) Comma abrogato dall’art. 5, d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. (2) L’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 222
Art. 222.
Il podestà (1), sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. (1) Ora, Sindaco.
Articolo 223
Art. 223.
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il podestà (1), fatti eseguire dall’ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all’ufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà (1). Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l’esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l’esecuzione dei lavori predetti, il podestà (1) provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1) Ora, Sindaco.
Articolo 224
Art. 224.
I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l’obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell’articolo precedente.
Articolo 225
Art. 225.
Quando i contratti per l’esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l’obbligo di assicurare l’abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l’assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell’abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate. Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell’economia corporativa (1), le norme necessarie per l’igiene e per la tutela della salute degli operai. L’assuntore è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l’attuazione delle norme stesse. Quando l’assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l’attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l’esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l’esecuzione dei lavori sono a carico dell’assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell’assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata. Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per l’interno. (1) Ora, camera di commercio.
Articolo 226
Art. 226.
Non può essere in alcun caso permessa l’apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all’uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità. Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 400.000 (1). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 227
Art. 227.
é vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l’abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell’articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall’autorità sanitaria. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d’acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell’aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d’acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione. Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 228
Art. 228.
I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità. Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l’importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l’approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 27, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Articolo 229
Art. 229.
I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l’importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità (1). (1) Articolo così sostituito dall’articolo unico, l. 8 novembre 1956, n. 1300.
Articolo 230
Art. 230.
Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti. Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.
Articolo 231
Art. 231.
Per l’apertura degli alberghi, oltre l’autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l’autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell’ufficiale sanitario (1). Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è definitiva. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (3). (1) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale. (2) Ora, Sindaco. (3) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 232
Art. 232.
La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà (1), spetta anche all’ente provinciale per il turismo. Il podestà (1), anche su proposta dell’ente provinciale per il turismo, sentito l’ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all’esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se l’esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell’albergo. Contro l’ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale (2). Il provvedimento del prefetto è definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell’ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica. (1) Ora, Sindaco. (2) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 233
Art. 233.
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 234
Art. 234.
Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa (1). (1) Ora, camera di commercio.
Articolo 235
Art. 235.
Sono esonerati dall’obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Articolo 236
Art. 236.
Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero, preveduto nell’articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000 (1) per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 237
Art. 237.
I comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani. Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l’uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell’apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell’economia corporativa (1). (1) Ora, camera di commercio.
Articolo 238
Art. 238.
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell’art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell’articolo precedente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 239
Art. 239.
Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell’apposito regolamento.
Articolo 240
Art. 240.
La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura (1), dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali. (1) Ora, ispettorati provinciali dell’agricoltura.
Articolo 241
Art. 241.
Gli istituti che esercitano il credito a favore dell’agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l’ammortamento rateale in dieci anni, per l’attuazione delle norme stabilite nel presente capo.
Articolo 242
Art. 242.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 20, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 243
Art. 243.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 20, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 244
Art. 244.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (1). (1) La sanzione originaria della multa è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 245
Art. 245.
é vietata l’introduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l’avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 246
Art. 246.
Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l’utilizzazione, per altro uso che non sia l’alimento dell’uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 247
Art. 247.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 20, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 248
Art. 248.
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità. Quando l’acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Articolo 249
Art. 249.
Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (1), salvo l’applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l’acqua pericolosa per la salute pubblica. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 250
Art. 250.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 20, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 251
Art. 251.
[é vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall’etilico. Il contravventore, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000] (1) (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Per effetto dell’art. 16, l. 11 ottobre 1986, n. 713, il presente articolo ha cessato di avere efficacia, a decorrere dal 14 novembre 1986, nei confronti dei prodotti cosmetici.
Articolo 252
Art. 252.
Sono escluse dal divieto di cui nell’articolo precedente: a) Le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall’etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall’etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze. b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
Articolo 253
Art. 253.
Il Ministro per l’interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che dànno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Articolo 254
Art. 254.
Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà (1) e all’ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000 (2), alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell’arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso. (1) Ora, Sindaco. (2) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 255
Art. 255.
Le denuncie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà (1) al prefetto, dall’ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell’interno (2). Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l’interno (2). (1) Ora, Sindaco. (2) Ministro della sanità.
Articolo 256
Art. 256.
I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l’obbligo di mettersi a disposizione dell’autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore all’obbligo anzidetto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1). Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1º maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 257
Art. 257.
Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all’esercizio della professione è tenuto a prestare l’opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l’interno (1), a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell’ultimo comma dell’articolo precedente. Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l’interno (1) è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (2). (1) Ministro della sanità. (2) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 258
Art. 258.
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell’interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà. Il provvedimento del podestà (1) è preso su parere dell’ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore è punito coll’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 (2). (1) Ora, Sindaco. (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 259
Art. 259.
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l’obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell’articolo 93.
Articolo 260
Art. 260.
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000 (1). Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata. (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 261
Art. 261.
Il Ministro per l’interno (1), quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l’organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale [del regno] (2) e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione. (1) Ministro della sanità. (2) Della Repubblica italiana.
Articolo 262
Art. 262.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 20, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 263
Art. 263.
L’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica (1) emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali. Il prefetto (2) è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l’esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco: a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività; b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze dell’Alto Commissario (1) e del prefetto (2) sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione (3). (1) Ora, Ministro della sanità. (2) Ora medico provinciale. (3) Articolo così sostituito dall’art. 28, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Articolo 264
Art. 264.
I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà (1) del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (2). L’autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell’uomo. Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (2). (1) Ora, Sindaco. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così fissato, da ultimo, dall’art. 6, l. 2 luglio 1988, n. 218.
Articolo 265
Art. 265.
Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l’abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l’obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Per l’abbattimento dell’animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l’agricoltura e per le foreste (1). Ai coltivatori diretti l’indennità può essere corrisposta fino all’80 per cento. L’importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia. L’indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell’epizoozia per la quale sia stato disposto l’abbattimento di animali e prima dell’abbattimento stesso. In tali casi l’indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione (2). Art. 265-bis. Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell’afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità. Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 (3) e in caso di recidiva, con l’arresto da 1 a 3 mesi e con l’ammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000 (4). Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l’autorizzazione (4). (1) Ora, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. (2) Articolo così sostituito prima dall’art. 1, l. 23 gennaio 1968, n. 34. (3) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (4) Articolo aggiunto dall’art. 2, l. 24 febbraio 1965, n. 108.
Articolo 266
Art. 266.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1 d.l. 26 giugno 1981, n. 334, conv. in l. 6 agosto 1981, n. 457.
Articolo 267
Art. 267.
Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. é in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione. Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell’art. 92.
Articolo 268
Art. 268.
Spetta al Ministero dell’interno (1) la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi. é sottoposto a vigilanza del Ministero dell’interno (1) e del prefetto (2), anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l’assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia. Il Ministero dell’interno (1) vigila sull’esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici. (1) Ministero della sanità. (2) Ora, medico provinciale.
Articolo 269
Art. 269.
Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza: 1) i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; 2) l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (1) e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti. (1) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.
Articolo 270
Art. 270.
Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo: a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari; b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza; c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; d) di integrare con i propri mezzi l’azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell’esecuzione dei provvedimenti urgenti; e) di promuovere e disciplinare, nell’ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell’interno (1), la propaganda per la profilassi e l’assistenza dei tubercolotici. (1) Ministero della sanità.
Articolo 271
Art. 271.
Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. Quando l’istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell’articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l’impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l’interno, sentiti i consigli provinciali di sanità e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.
Articolo 272
Art. 272.
La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare. Possono farne parte, su loro domanda anche le congregazioni di carità (1), le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia. Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale. Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale (242), in quanto non sia preveduto nel presente testo unico. (1) Trasformate in enti comunali di assistenza, poi soppressi.
Articolo 273
Art. 273.
[Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell’organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati] (1). I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo. (1) Vedi, ora, l’art. 1, d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249.
Articolo 274
Art. 274.
Il Ministro per l’interno (1) per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell’ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso. (1) Ministro della sanità.
Articolo 275
Art. 275.
Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l’approvazione. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell’interno (1). (1) Ministro della sanità.
Articolo 276
Art. 276.
L’amministrazione provinciale ha l’obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell’amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione. Qualora l’importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale (1), provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell’ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall’amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. (1) Ora, consiglio provinciale.
Articolo 277
Art. 277.
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito: a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale; b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali; c) delle assistenti sanitarie visitatrici. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito l’esercizio della professione di medico chirurgo.
Articolo 278
Art. 278.
Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall’amministrazione del Consorzio. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all’esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i quarant’anni di età. La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso. Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (1). (1) Articolo così modificato dalla l. 22 novembre 1962, n. 1709.
Articolo 279
Art. 279.
La prefettura prima di procedere all’esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale anti-tubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
Articolo 280
Art. 280.
Il ricovero d’urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall’Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale (1), secondo la rispettiva competenza. Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall’autorità sanitaria, hanno l’obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione. (1) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.
Articolo 281
Art. 281.
La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata: a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio. Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. é, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all’amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.
Articolo 282
Art. 282.
In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell’interno (1), per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in: a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi; b) contributi ai commi, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio; c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti; d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario. Le somme disponibili alla fine dell’esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi. (1) Ministero della sanità.
Articolo 283
Art. 283.
I contratti, aventi per oggetto la donazione, l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
Articolo 284
Art. 284.
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 285
Art. 285.
Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell’interno (1): a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma; b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia. Le somme, disponibili alla fine dell’esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi. Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi. (1) Ministero della sanità.
Articolo 286
Art. 286.
L’autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l’isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l’isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (1). é fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti (2). (1) Comma così sostituito, a decorrere dal 1º luglio 1966, dall’art. 2, l. 27 giugno 1967, n. 533. (2) Articolo così sostituito dall’art. 1, r.d.l. 13 febbraio 1936, n. 353, conv. in l. 14 maggio 1936, n. 935.
Articolo 287
Art. 287.
Il Ministro per l’interno (1), per l’istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell’articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l’ammissione alla cura e la retta di spedalità. Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica. (1) Ministro della sanità.
Articolo 288
Art. 288.
I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di ospedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra. La vidimazione è fatta senza spese.
Articolo 289
Art. 289.
Il Ministro per l’interno (1) ha facoltà di concedere sussidi per l’esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell’art. 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra. Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura. (1) Ministro della sanità.
Articolo 290
Art. 290.
Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell’interno (1) il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra. (1) Ministero della sanità.
Articolo 291
Art. 291.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 292
Art. 292.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 293
Art. 293.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 294
Art. 294.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 295
Art. 295.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 296
Art. 296.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 297
Art. 297.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 298
Art. 298.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 299
Art. 299.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 300
Art. 300.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 301
Art. 301.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 302
Art. 302.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 303
Art. 303.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 304
Art. 304.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 305
Art. 305.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 306
Art. 306.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 307
Art. 307.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 308
Art. 308.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore della l. 25 luglio 1956, n. 837, poi abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 309
Art. 309.
L’esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L’autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma. Il podestà (1) revoca l’autorizzazione concessa, quando e accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette. Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (2). (1) Ora, Sindaco. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 310
Art. 310.
Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l’autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta. La cura può anche, con l’assenso dell’autorità anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità. Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l’allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia. Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l’autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.
Articolo 311
Art. 311.
Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell’interno (1) per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide. (1) Ministero della sanità.
Articolo 312
Art. 312.
Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l’autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.
Articolo 313
Art. 313.
Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno. Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.
Articolo 314
Art. 314.
In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica. II comitato ha per fine di combattere l’infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell’interno (1). Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l’ingegnere capo del Genio civile, l’ispettore provinciale dell’agricoltura ed il direttore provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (2). Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica. Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale della amministrazione provinciale. (1) Ministero della sanità. (2) Comma così sostituito dall’art. 2, d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249.
Articolo 315
Art. 315.
Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche l’amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale. L’obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all’assistenza antimalarica. Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell’ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari. Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia.
Articolo 316
Art. 316.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all’acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all’ordinazione per conto e a carico della provincia medesima. La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nell’ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l’applicazione di un contributo, determinato in base all’aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati. Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali. Lo sgravio dell’imposta non dà luogo al rimborso del contributo. Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.
Articolo 317
Art. 317.
Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell’art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell’appaltatore o del concessionario dei lavori, l’assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero dell’interno (1). Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (2). Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell’art. 92. Per l’esecuzione di questi servizi il Ministero dell’interno (1) può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio. (1) Ministero della sanità. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 318
Art. 318.
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell’articolo precedente. L’autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l’autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
Articolo 319
Art. 319.
Il Ministero dell’interno (1), di intesa con quello dell’agricoltura e delle foreste (2) e con quello delle finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l’assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo. In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all’ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell’art. 322. (1) Ministero della sanità. (2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 320
Art. 320.
Gli assuntori di opere, indicati nell’articolo 317, debbono tenere al corrente l’elenco del personale dipendente con l’indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento. Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 (1). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 321
Art. 321.
Gli operai e i coloni, indicati nell’articolo 317 che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute. Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l’assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici. In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell’interno (1) può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio. (1) Ministero della sanità.
Articolo 322
Art. 322.
Nel caso preveduto nell’art. 319, alla provincia o all’ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi: 1) da parte del Ministero dell’interno (1), da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio; 2) da parte del commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell’art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358 (2); 3) da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell’importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale (3); 4) da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell’importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti; 5) da parte della provincia, a norma dell’art. 92; 6) da parte di altri enti e di privati. (1) Ministero della sanità. (2) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (3) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 323
Art. 323.
La provincia e gli altri enti, designati a norma dell’art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all’esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell’interno (1) per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo. Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell’interno (1), gli enti anzidetti provvedono all’anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2) e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza. Il Ministro per l’interno (1) approva preventivamente l’organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione. I Ministri per l’interno (1) e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge. (1) Ministero della sanità. (2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 324
Art. 324.
Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l’interno. Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l’obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica. Il provvedimento del prefetto è definitivo. é in facoltà del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere l’obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini. Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 325
Art. 325.
I regolamenti locali d’igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati. Il podestà (1), quando accerti l’esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque. In caso di ritardo o di inadempimento il podestà (1) provvede di ufficio, a spese dell’inadempiente. Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà (1) ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell’amministrazione competente. (1) Ora, Sindaco.
Articolo 326
Art. 326.
Il podestà (1), quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell’ufficiale sanitario, l’esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2), secondo le disposizioni sulla bonifica integrale. L’applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell’ufficiale sanitario. Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà (1) dispone l’applicazione d’ufficio di detti interventi. (1) Ora, Sindaco. (2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 327
Art. 327.
Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l’apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d’altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d’acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 (1), salvo al podestà (2) di provvedere di ufficio nei modi indicati nell’art. 325. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ora, Sindaco.
Articolo 328
Art. 328.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno (1) è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell’azienda del chinino accertati nell’ultimo rendiconto dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le somme non impiegate alla fine dell’esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi. (1) Ministero della sanità.
Articolo 329
Art. 329.
[L’infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (1). Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l’istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell’industria e nell’agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura prevista nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico. La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell’operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo. Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell’art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell’appaltatore o del concessionario dei lavori, l’assistenza sanitaria, prevista nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l’ammontare della somma pagata dall’istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette] (2). (1) La Corte cost., con sent. 4 giugno 1987, n. 226, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. (2) Articolo implicitamente abrogato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 11 marzo 1953, n. 160 e del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Articolo 330
Art. 330.
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (1). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 331
Art. 331.
I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 332
Art. 332.
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati. I regolamenti speciali per l’esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dell’economia corporativa (1) e il consiglio provinciale di sanità. (1) Ora, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Articolo 333
Art. 333.
Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l’acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità corrispondente ai bisogni locali. L’esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento. II prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall’ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell’alimentazione familiare. All’impianto dell’essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Articolo 334
Art. 334.
Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell’elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell’ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura. Il podestà forma e tiene al corrente l’elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l’alimentazione curativa. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l’inefficienza dell’alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati. La spesa per l’alimentazione curativa e l’eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.
Articolo 335
Art. 335.
é stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’interno, una somma per sussidi ai comuni per l’impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
Articolo 336
Art. 336.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, l. 6 marzo 1953, n. 99.
Articolo 337
Art. 337.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 338
Art. 338.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 339
Art. 339.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 340
Art. 340.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 341
Art. 341.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 342
Art. 342.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 343
Art. 343.
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 344
Art. 344.
I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell’acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (1). Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa. (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 345
Art. 345.
I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà (1), approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l’interno (2), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. (1) Ora, Consiglio comunale. (2) Ora, al Ministro della sanità.
Articolo 346
Art. 346.
Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario. Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall’assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità. Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell’art. 345 del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (1). Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l’assistenza veterinaria, per l’applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale. Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l’Ufficio veterinario e l’Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmessibili all’uomo (2). (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Articolo così sostituito dall’art. 31, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Articolo 347
Art. 347.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 348
Art. 348.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 349
Art. 349.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 350
Art. 350.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 351
Art. 351.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 352
Art. 352.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Articolo 353
Art. 353.
Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell’art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Articolo 354
Art. 354.
Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall’autorità nell’interesse pubblico e tutte le altre spese che l’autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.
Articolo 355
Art. 355.
Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.
Articolo 356
Art. 356.
In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.
Articolo 357
Art. 357.
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori. Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 358
Art. 358.
Un regolamento, approvato con decreto [reale] (1), sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato). (1) Presidenziale. (2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 359
Art. 359.
é abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.
Articolo 360
Art. 360.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 361
Art. 361.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 362
Art. 362.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 363
Art. 363.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 364
Art. 364.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 365
Art. 365.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 366
Art. 366.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 367
Art. 367.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 368
Art. 368.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 369
Art. 369.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 370
Art. 370.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 371
Art. 371.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 372
Art. 372.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 373
Art. 373.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 374
Art. 374.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 375
Art. 375.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 376
Art. 376.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 377
Art. 377.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 378
Art. 378.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 379
Art. 379.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 380
Art. 380.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 381
Art. 381.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 382
Art. 382.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 383
Art. 383.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 384
Art. 384.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 385
Art. 385.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 386
Art. 386.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 387
Art. 387.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 388
Art. 388.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 389
Art. 389.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 390
Art. 390.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 391
Art. 391.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 392
Art. 392.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 393
Art. 393.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Articolo 394
Art. 394.
(Omissis) (1). (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno esaurito la loro efficacia.
Allegato 1
TABELLA N. 1
DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA PREVEDUTI DALL’ART. 30 (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, gli artt. da 1 a 26 della l. 9 febbraio 1963, n. 82.
Allegato 2
TABELLA N. 2
TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI TERMINI DELL’ART. 32 (Omissis) (1). (1) Il contenuto della presente tabella non ha più vigore nel nostro ordinamento.
Allegato 3
TABELLA N. 3
TASSE D’ISPEZIONE DELLE FARMACIE (ARTT. 108, 127, 128 E 145) (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il n. 15 della tabella A allegata al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.
Allegato 4
TABELLA N. 4
TASSA DI CONCESSIONE PER LE LICENZE DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN’ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ART. 142) (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il n. 224 della tabella A allegata al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.
Allegato 5
TABELLA N. 5
TASSA DI CONCESSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE A PRODURRE ED A METTERE IN COMMERCIO SPECIALITA’ MEDICINALI (ART. 178) (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il n. 16 della tabella A allegata al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.
Allegato 6
TABELLA N. 6 TASSA ANNUA DI ISPEZIONE (ART. 196)
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il n. 25 della tabella A allegata al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.
Allegato 7
TABELLA N. 7
SOVVENZIONE SPETTANTE AI DISCENDENTI, ASCENDENTI, FRATELLI O SORELLE, CONIUGE SUPERSTITE DI OPERAI DECEDUTI PER FEBBRE PERNICIOSA (ART. 329) (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, l. 11 marzo 1953, n. 160.
Allegato 8
TABELLA N. 8
(Omissis) (1). (1) Tabella da ritenersi abrogata a seguito dell’abrogazione dell’art. 342 per effetto dell’art. 3, l. 10 dicembre 1954, n. 1164.
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